lunedì, giugno 25, 2007

Paestum: un gioiello da sorvegliare

E' un po' tardi rispetto all'orario programmato ma finalmente arrivo a Paestum. Il traffico lungo la costiera salernitana è più del previsto, così come anche il caldo, che sembra anticipare un'estate particolarmente torrida.

Trovo ad aspettarmi il Segretario Provinciale UNSA Beni Culturali di Salerno, Mario Capozzoli, che lavora e vive proprio a Paestum o, per essere ancor più precisi, a Capaccio del cui Comune Paestum è parte.

Sono arrivato fin qui per accertare di persona se alcune lamentele, giuntemi da parte del personale di custodia, sono fondate e fino a che punto pregiudicano il buon andamento del servizio, la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori nonché l'immagine stessa dell'Area archeologica e del relativo Museo.

Paestum fu fondata dai greci intorno al 600 a.C. e si chiamava originariamente Poseidonia, da Poseidone (o Nettuno) dio del mare, al quale la città era stata consacrata. Tra il 400 e il 273 a.C. fu conquistata dalla popolazione italica dei lucani e nel 273 a.C. divenne colonia romana col nome di Paestum. 

L' area archeologica è di una bellezza da lasciare senza fiato ed i tre grandi templi (di Hera di Nettuno e di Athena), si stagliano contro un cielo azzurro intenso sul quale le poche nuvole bianche risaltano come fossero fosforescenti … momenti di rara dolcezza.

Il collega Capozzoli, che nel frattempo si è offerto come mia guida personale, nello spiegarmi la storia dell'area archeologica, si sofferma su alcune questioni di carattere sindacale.

Dalle sue parole, trovo conferma che quanto mi è stato segnalato, corrisponde effettivamente al vero.

Il primo problema è quello della manutenzione ordinaria: qualsiasi turista, dopo il primo positivo impatto con la bellezza dei posti, può constatare che l'area archeologica è lasciata in uno stato, se non proprio di degrado, certamente di incuria ed abbandono.

Per fare un esempio, l'erba di tutto il comprensorio, è altissima; se un turista decide di attraversare alcuni tratti al di fuori dello stretto - e non particolarmente comodo – itinerario, si trova decisamente in difficoltà rischiando peraltro di cadere. Anche l'effetto visivo non è dei migliori: un conto è vedere e fotografare l'area archeologica con l'erba tagliata e curata, un altro è vederla nelle attuali condizioni.

Un altro problema è quello della mancanza di mezzi di comunicazione a disposizione degli addetti alla vigilanza. Se si verifica una situazione di emergenza, il custode di turno non può segnalarla ad altri colleghi in servizio e chiedere tempestivamente soccorso.

Nel frattempo, ci raggiunge un altro custode, rappresentante della locale R.S.U. e subito il dibattito si fa più acceso. I due colleghi mi accompagnano all'interno del Museo Archeologico e mi fanno notare la disposizione delle telecamere di sorveglianza. Secondo il loro parere, le telecamere sarebbero mal posizionate, rendendo vano il loro apporto in caso di danneggiamenti o furti.

Io non sono un tecnico e posso solamente prendere atto di quanto mi viene comunicato, anche se la loro opinione mi sembra condivisibile.

Altri problemi mi sono segnalati, non ultimo quello del degrado dei bagni per i visitatori e, essendosi fatta ormai sera, penso di poter trarre le mie conclusioni.

L' area archeologica di Paestum è uno dei siti più belli che si possano trovare in Italia. A volte, visitando paesi stranieri, noi italiani veniamo colti da un senso di imbarazzo nel vedere aree archeologiche declamate come stupende o indimenticabili ma che, nella maggior parte dei casi, non possono che deluderci se paragonate alle bellezze artistiche, paesaggistiche ed archeologiche italiane.

A questo punto ogni incuria di questi luoghi, piccola o grande che essa sia, è un'offesa per chi ci lavora, così come è un torto per il turista, che venendo in Italia si aspetta giustamente quanto di meglio possa esserci al mondo da visitare. Per logica conseguenza, tutto ciò è un affronto allo stesso popolo italiano, vero ed unico proprietario di questi tesori.

Non dimentichiamoci che le problematiche di Paestum, si ritrovano sistematicamente nella maggior parte di siti archeologici italiani.

Pertanto, quella che può apparire come una questione locale, si allarga a macchia d'olio e i vertici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non possono continuare a far finta di niente.

Probabilmente anche questo è il frutto di una politica, fatta di riforme e controriforme, che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ormai sta perseguendo da anni e che a tutto porta fuorché all'espletamento del suo primario compito istituzionale.

venerdì, giugno 22, 2007

DEMANSIONAMENTO E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 09.05.2007 n. 10547

Il lavoratore che viene assegnato a mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza non è per questo legittimato a sospendere in tutto od in parte la propria attività lavorativa, se il datore di lavoro assolve a tutti gli altri propri obblighi, quali il pagamento della retribuzione, la copertura previdenziale e assicurativa, la garanzia del posto di lavoro. Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 9 maggio 2007, n. 10547. Il caso ha riguardato un medico radiologo dipendente ospedaliero che sarebbe stato assegnato a mansioni dequalificanti e per questo aveva rifiutato di svolgerle, venendo infine licenziato per giusta causa per condotta contraria agli obblighi contrattuali. L'interessato, proponeva dunque ricorso lamentando di aver subito un'ingiusta attività di dequalificazione, chiedendo pertanto, al giudice del lavoro di voler dichiarare "inesistente, nullo, annullabile, inefficace, illegittimo" il licenziamento intimatogli con ogni relativa conseguenza reintegratoria e risarcitoria, anche in ordine alla dequalificazione. Ricorso che respinto in primo e secondo grado, giungeva all'attenzione della Suprema Corte, la quale, richiamando altra conforme giurisprudenza (Cass. n. 1307/1998), ha rigettato a sua volta il ricorso, sostenendo il principio secondo cui il lavoratore pur assegnato a mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza, "ove pur sussista una situazione di dequalificazione di mansioni, non può il lavoratore sospendere in tutto od in parte la propria attività lavorativa, se il datore di lavoro assolva a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, garanzia del posto di lavoro), potendo una parte rendersi inadempiente soltanto se è totalmente inadempiente l'altra parte, non quando vi sia contestazione e controversia solo su una delle obbligazioni a carico di una delle parti, obbligazione peraltro non incidente sulle immediate esigenze vitali del lavoratore." Nella fattispecie in esame, inoltre, il ricorrente non ha nemmeno fornito la prova della dequalificazione professionale che riteneva subita, come invece richiede la giurisprudenza in tema di obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni non dequalificanti, (Cass. n. 20523/2005) in base alla quale, spetta allo stesso l'onere di dimostrare l'inesatto adempimento. (Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)»

