mercoledì, gennaio 28, 2009

COMUNICATO Federazione Confsal-Unsa 27/09

 CIRCOLARI BRUNETTA IN MATERIA DI ASSENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI

 

Tar Lazio - Roma, sez. I - sentenza 15 Gennaio 2009 n. 236

Il Tar del Lazio, con la recente sentenza n. 236 del 15 gennaio 2009, ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da alcuni dipendenti pubblici avverso le circolari del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione n. 7 e 8 del 2008 esplicative della portata precettiva e delle modalità applicative dell'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recante una nuova disciplina del trattamento economico relativo ai periodi di assenza per malattia, delle connesse certificazioni sanitarie e delle fasce di reperibilità per le visite di controllo. Tali circolari, infatti, secondo i giudici amministrativi, costituiscono atti privi di diretta e autonoma idoneità ed efficacia lesiva, con connessa insussistenza di interesse legittimo effettivo, attuale e tutelabile al loro annullamento, salva la loro eventuale disapplicazione in relazione a controversie riguardanti precipui atti di gestione del rapporto, applicativi della disposizione normativa, da instaurare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria, posto che i ricorrenti appartengono a categorie contrattualizzate.

In buona sostanza, il Tar del Lazio ha ritenuto  le circolari del ministro Brunetta atti che non hanno efficacia lesiva diretta e quindi, non impugnabili direttamente dal dipendente pubblico.

Consiglio di Stato, sez. V - Sentenza 14 gennaio 2009 n. 99

L'estensione degli effetti di un giudicato a soggetti estranei alla lite non costituisce adempimento di uno specifico obbligo per l'Amministrazione, la quale gode di ampia discrezionalità in materia; di conseguenza, le posizioni dei soggetti che aspirano all'estensione del giudicato devono essere qualificate come interessi legittimi e ogni pretesa deve essere tutelata attraverso l'impugnazione degli atti con i quali viene data esecuzione al giudicato e, solo in assenza di tali atti, mediante il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza e conseguente diffida dell'amministrazione volta all'estensione del giudicato stesso. ( Il Segretario Generale: Prof.Marco Paolo Nigi )

 

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