giovedì, settembre 15, 2005

LA TUTELA DELLE PERSONE CON HANDICAP E LE LACUNE DELL’ ATTUALE NORMATIVA

La recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 233 del 16 giugno 2005), ha iniziato a far luce su una delle enormi lacune della normativa sulla tutela delle persone con handicap.
Nel caso specifico, una lavoratrice aveva chiesto all’INPS di poter fruire del congedo straordinario della durata di due anni, previsto dall’art. 42, quinto comma del decreto legislativo 26 marzo 2001, per poter prestare assistenza al fratello convivente, portatore di handicap grave.
L’ interessata aveva precisato che suo padre era deceduto e che sua madre era affetta da invalidità totale, con diritto all’indennità di accompagnamento.
Purtroppo la normativa in questione prevede il diritto, per il fratello o la sorella del soggetto portatore di handicap, al congedo straordinario, solo nel caso di decesso di entrambi i genitori.
Per questo motivo l’I.N.P.S. aveva rigettato la domanda e anche il Tribunale di Vercelli, chiamato a dirimere la questione, aveva ritenuto valide le tesi dell’I.N.P.S..
Successivamente, la Corte d’appello di Torino ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, della norma di legge in discorso rilevando che l’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, regola in modo differente situazioni simili.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 233 del 16 giugno 2005, ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili”.
Questa Sentenza è una conferma dell’estrema lacunosità di questa normativa, piena di carenze e contraddizioni che, nata per tutelare le persone affette da handicap, si è dimenticata proprio dei diretti interessati.
Infatti, i possibili fruitori del congedo straordinario biennale sono, secondo il legislatore, una cerchia ristrettissima di persone e se la ratio è quella di rendere compatibile l’attività lavorativa del soggetto portatore di handicap grave con la tutela della sua salute, è impensabile che, per arrivare a quest’obbiettivo, ci si discosti da quanto previsto dalla Legge 5 Febbraio 1992, n.104 (LEGGE-QUADRO PER L''ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE).
Infatti, l’articolo 33 della Legge 104/92, in tema di agevolazioni individua i destinatari proprio nel genitore, il familiare lavoratore e, naturalmente, la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.
Inoltre, altra cosa grave e purtroppo passata quasi inosservata, l’articolo 33 della Legge 104/92 è stato modificato dall’'art. 19 della Legge n. 53/2000 e, pertanto, mentre la normativa precedente prevedeva per il lavoratore con handicap grave, la possibilità di usufruire, nel corso del mese lavorativo, di due ore di permesso giornaliero e tre giorni di permesso mensile, adesso, in base alla nuova normativa, ne può usufruire alternativamente ovvero, così com’è stato interpretato dall’INPS e dall’INPDAP, se un lavoratore con handicap grave un mese decide di usufruire delle due ore di permesso orario giornaliero, non può, nel corso dello stesso mese, usufruire dei tre giorni di permesso retribuito.
Purtroppo quest’orientamento legislativo, invece che dare maggiori diritti a cittadini svantaggiati, preferisce togliergli quelle poche agevolazioni che sono state create proprio per favorirne l’integrazione sociale.
E’ auspicabile che quanto prima il legislatore si renda conto di quest’amara realtà e modifichi le due norme dando nuovamente il diritto, al lavoratore in condizioni di handicap grave di usufruire, nel corso dello stesso mese lavorativo, sia delle due ore di permesso retribuito giornaliero, che dei tre giorni di permesso mensile e, per quanto riguarda il congedo straordinario biennale, sia data la possibilità di usufruirne innanzitutto al soggetto interessato, ovvero il lavoratore portatore di handicap grave, nonché ai familiari a lui più vicini, come ad esempio il coniuge.
Sarebbe finalmente una vittoria del buon senso e della concreta solidarietà a beneficio delle persone handicappate e dei propri familiari, utile anche a quella parte di mondo politico che, occupandosi di tali problematiche, riacquisterebbe maggiore credibilità.
Stefano Innocentini: n. 36 del 15 settembre 2005, settimanale "Società - Cultura - Lavoro" della Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori . CONF.S.A.L.