COMPORTAMENTO ANTISINDACALE: INTENZIONALITA' DI LEDERE DIRITTI E LIBERTA' SINDACALI Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 18.04.2007 n. 9250

L'intenzionalità di ledere i diritti e le libertà sindacali da parte del datore di lavoro non è un elemento necessario e tanto meno sufficiente a configurare il comportamento antisindacale. Così ha stabilito la Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza 18.04.2007, n. 9250, con cui ha affrontato il tema della condotta antisindacale. La Corte ha ripreso un indirizzo delle sezioni Unite ormai consolidato (n. 5295/1997) secondo cui, "la definizione della condotta antisindacale data dall'art. 28 St. Lav. non è analitica ma teleologica, nel senso che la norma individua il comportamento illegittimo in base non a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti". Invero, è stato fatto osservare che la previsione della norma è volutamente indeterminata, in quanto il legislatore del 1970 era consapevole del quadro delle relazioni industriali il cui conflitto poteva assurgere e configurarsi in indeterminabili modalità, non classificabili a priori nel testo di una legge. Pertanto, secondo la giurisprudenza dominante, per integrare la condotta antisindacale è sufficiente accertare la lesività del comportamento datoriale, cioè, la sua idoneità ad ostacolare l'esercizio dei diritti e libertà sindacali, indipendentemente dall'esistenza di un elemento psicologico, doloso o colposo. Nella fattispecie in esame, che aveva visto coinvolto un dipendente delle poste s.p.a., che aveva fruito di un permesso sindacale e, dopo un procedimento disciplinare, era stato licenziato per assenza arbitraria, in quanto non avrebbe comunicato all'ente la sua posizione sindacale e la fruizione del permesso – elementi poi che erano stati ritenuti pretestuosi – il Collegio ha rilevato, infatti, che non era semplice discernere fra comportamenti datoriali antagonisti al sindacato, che sono leciti e si realizzano all'interno del conflitto tra le parti, e comportamenti che invece ostacolano tale conflitto.  La Corte, comunque, con l'ausilio dell'indirizzo delle sezioni Unite nella citata sentenza n. 5295/1997, che prescinde dalla sussistenza dell'elemento psicologico del datore di lavoro ai fini della configurazione della condotta antisindacale, e conformemente ad altre pronunce (Cass. n. 7706/2004, Cass. n. 1600/1998) ha ritenuto irrilevante indagare sull'intenzionalità del datore di lavoro, che quand'anche fosse incorso in un errore di valutazione circa la lesività della propria condotta, tuttavia, ciò "non fa venire meno l'esigenza di una tutela della libertà sindacale e dell'inibizione dell'attività oggettivamente lesiva di tale libertà; né può considerarsi sufficiente poiché l'intento del datore di lavoro non può far considerare antisindacale un'attività che non appare obiettivamente diretta a limitare la libertà sindacale". Per dovere di completezza, si deve però far rilevare, al riguardo, che non mancano pronunce che assumono delle posizioni più articolate (Cass. Sezioni unite 12 giugno 1997, n. 5295; Cass. 23 marzo 1994, n. 2808; Cass. Sezioni Unite 1 dicembre 1999) secondo cui l'intenzionalità datoriale è irrilevante, ma soltanto in presenza di un comportamento contrastante con una norma imperativa. Per un altro indirizzo minoritario, invece (Cass. 8 settembre 1995, n. 9501), l'intenzionalità del datore è rilevante quando la condotta se pur obiettivamente lecita, tuttavia si presenta come un abuso del diritto diretto a fini diversi da quelli giuridicamente tutelati.

 

ASSUNZIONE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI CIRCOLARE 5 Giugno 2007 , n. 6105 (G.U. n. 139 del 18/6/2007)

L'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge finanziaria 2007 dispone che "in deroga a quanto disposto dall'art. 12,comma 4 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Destinatari della norma sono i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di LSU che svolgono le relative attività con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impegnati in attività socialmente utili presso i comuni medesimi. Dette assunzioni dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007 e nel limite massimo complessivo di n. 2.450 unita. Per le assunzioni in questione e' previsto l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000 (pari ad Euro 9.296,22 annui, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva) per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato (art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, richiamato dal comma 6 del medesimo art. 7). L'art. 1, comma 1156, lettera f), in esame richiede, altresì, che i comuni che intendano procedere ad assunzioni di LSU presentino vuoti nelle relative dotazioni organiche del personale. Le assunzioni di LSU, per effetto del medesimo comma 1156, lettera f), possono avvenire "relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 81", ovverosia nelle categorie A, B1 e B2, rispetto alle quali non e' richiesto alcun titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. Conseguentemente, i comuni per assumere LSU dovranno presentare vuoti in organico nelle corrispondenti categorie. Pertanto, i requisiti richiesti ai comuni per l'accesso alle assunzioni previste dalla norma in esame sono i seguenti:

1) popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

2) vuoti nelle dotazioni organiche relativamente alle categorie A, B1 e B2;

