lunedì, aprile 27, 2009

BOLLETTINO SINDACALE del 27 aprile 2009

 TERREMOTO REGIONE ABRUZZO PROSEGUE LA SOLIDARIETÀ

 

La Segreteria Generale delle Federazione, riunita a Roma il 21 scorso ha esaminato le diverse iniziative assunte dai Coordinamenti i favore dei colleghi in servizio nei ministeri di propria competenza ed è venuta nella determinazione di elencarle in modo di consentire un reciproco riscontro per una più proficua sinergia.

Come è noto (vedi Comunicato 77/09) una delegazione, guidata dal Vice Segretario Generale della federazione, Massimo Battaglia, si è recata a L'Aquila visitando le tendopoli in cui si trovano alcuni nostri colleghi, recando assistenza materiale e finanziaria. Altri Segretari di Coordinamenti Nazionali hanno in programma iniziative del genere.

L'attenzione delle Federazione nei confronti dei terremotati permane vigile ed attiva, continuando a monitorare le iniziative in programma, per non dimenticare le conseguenze di una così immane tragedia.

 

RIFORMA BRUNETTA LEGGE 15 /2009 - DIRIGENZA

 

Il decreto legislativo in cantiere al ministero della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione, capeggiato dal Ministro Brunetta, sarà prossimamente presentato al Consiglio dei Ministri, per dare inizio alla concreta attuazione della gravosa legge di riforma radicale di importanti istituti che disciplinano la P.A.

Cerchiamo di sintetizzare i possibili cambiamenti, suffragati da notizie ufficiose e non controllabili, osservando prioritariamente che esiste un nesso di relazione che interferisce fra la legge 15/09 e l'accordo sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, in particolare per le conseguenze dovute alla unicità del contratto fra il settore pubblico e quello privato.

 

Personale delle qualifiche dirigenziali.

-              Una importante considerazione riguarda l'accentuazione del profilo privatistico che era emerso sin dalle originarie impostazioni del provvedimento legislativo di richiesta della delega per quanto riguarda i dirigenti pubblici, seguendo una scaletta degli aspetti che emergono dalla stessa legge;;

 

-              Più rilevante responsabilità in materia di:

o               Organizzazione degli uffici;

o               Attribuzione di funzioni al personale sotto ordinato;

o               Programmazione delle attività;

o               Distribuzione dei fondi che ogni tre anni vengono attribuiti .

 

-              Restrizioni di carriera:

o               Accesso ala prima fascia esclusivamente per concorso;

o               I vincitori dovranno obbligatoriamente seguire, per almeno sei mesi, presso un Stato dell'UE o comunque internazionale, un corso di formazione;

o               La mobilità – conferme e trasferimenti nonché l'esclusione dall'accesso ai ruoli – per coloro che sono stati destinatari di cariche politiche e/o sindacali nel biennio antecedente all'incarico. Incentivazione della mobilità tra le diverse amministrazioni anche in considerazione dei nuovi comparti di contrattazione ipotizzabili;

 

-                      Interventi di natura retributiva:

o               Riduzione delle retribuzioni in caso di comprovata insufficiente vigilanza sugli standard di qualità del personale sotto ordinato, parametrata con criteri di omogeneità;

o               Le citate riduzioni retributive possono arrivare sino all'80%, sentito il Comitato dei garanti appositamente costituito;

o               La retribuzione accessoria di produttività legata ai risultati dovrà, invece,  essere almeno pari al 30% della retribuzione collettiva;

 

-                      Provvedimenti disciplinari:

o               Principi cardini: Responsabilità del dirigente e autonomia dell'Amministrazione;

o               Licenziamenti per giusta causa:

§                 Assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi;

§                 Falsa attestazione di presenza;

§                 Giudizio di scarsa valutazione delle prestazioni lavorative reiterato per un intero biennio;

§                 Assenze per malattia – controlli in tempi ristretti, regole rigorose e obbligatoria trasmissione telematica dei certificati da parte dei medici.

 

-              Innovazioni in materia di contrattazione:

o               Si ipotizza un primo comparto nel quale è incluso tutto il personale dirigente pubblico, non compreso nel secondo comparto;

o               Un secondo comparto nel quale è incluso il personale della Sanità, delle regioni e degli altri enti locali.

o               La contrattazione integrativa rafforzata sarà svolta a livello territoriale e limitata nei suoi contenuti specificatamente individuati.

 

Nei prossimi comunicati esamineremo gli aspetti del nuovo modello contrattuale e gli aspetti del personale delle qualifiche funzionali.

Renato Plaja

 

 

"Contributo in favore degli studenti del Conservatorio A. Casella – L'Aquila"

 

 

Riceviamo dalla dott.ssa Antonella D'Ambrosio, nostra dirigente sindacale del Lazio la seguente lettera che pubblichiamo volentieri.

 

Carissimi soci e amici di Pianeta Donna,

 

Ho ritenuto di scrivervi dopo aver parlato con Beatrice Gargano, socia fondatrice di Pianeta Donna e docente di musica al Conservatorio A. Casella de L'Aquila.

Insieme abbiamo deciso di fare concretamente qualcosa in favore degli studenti del Conservatorio che, a causa del terremoto, hanno subito la distruzione dei loro strumenti musicali.

