mercoledì, gennaio 14, 2009

FIRMA CCNL PUBBLICI: CALCOLO RAPPRESENTATIVITA'

            In premessa occorre riferire che il dissenso emerso nella triplice confederale si è già manifestato in modo evidente in occasione della firma, apposta da Cisl e Uil e non da Cgil, della pre-intesa con Confindustria ed a seguire degli accordi su artigianato, commercio, piccola e media impresa.

Sulla scia di questo indirizzo, sono state sottoscritte le ipotesi di intesa sui rinnovi dei CCNL di alcuni comparti pubblici:  Ministeri812/11/08) - Agenzie Fiscali (24/11/08)- Scuola (17/12/08) – Parastato (23/12/08), relativi al biennio economico 2008/2009, con la firma dei sindacati CISL-UIL-CONFSAL e senza la firma della Confederazione CGIL.

            L'accordo è stato ritenuto valido in quanto le tre organizzazioni firmatarie superano la soglia del 51%, dato dalla media fra iscritti e voti RSU conseguiti, prevista dal decreto legislativo 165/2001. Si noti, per inciso, che il requisito si può conseguire anche con il solo 60% dei voti conseguiti, dato non posseduto, ad oggi, da alcuna organizzazione sindacale.

            La soglia del 51% è oggi più facilmente raggiungibile a seguito del parere del Consiglio di Stato che ha ammesso nella base di calcolo, agli effetti della rappresentatività, solo le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto per aver raggiunto la soglia del 5%, modificando il criterio in precedenza adottato che prevedeva l'applicazione della media calcolata fra tutti i sindacati presenti nel comparto, comprendendovi quindi anche quelli rimasti sotto il 5% e pertanto non rappresentativi.

            La motivazione del parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima n. 4108/2008 del 3 dicembre 2008 – richiama, ad esempio, l'ipotesi della presenza in un comparto di una pletora di sigle sindacali non rappresentative (cioè sotto il 5%) che, messe insieme, raggiungono una media superiore al 49%, impedendo, pertanto, ai sindacati maggiormente rappresentativi (cioè sopra il 5%) di raggiungere, messi insieme, il 51%, con la conseguenza, da una parte di rendere impossibile la definizione di un accordo per carenza percentuale di sottoscrizione e dall'altra di rendere inapplicabile la norma.

Riteniamo corretta l'interpretazione, perché, diversamente argomentando, si renderebbero possibili le seguenti conseguenze:

- inefficacia del requisito della rappresentatività in capo alle organizzazioni che hanno avuto il riconoscimento della rappresentatività;

- impossibilità delle organizzazioni sindacali così legittimate di svolgere, in sede di contrattazione, il loro mandato, istituzionalmente rivolto alla valida stipulazione e sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, venendo, così, meno la legittimità negoziale;

- definitiva inapplicabilità della norma.

- privazione, a tempo indeterminato, di copertura contrattuale per il personale in servizio nel comparto.

Il parere del Consiglio di Stato è consultabile sul nostro sito internet: www.confsal-unsa.it

 

          Cordialità e saluti                                                      IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                              Renato Plaja            

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