3) ascrivibilita' degli LSU da assumere alla categoria individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000. I comuni che intendano procedere ad assunzioni di LSU dovranno presentare apposita domanda, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale, mediante raccomandata a.r., al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che procederà alla relativa istruttoria, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza. Inoltre, le domande dovranno essere corredate dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale,  ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, nonché dalle necessarie delibere comunali recanti la determinazione di assumere LSU. I comuni, nel rispetto del requisito delle vacanze in organico, dovranno procedere alle richieste di contributo, e successivamente alla stabilizzazione degli interessati, rispettando l'ordine di anzianità nelle attività socialmente utili. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione predisporrà apposita graduatoria in relazione alle domande presentate dai comuni Pertanto, le n. 2.450 unità di assunzioni disponibili saranno ripartite secondo i seguenti criteri:

1) il 60% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni che appartengono alle regioni, ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia superiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 2);

2) il 30% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia inferiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 3);

3) il restante 10% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni non ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, seguendo l'ordine decrescente di percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale.

martedì, giugno 19, 2007

Su oltre 30 progetti, vincono POMPEI e FIRENZE Firmati i relativi accordi, oltre alle integrazioni dei turni pomeridiani 2007 e le aperture straordinarie del 21 giugno e del 4 luglio

SALTA PERO' IL CONFRONTO SUI PASSAGGI DI AREA E LE SCELTE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE PRECARIO, RIMANDATO AL PROSSIMO 20 GIUGNO

Anche oggi, nonostante il nutrito ordine del giorno, nelle quattro ore di Contrattazione nazionale è saltato il confronto sui passaggi di area e le scelte per l'assunzione del personale precario (A.T.M. e Giubilari) a seguito del serrato dibattito sugli oltre 30 progetti "nazionali" presentati e poi il tutto rinviato al prossimo 20 giugno. Successivamente è seguita la disamina e successiva sottoscrizione dell'Accordo sulle integrazioni dei turni pomeridiani 2007, le aperture straordinarie del 21 giugno (giornata della musica) e del 4 luglio (celebrazioni Garibaldi), oltre ai due Progetti sperimentali della Soprintendenza archeologica di Pompei e Soprintendenza al Polo museale fiorentino.

Nonostante il nostro accordo alla firma di questi due progetti sperimentali, bisogna ammettere che è stata seguita la parabola… "la Chiesina fa l'elemosina al Duomo"…, non dimenticando che da "progetti fanalino di coda" sono poi divenuti, fra gli oltre 30 presentati, i "progetti fiore all'occhiello" di tutta l'Amministrazione. Da registrare soltanto una brutta nota da addebitare ai Dirigenti di queste due Soprintendenze che, pur avendo la piena autonomia finanziaria e la disponibilità di fondi, di fatto, quando si tratta di riconoscere emolumenti accessori al personale, per la valorizzazione di progetti per garantire la maggiore fruibilità al pubblico con la partecipazione volontaria del personale di custodia, si impantanano rimanendo immobili (assurdo!) e poi, come si è dimostrato, non riescono a gestire le proprie risorse finanziarie…

Inoltre, nel pomeriggio di ieri è stato sottoscritto l'Accordo sulle integrazioni dei turni pomeridiani 2007 che riconosce dal 1 gennaio la maggiorazione (integrazione) sui compensi per le turnazioni pomeridiane feriali corrispondenti ad una prestazione lavorativa non inferiore alle 6 ore e le quote relative, al lordo per dipendente, sono:

- per le aree A e B di € 5,53

- per l'area C di € 7,64

Alla sottoscrizione di tale accordo, il Sottosegretario On.le Marcucci si è assunto l'impegno politico di rivedere al Tavolo nazionale, nel più breve tempo possibile, sia le diverse tipologie di turnazione che le rispettive quote oltre ad un possibile incremento delle stesse, facendosi garante per assicurare la copertura economica legata al F.U.A.

Per i progetti delle aperture straordinarie del 21 giugno e del 4 luglio, alla data odierna, dopo le relative contrattazioni locali, 56 sono gli istituti coinvolti per la giornata della musica (21 giugno) e solo 22 per le celebrazioni su Garibaldi (4 luglio), Si è convenuto anche

Il compenso per chi aderirà a tali aperture per un turno di 3 ore è di € 60,00 per il personale delle aree A e B, e di € 75,00 per personale dell'area C.

Infine, in riferimento se approvare o meno i c.d. Progetti nazionali (sono ancora oltre 30 i progetti da esaminare e…) la decisione è stata rimandata alla prossima riunione di Contrattazione nazionale prevista per mercoledì 20 giugno dopo aver trattato le altre problematiche relative a:

· passaggi tra le aree, dall'area A all'area B1 e dall'area B all'area C1;

· "questione" se assumere subito o meno il personale precario a

tempo determinato…

venerdì, giugno 15, 2007

RIQUALIFICAZIONE AREA B AMMINISTRATIVI FINALMENTE LE GRADUATORIE DEFINITIVE

 

DOPO OLTRE 5 MESI DI GESTAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE RIESCE A PUBBLICARE LE GRADUATORIE DEFINITIVE DOPO IL RIESAME DELLE DOMANDE PRESENTATE NEL GENNAIO 2007

RELATIVE AL PROFILO DEGLI AMMINISTRATIVI

MA RESTANO PERO' ANCORA MOLTE LUCI ED OMBRE DA CHIARIRE TANTO SULL'OPERATO DELLA COMMISSIONE QUANTO SULLA DISPARITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA SEGUITA

 

La CONFSAL-UNSA Beni Culturali, già il 17 gennaio 2007 presentò delle Osservazioni propositive alle richieste di riesame con una nota diretta al Segretario Generale prof. Proietti, al Direttore generale al Personale prof. Giacomazzi ed al Presidente della Commissione Unica Nazionale dott. Carini a seguito della pubblicazione delle Graduatorie 'provvisorie' da posizione economica B1 a posizioni economiche B3 e B2 Area amministrativa e Area vigilanza, avvenuta con le Circolari nn. 223 e 224 del 7 dicembre 2006.

 

Le nostre Osservazioni propositive si reserò necessarie all'indomani della pubblicazione delle nuove Graduatorie (relative) dopo che l'Amministrazione aveva fatto il controllo documentale previsto dall'art. 9 dei bandi di riqualificazione e prendendo atto che da parte di molti dipendenti interessati veniva contestato l'adeguamento del loro punteggio dichiarato portandoli in una diversa (e sfavorevole) posizione nelle nuove Graduatorie e che le dovute motivazioni di tale scostamento presentavano una disparità dell'azione amministrativa seguita, ossia, a parità di stessa documentazione presentata dai lavoratori, non corrispondeva uguale accoglimento (del resto, tale circostanza era avvenuta anche per il controllo documentale dei lavoratori dell'Area C).

Il fatto singolare, che più colpì la CONFSAL-UNSA Beni Culturali, era non solo che in alcuni casi, le motivazioni non corrispondevano alla conformità delle Circolari emanate ai sensi e per gli effetti dei relativi Bandi delle procedure di riqualificazione ma, soprattutto, a quanto impartito nelle Istruzioni operative della Circolare n. 172 del 01/12/2005 che dovevano ritenersi osservanti al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, che, nella fase contrattuale, si traduce nei princìpi di buona fede e di correttezza e che, in mancanza di indicazioni definitive ed univoche, permettono l'osservanza di quelle istruzioni rilevate e corrispondenti alle funzionalità enunciate. Diversamente, il candidato può optare tra le modalità previste, chiaramente, privilegiando il proprio interesse.

Tanto è vero che IN DIVERSE PARTI DELLA SUDDETTA CIRCOLARE n. 172 SI AMMETTEVANO DIVERSE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, tra le tante:

·         dalla lettera b) del punto 3.2. della Circolare ministeriale n. 172 del 01/12/2005:

«i titoli valutabili devono essere posseduti dai candidati al 30 dicembre 2002; pertanto, la documentazione presentata - che può recare anche una data successiva a quella di cui sopra - deve attestare che gli elementi dichiarati siano stati comunque acquisiti entro tale data», pertanto, è evidente che qualora si sia riscontrato un mero errore materiale (anche di interpretazione) è sempre ammissibile la regolarizzazione presentando eventuali osservazioni integrative e, qualora, tali osservazioni, debbano essere suffragate da ulteriore documentazione/attestazione di effettivo svolgimento da parte del Direttore dell'Ufficio, tale documentazione vada prodotta.

-        Quanto esposto in relazione a "tale documentazione vada prodotta" è inteso come "a probazione" e chiarimento delle osservazioni presentate.

·         NONDIMENO: valutato i principi generali dei titoli valutabili, negli 'aspetti specifici' dell'attestazione di svolgimento degli incarichi (come indicato al terzo punto del terzo periodo di pag. 4 delle Linee-guida…) era previsto anche la modalità della «documentazione che comunque comprova, anche indirettamente – purché in maniera inequivocabile – l'avvenuto svolgimento dell'incarico»

-        che senso ha, che significato ha, se poi non viene dato seguito a quanto appena enunciato specialmente quando la documentazione presentata comprova, anche indirettamente – purché in maniera inequivocabile – l'avvenuto svolgimento dell'incarico ...

·         INVECE, per quanto si attiene alla Categoria D1: alla pagina 14 (Linee guida),  punto 1. del secondo punto del paragrafo relativo al "Si ritiene utile fornire le seguenti ulteriori specificazioni" «La documentazione potrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:

1. copia di atti formali comprovanti l'attribuzione dell'incarico di responsabilità di strutture. In alternativa, il candidato può depositare anche documentazione da cui risulti indirettamente l'attribuzione dell'incarico. In entrambi i casi, la documentazione dovrà essere integrata dalla attestazione di effettivo svolgimento da parte del Direttore dell'Ufficio.»

-         Riscontrato che per alcuni dipendenti la Commissione ha riconosciuto tout court quanto hanno dichiarato e ad altri lo ha negato… ora, se la Commissione non conosce la singola struttura organizzativa di un Istituto, due le cose da fare: o prende per buona l'attestazione prodotta nei termini e nel rispetto delle Linee guida, oppure, chiede informazioni formali al Direttore dell'Ufficio…

 

Di conseguenza ed al fine di evitare ulteriori equivoci e possibili - ed incresciosi – contenziosi, dopo vari ed insistenti solleciti verbali, in data 3 maggio 2007 l'Amministrazione con sua nota ci fa presente che intende rispondere a quanto da noi richiesto ma, in realtà, tende a precisare solo che l'Amministrazione, fissando termini precisi "ha rispettato la necessaria par condicio fra tutti i candidati" (terzo paragrafo), argomentando anche che "la facoltà di presentare eventuali osservazioni … si riferiva unicamente al riesame della documentazione … e non poteva essere previsto alcuna possibilità di trasmettere ulteriore documentazione …" (quarto paragrafo), concludendo con  l'inciso  che  non  è mai stato preso in considerazione "documentazione aggiuntiva presentata oltre il termine stabilito, anche se riferita eventualmente a titoli posseduti già prima del 31 dicembre 2002 e non inizialmente dichiarati o trasmessi" (ultimo paragrafo).

 

A queste incredule attestazioni dell'Amministrazione, la CONFSAL-UNSA Beni Culturali subitamente l'8 maggio ne prende atto e oltre a chiedere ulteriori chiarimenti fa presente che quanto asserito dalla stessa Amministrazione «Noi non lo abbiamo mai messo in discussione. Anzi. Noi abbiamo solamente chiesto la presa d'atto da parte dell'Amministrazione che, essendo prevista per gli interessati la facoltà di presentare eventuali osservazioni (riesame) alla Commissione Unica Nazionale per riconsiderare le motivazioni dello scostamento nel punteggio attribuito in riferimento al punteggio auto-dichiarato» e presto atto che in diverse parti della suddetta circolare n. 172 si ammettono diverse modalità di presentazione della documentazione, si tornava a precisare il contenuto della propria richiesta esplicitandola nel più semplice termine letterale.

Tanto è vero che, in considerazione di tutto quanto esposto, la CONFSAL-UNSA Beni Culturali ravvisa la necessità anche di sollecitare adeguata ed appropriata risposta […] oltre a chiarire in modo univoco quanto riportato a pag. 4 delle Linee-guida della richiamata circolare 172/2005 laddove è previsto anche la modalità della «documentazione che comunque comprova, anche indirettamente – purché in maniera inequivocabile – l'avvenuto svolgimento dell'incarico».

L'Amministrazione, non paga della "malefatta", in data 29 maggio 2007 (con un'altra nota) ribadisce (in appena 10 righe striminzite, compresi i saluti) di aver messo in luce definitivamente con la nota del 3 maggio la problematica rilevata dalla CONFSAL-UNSA Beni Culturali (ns. note del 17 gennaio e 8 maggio 2007), rimarcando che "è stata garantita la necessaria par condicio tra tutti i partecipanti" (primo paragrafo), oltre a lamentare che "a parere della scrivente, le istruzioni impartite con le linee-guida e con le varie circolari di volta in volta emanate costituiscono quelle 'indicazioni definitive ed univoche' invocate da codesta O.S." (secondo paragrafo).

 

Altre sigle sindacali, a questo punto, avrebbero gettato la spugna a tanta sfacciataggine!!!  Di fatto, si, l'Amministrazione ha risposto, ma ha anche negato l'evidenza che Noi dal 17 gennaio andiamo reclamando e che con questo Comunicato abbiamo voluto rendere pubblico ed anche nell'interesse di tutti i dipendenti del Ministero, specialmente per i Lavoratori dell'area della Vigilanza che hanno richiesto il riesame ed ancora attendono i risultati.

NONOSTANTE CIÒ, con altra nota del 31 maggio, abbiamo rappresentato nuovamente l'URGENZA e la NECESSITÀ di  SOLLECITARE ADEGUATA RISPOSTA a quanto già precedentemente evidenziato nella ns. nota dell'8 maggio, AVOCANDO L'AUTOTUTELA CHE IN MANCANZA DI UNA UNIVOCA CHIARIFICAZIONE A QUANTO RICHIESTO «si farà valere, in tutte le sedi opportune, il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, che, nella fase contrattuale, si traduce nei princìpi di buona fede e di correttezza a quanto da Noi sostenuto nelle evidenziate ns. richieste».

 

INTANTO, dopo la persistente insistenza della CONFSAL-UNSA Beni Culturali, l'Amministrazione ha comunicato che domani (14 giugno) al tavolo di Contrattazione nazionale presenterà il piano operativo per gli ulteriori INQUADRAMENTI A SEGUITO DELLE RINUNCIE DEI VINCITORI  per gli Amministrativi, Tecnici ed Informatici Area B, a seguito della pubblicazione delle relative Graduatorie definitive (circolari nn. 131 e 132).

 

SU OLTRE 30 PROGETTI, VINCONO POMPEI E FIRENZE

Firmati i relativi accordi, oltre alle integrazioni dei turni pomeridiani 2007 e le aperture straordinarie

del 21 giugno e del 4 luglio

salta però il confronto sui passaggi di area e le scelte per l'assunzione del personale precario, rimandato al prossimo 20 giugno

 

Anche oggi, nonostante il nutrito ordine del giorno, nelle quattro ore di Contrattazione nazionale è saltato il confronto sui passaggi di area e le scelte per l'assunzione del personale precario (A.T.M. e Giubilari) a seguito del serrato dibattito sugli oltre 30 progetti "nazionali" presentati e poi il tutto rinviato al prossimo 20 giugno. Successivamente è seguita la disamina e successiva sottoscrizione dell'Accordo sulle integrazioni dei turni pomeridiani 2007, le aperture straordinarie del 21 giugno (giornata della musica) e del 4 luglio (celebrazioni Garibaldi), oltre ai due Progetti sperimentali della Soprintendenza archeologica di Pompei e Soprintendenza al Polo museale fiorentino.

 

Nonostante il nostro accordo alla firma di questi due progetti sperimentali, bisogna ammettere che è stata seguita la parabola… "la Chiesina fa l'elemosina al Duomo"…, non dimenticando che da "progetti fanalino di coda" sono poi divenuti, fra gli oltre 30 presentati, i "progetti fiore all'occhiello" di tutta l'Amministrazione. Da registrare soltanto una brutta nota da addebitare ai Dirigenti di queste due Soprintendenze che, pur avendo la piena autonomia finanziaria e la disponibilità di fondi, di fatto, quando si tratta di riconoscere emolumenti accessori al personale, per la valorizzazione di progetti per garantire la maggiore fruibilità al pubblico con la partecipazione volontaria del personale di custodia, si impantanano rimanendo immobili (assurdo!) e poi, come si è dimostrato, non riescono a gestire le proprie risorse finanziarie…

 

Inoltre, nel pomeriggio di ieri è stato sottoscritto l'Accordo sulle integrazioni dei turni pomeridiani 2007 che riconosce dal 1 gennaio la maggiorazione (integrazione) sui compensi per le turnazioni pomeridiane feriali corrispondenti ad una prestazione lavorativa non inferiore alle 6 ore e le quote relative, al lordo per dipendente, sono:

-         per le aree A e B  di  € 5,53

-         per l'area C  di € 7,64

Alla sottoscrizione di tale accordo, il Sottosegretario On.le Marcucci si è assunto l'impegno politico di rivedere al Tavolo nazionale, nel più breve tempo possibile, sia le diverse tipologie di turnazione che le rispettive quote oltre ad un possibile incremento delle stesse, facendosi garante per assicurare la copertura economica legata al F.U.A.  

 

Per i progetti delle aperture straordinarie del 21 giugno e del 4 luglio, alla data odierna, dopo le relative contrattazioni locali, 56 sono gli istituti coinvolti per la giornata della musica (21 giugno) e solo 22 per le celebrazioni su Garibaldi (4 luglio), Si è convenuto anche

Il compenso per chi aderirà a tali aperture per un turno di 3 ore è di € 60,00 per il personale delle aree A e B, e di € 75,00 per personale dell'area C.

 

Infine, in riferimento se approvare o meno i c.d. Progetti nazionali (sono ancora oltre 30 i progetti da esaminare e…) la decisione è stata rimandata alla prossima riunione di Contrattazione nazionale prevista per mercoledì 20 giugno dopo aver trattato le altre problematiche relative a:

·         passaggi tra le aree, dall'area A all'area B1 e dall'area B all'area C1;

·         "questione" se assumere subito o meno il personale precario a

tempo determinato…

ARAN - CCNL 2006-2009 COMPARTO MINISTERI: ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Ieri, 14 giugno, si è svolta all'ARAN la prevista riunione con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti, comparto ministeri.

 

La Federazione UNSA era rappresentata da Massimo BATTAGLIA e la CONF.S.A.L. da Fedele RICCIATO.

 

Alla riapertura del tavolo l'UNSA, per quanto attiene le problematiche relative alla parte economica e normativa, ha ribadito l'impegno a chiudere sia la parte economica che quella normativa entro la fine del corrente mese.

 

In particolare, questa Federazione ha ulteriormente ribadito quanto precedentemente sostenuto, relativamente:

·        alla vicedirigenza, che comunque dovrebbe essere attuata, derivando essa da una legge dello Stato;

·        alle progressioni di carriera, nel senso che bisognerebbe assolutamente procedere alle c.d. "riqualificazioni professionali" in quelle Amministrazioni in cui non sono state ancora fatte;

·        al rispetto di quanto concordato per l'area dei professionisti.

 

In merito al nuovo sistema di classificazione esso, come anticipato nel precedente comunicato, dovrebbe essere così strutturato:

·        Prima Area (ex area A) n. 2 sviluppi economici;

·        Seconda Area (ex area B) n. 6 sviluppi economici;

·        Terza Area (ex area C) n. 6 sviluppi economici.

 

Per detta Terza Area è emersa l'ipotesi della creazione di una distinta posizione economica  (la settima) al fine di riservarla alle c.d. "elevate professionalità".

 

 

La riunione è stata aggiornata alle 15:30 di mercoledì prossimo, 20 giugno, ed in quella sede, come sembra probabile, verrà consegnato il testo definitivo relativo all'ordinamento professionale.

 

 

giovedì, giugno 14, 2007

RIQUALIFICAZIONE AREA B AMMINISTRATIVI FINALMENTE LE GRADUATORIE DEFINITIVE

DOPO OLTRE 5 MESI DI GESTAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE RIESCE A PUBBLICARE LE GRADUATORIE DEFINITIVE DOPO IL RIESAME DELLE DOMANDE PRESENTATE NEL GENNAIO 2007 RELATIVE AL PROFILO DEGLI AMMINISTRATIVI

MA RESTANO PERO' ANCORA MOLTE LUCI ED OMBRE DA CHIARIRE TANTO SULL'OPERATO DELLA COMMISSIONE QUANTO SULLA DISPARITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA SEGUITA

 

La CONFSAL-UNSA Beni Culturali, già il 17 gennaio 2007 presentò delle Osservazioni propositive alle richieste di riesame con una nota diretta al Segretario Generale prof. Proietti, al Direttore generale al Personale prof. Giacomazzi ed al Presidente della Commissione Unica Nazionale dott. Carini a seguito della pubblicazione delle Graduatorie 'provvisorie' da posizione economica B1 a posizioni economiche B3 e B2 Area amministrativa e Area vigilanza, avvenuta con le Circolari nn. 223 e 224 del 7 dicembre 2006.

 

Le nostre Osservazioni propositive si reserò necessarie all'indomani della pubblicazione delle nuove Graduatorie (relative) dopo che l'Amministrazione aveva fatto il controllo documentale previsto dall'art. 9 dei bandi di riqualificazione e prendendo atto che da parte di molti dipendenti interessati veniva contestato l'adeguamento del loro punteggio dichiarato portandoli in una diversa (e sfavorevole) posizione nelle nuove Graduatorie e che le dovute motivazioni di tale scostamento presentavano una disparità dell'azione amministrativa seguita, ossia, a parità di stessa documentazione presentata dai lavoratori, non corrispondeva uguale accoglimento (del resto, tale circostanza era avvenuta anche per il controllo documentale dei lavoratori dell'Area C).

 

Il fatto singolare, che più colpì la CONFSAL-UNSA Beni Culturali, era non solo che in alcuni casi, le motivazioni non corrispondevano alla conformità delle Circolari emanate ai sensi e per gli effetti dei relativi Bandi delle procedure di riqualificazione ma, soprattutto, a quanto impartito nelle Istruzioni operative della Circolare n. 172 del 01/12/2005 che dovevano ritenersi osservanti al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, che, nella fase contrattuale, si traduce nei princìpi di buona fede e di correttezza e che, in mancanza di indicazioni definitive ed univoche, permettono l'osservanza di quelle istruzioni rilevate e corrispondenti alle funzionalità enunciate. Diversamente, il candidato può optare tra le modalità previste, chiaramente, privilegiando il proprio interesse.

Tanto è vero che IN DIVERSE PARTI DELLA SUDDETTA CIRCOLARE n. 172 SI AMMETTEVANO DIVERSE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, tra le tante:

·         dalla lettera b) del punto 3.2. della Circolare ministeriale n. 172 del 01/12/2005:

«i titoli valutabili devono essere posseduti dai candidati al 30 dicembre 2002; pertanto, la documentazione presentata - che può recare anche una data successiva a quella di cui sopra - deve attestare che gli elementi dichiarati siano stati comunque acquisiti entro tale data», pertanto, è evidente che qualora si sia riscontrato un mero errore materiale (anche di interpretazione) è sempre ammissibile la regolarizzazione presentando eventuali osservazioni integrative e, qualora, tali osservazioni, debbano essere suffragate da ulteriore documentazione/attestazione di effettivo svolgimento da parte del Direttore dell'Ufficio, tale documentazione vada prodotta.

-        Quanto esposto in relazione a "tale documentazione vada prodotta" è inteso come "a probazione" e chiarimento delle osservazioni presentate.

·         NONDIMENO: valutato i principi generali dei titoli valutabili, negli 'aspetti specifici' dell'attestazione di svolgimento degli incarichi (come indicato al terzo punto del terzo periodo di pag. 4 delle Linee-guida…) era previsto anche la modalità della «documentazione che comunque comprova, anche indirettamente – purché in maniera inequivocabile – l'avvenuto svolgimento dell'incarico»

-        che senso ha, che significato ha, se poi non viene dato seguito a quanto appena enunciato specialmente quando la documentazione presentata comprova, anche indirettamente – purché in maniera inequivocabile – l'avvenuto svolgimento dell'incarico ...

·         INVECE, per quanto si attiene alla Categoria D1: alla pagina 14 (Linee guida),  punto 1. del secondo punto del paragrafo relativo al "Si ritiene utile fornire le seguenti ulteriori specificazioni" «La documentazione potrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:

1. copia di atti formali comprovanti l'attribuzione dell'incarico di responsabilità di strutture. In alternativa, il candidato può depositare anche documentazione da cui risulti indirettamente l'attribuzione dell'incarico. In entrambi i casi, la documentazione dovrà essere integrata dalla attestazione di effettivo svolgimento da parte del Direttore dell'Ufficio

-         Riscontrato che per alcuni dipendenti la Commissione ha riconosciuto tout court quanto hanno dichiarato e ad altri lo ha negato… ora, se la Commissione non conosce la singola struttura organizzativa di un Istituto, due le cose da fare: o prende per buona l'attestazione prodotta nei termini e nel rispetto delle Linee guida, oppure, chiede informazioni formali al Direttore dell'Ufficio…

 

Di conseguenza ed al fine di evitare ulteriori equivoci e possibili - ed incresciosi – contenziosi, dopo vari ed insistenti solleciti verbali, in data 3 maggio 2007 l'Amministrazione con sua nota ci fa presente che intende rispondere a quanto da noi richiesto ma, in realtà, tende a precisare solo che l'Amministrazione, fissando termini precisi "ha rispettato la necessaria par condicio fra tutti i candidati" (terzo paragrafo), argomentando anche che "la facoltà di presentare eventuali osservazioni … si riferiva unicamente al riesame della documentazione … e non poteva essere previsto alcuna possibilità di trasmettere ulteriore documentazione …" (quarto paragrafo), concludendo con  l'inciso  che  non  è mai stato preso in considerazione "documentazione aggiuntiva presentata oltre il termine stabilito, anche se riferita eventualmente a titoli posseduti già prima del 31 dicembre 2002 e non inizialmente dichiarati o trasmessi" (ultimo paragrafo).

 

A queste incredule attestazioni dell'Amministrazione, la CONFSAL-UNSA Beni Culturali subitamente l'8 maggio ne prende atto e oltre a chiedere ulteriori chiarimenti fa presente che quanto asserito dalla stessa Amministrazione «Noi non lo abbiamo mai messo in discussione. Anzi. Noi abbiamo solamente chiesto la presa d'atto da parte dell'Amministrazione che, essendo prevista per gli interessati la facoltà di presentare eventuali osservazioni (riesame) alla Commissione Unica Nazionale per riconsiderare le motivazioni dello scostamento nel punteggio attribuito in riferimento al punteggio auto-dichiarato» e presto atto che in diverse parti della suddetta circolare n. 172 si ammettono diverse modalità di presentazione della documentazione, si tornava a precisare il contenuto della propria richiesta esplicitandola nel più semplice termine letterale.

Tanto è vero che, in considerazione di tutto quanto esposto, la CONFSAL-UNSA Beni Culturali ravvisa la necessità anche di sollecitare adeguata ed appropriata risposta […] oltre a chiarire in modo univoco quanto riportato a pag. 4 delle Linee-guida della richiamata circolare 172/2005 laddove è previsto anche la modalità della «documentazione che comunque comprova, anche indirettamente – purché in maniera inequivocabile – l'avvenuto svolgimento dell'incarico».

 

L'Amministrazione, non paga della "malefatta", in data 29 maggio 2007 (con un'altra nota) ribadisce (in appena 10 righe striminzite, compresi i saluti) di aver messo in luce definitivamente con la nota del 3 maggio la problematica rilevata dalla CONFSAL-UNSA Beni Culturali (ns. note del 17 gennaio e 8 maggio 2007), rimarcando che "è stata garantita la necessaria par condicio tra tutti i partecipanti" (primo paragrafo), oltre a lamentare che "a parere della scrivente, le istruzioni impartite con le linee-guida e con le varie circolari di volta in volta emanate costituiscono quelle 'indicazioni definitive ed univoche' invocate da codesta O.S." (secondo paragrafo).

 

Altre sigle sindacali, a questo punto, avrebbero gettato la spugna a tanta sfacciataggine!!!  Di fatto, si, l'Amministrazione ha risposto, ma ha anche negato l'evidenza che Noi dal 17 gennaio andiamo reclamando e che con questo Comunicato abbiamo voluto rendere pubblico ed anche nell'interesse di tutti i dipendenti del Ministero, specialmente per i Lavoratori dell'area della Vigilanza che hanno richiesto il riesame ed ancora attendono i risultati.

NONOSTANTE CIÒ, con altra nota del 31 maggio, abbiamo rappresentato nuovamente l'URGENZA e la NECESSITÀ di  SOLLECITARE ADEGUATA RISPOSTA a quanto già precedentemente evidenziato nella ns. nota dell'8 maggio, AVOCANDO L'AUTOTUTELA CHE IN MANCANZA DI UNA UNIVOCA CHIARIFICAZIONE A QUANTO RICHIESTO «si farà valere, in tutte le sedi opportune, il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, che, nella fase contrattuale, si traduce nei princìpi di buona fede e di correttezza a quanto da Noi sostenuto nelle evidenziate ns. richieste».

 

INTANTO, dopo la persistente insistenza della CONFSAL-UNSA Beni Culturali, l'Amministrazione ha comunicato che domani (14 giugno) al tavolo di Contrattazione nazionale presenterà il piano operativo per gli ulteriori INQUADRAMENTI A SEGUITO DELLE RINUNCIE DEI VINCITORI  per gli Amministrativi, Tecnici ed Informatici Area B, a seguito della pubblicazione delle relative Graduatorie definitive (circolari nn. 131 e 132).

giovedì, giugno 07, 2007

STABILIZZAZIONE DEI PRECARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 concernente la stabilizzazione e la proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione.

 

Come è noto, la Legge finanziaria per il 2007 ha previsto che le pubbliche amministrazioni possano procedere alla stabilizzazione del personale utilizzato con contratti di natura temporanea ma con riferimento a fabbisogni permanenti.

La direttiva n. 7, emanata dal Ministro delle riforme e innovazioni nella P.A. il 30 aprile u.s. prevede, in applicazione del comma 519 della Legge Finanziaria 2007, la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale, assunto a tempo determinato:

- in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi alla data di entrata in vigore della legge medesima,

- che maturi tre anni, anche dopo l'entrata in vigore della legge, in virtù di contratti stipulati  prima del 29/09/2006,

- oppure non più in servizio ma che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge.

Le amministrazioni interessate sono le sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, D .Lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego).

Nell'ambito della propria potestà regolamentare le amministrazioni non richiamate dalla Legge Finanziaria disciplineranno la proroga dei contratti in essere con il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

In particolare, con riferimento alle Università, le procedure di stabilizzazione riguardano il solo personale di cui al comma 2 dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001.

Per quanto concerne i presupposti per la stabilizzazione, la direttiva prevede che sia accertata la vacanza di posti in organico rispetto alla qualifica da assumere, che dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno aggiornata a norma dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. n. 165/2001, anche tenuto conto dei processi di riorganizzazione in corso. Le autorizzazioni all'assunzione verranno concesse con le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997.

Inoltre, dovrà essere rispettato il requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione. E' prevista la possibilità di derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto e inquadrato per legge o sulla base di procedure che prevedevano al tempo titoli di studio diversi.

Infine, la direttiva precisa che qualora occorra procedere alla stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, la stabilizzazione per tale personale potrà essere subordinata al superamento di tali procedure che, a tal fine, saranno disposte dalle amministrazioni che dovranno assumere definitivamente i dipendenti interessati.

L'ordine di priorità che le amministrazioni dovranno seguire per la stabilizzazione è il seguente:

- in primo luogo saranno stabilizzati i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione;

- in secondo luogo si procederà per coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse amministrazioni. In tal caso la stabilizzazione avviene con l'ultima amministrazione nella quale si è prestato servizio e nell'ambito dell'ultima qualifica rivestita per la quale si dovrà sostenere apposita procedura selettiva qualora il personale in questione non sia stato assunto mediante prova selettiva di natura concorsuale.

L'amministrazione che procede alla stabilizzazione potrà fare riferimento a procedure selettive svolte presso altre amministrazioni solo se riferibili alla qualifica per cui si stipula il contratto a tempo indeterminato, altrimenti dovrà procedere ad una nuova selezione.

- infine, coloro che non hanno ancora maturato il requisito dei tre anni di servizio, avendo stipulato un contratto anteriormente alla data del 29 settembre 2006,  saranno stabilizzati successivamente alla scadenza del triennio.

Inoltre, hanno accesso alle procedure di stabilizzazione anche coloro che siano stati assunti a tempo determinato mediante le procedure previste per legge, fermo restando il requisito dei tre anni di servizio (rientrano in tale categoria, tra l'altro, le assunzioni obbligatorie mediante avvio degli iscritti nelle liste di collocamento, soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/1999 nonché il personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo).

Resta escluso dall'intero processo di stabilizzazione il personale con rapporto di lavoro flessibile e con contratti a tempo determinato afferenti gli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, nonché i lavoratori in somministrazione utilizzati da pubbliche amministrazioni in quanto il contratto di lavoro, in forza del quale gli stessi effettuano temporaneamente la prestazione lavorativa presso un soggetto terzo, viene stipulato con l'agenzia di somministrazione della quale i medesimi sono dipendenti.

Per quanto concerne, infine, le procedure di stabilizzazione le amministrazioni, nell' ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto delle relazioni sindacali, definiranno le proprie procedure di stabilizzazione in coerenza con i principi sanciti dall'art. 35 del D. Lgs. N. 165/2001, con particolare riferimento ai principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità delle procedure di reclutamento. In applicazione di ciò, le amministrazioni dovranno pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso in cui dovranno essere indicati i requisiti ed i criteri necessari per poter presentare le domande di stabilizzazione, nonché le sedi presso le quali sarà effettuata l'assunzione.

Il testo integrale della direttiva è reperibile sul sito della Confsal all'indirizzo internet www.confsal.it nonché sul settimanale "Confsal società, cultura, lavoro" n. 20 di venerdì 11 maggio u.s.. (Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)»

 

            Il testo della Direttiva è anche consultabile sul sito www.unsaconfsal.it nella sezione Documentazione, al link "Funzione Pubblica".