Rivolgiamo quindi un appello alla sensibilità dei nostri soci e degli amici che ci seguono per raccogliere un contributo da destinare a questi giovani, già provati dalla catastrofe, per aiutarli a continuare la loro formazione musicale e acquistare nuovi strumenti.

La somma che raccoglieremo  verrà devoluta direttamente agli studenti del Conservatorio tramite Beatrice Gargano, portavoce della loro istanza..

Chi vorrà partecipare a questa iniziativa potrà inviare il suo contributo tramite il conto corrente bancario sotto indicato, specificando la seguente causale:

 

"Contributo in favore degli studenti del Conservatorio A. Casella – L'Aquila"

 

IBAN : IT 54 M 03512 03222  82414 

BIC : ARTIITM2 - Credito Artigiano - Agenzia n.22 di Roma

 

Un sentito ringraziamento da parte di tutti noi di Pianeta Donna e degli studenti per la solidarietà che vorrete dimostrare,  pregandovi di diffondere questa iniziativa.

Gabriella Mori

 

giovedì, aprile 16, 2009

COMUNICATO unsa 77-09

TERREMOTO ABRUZZO

 

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA – INIZIATIVE MIRATE A FAVORE DEI NOSTRI ISCRITTI.

 

SONO IN CORSO INIZIATIVE DIRETTE DA PARTE DEI NOSTRI COORDINAMENTI NAZIONALI A FAVORE DEI COLLEGHI ISCRITTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO.

UNA DELEGAZIONE CONDOTTA DAL VICE SEGRETARIO GENERALE, MASSIMO BATTAGLIA, SI È RECATA IERI NEL CAPOLUOGO L'AQUILA DOVE HA INCONTRATO IL SEGRETARIO REGIONALE UNSA, NICOLA CAVALIERE PER LE OPERE DI IMMEDIATO INTERVENTO.

TUTTI GLI ALTRI COORDINAMENTI CI HANNO RIFERITO CHE CONTATTI DIRETTI SONO STATI PRESI CON I SINGOLI PROPRI ISCRITTI DELLA REGIONE E SONO CONCORDATE SPECIFICHE INIZIATIVE CON I COLLEGHI DANNEGGIATI PER LA EROGAZIONE DI CONCRETI CONTRIBUTI, ANCHE DI NATURA ECONOMICA.

LA FEDERAZIONE, PERTANTO, CONTINUA AD ESSERE VICINO ALLE NOSTRE COLLEGHE E COLLEGHI COLPITI DAL TERREMOTO CHE PER QUALSIASI NECESSITÀ POTRANNO RIVOLGERSI ALLA NOSTRA SEDE NAZIONALE CHIAMANDO IL NUMERO TELEFONICO 06-4828232 O IL FAX 06-4828090.

 

INTERVENTI INPDAP

 

L'ISTITUTO HA DATO ATTUAZIONE AI SEGUENTI INTERVENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'ABRUZZO:

 

-         PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA PENSIONE DI MAGGIO;

 

-         POSSIBILITA' DELLA RISCOSSIONE PRESSO QUALSIASI UFFICIO POSTALE;

 

-         APERTURA DI DUE POSTAZIONI MOBILI, UNITAMENTE A POSTE ITALIANE  E INPS;

 

-         APERTURA DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO DI SOLIDARIETA';

 

-         SUSSIDIO STRAORDINARIO DI TRE MILA EURO A FAVORE DEI DIPENDENTI PER L'INAGIBILITA' DELL'ABITAZIONE.

 

Cordialità e Saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Renato Plaja

venerdì, aprile 10, 2009

COMUNICATO STAMPA GIUSEPPE URBINO (Segretario Nazionale Confsal Unsa Beni Culturali):

 

"Settimana della Cultura" sia previsto una donazione/prezzo simbolico di €. 1,00 quale momento di solidarietà, da devolversi integralmente alla popolazione della Regione Abruzzo

 

ROMA - Un prezzo simbolico per l'ingresso nei musei in occasione della "XI settimana della cultura". Un modo per aiutare le popolazioni dell'Abruzzo colpite dal terremoto. E' la proposta lanciata dalla CONF.SAL-UNSA Beni culturali. Il segretario nazionale dell'organizzazione sindacale Giuseppe Urbino ha scritto al ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi e agli stati maggiori del dicastero per chiedere un aiuto concreto in favore delle popolazioni terremotate.

"Visto l'imminente appuntamento con la "XI Settimana della Cultura", che il Ministero da oltre trenta anni dedica ogni anno con l'organizzazione di eventi e l'apertura gratuita di tutti i luoghi statali che, anno dopo anno, registra un successo crescente di eventi e di partecipazione di pubblico propone, per quest'anno, che per ogni ingresso durante la "Settimana della Cultura" sia previsto una donazione/prezzo simbolico di €. 1,00 (o 2,00), quale momento di solidarietà, da devolversi integralmente alla popolazione della Regione Abruzzo, colpita recentemente dal grave sisma che ha visto la distruzione di un immenso patrimonio storico-artistico e abitativo" scrive Urbino.

Questo anche tenendo conto che negli ultimi anni sono stati oltre 900mila i visitatori in tutti i luoghi culturali durante detta Settimana della Cultura che, quest'anno, saranno ulteriormente incrementati, considerato che nei 9 giorni della "Settimana" sono compresi ben tre giorni festivi.

giovedì, aprile 09, 2009

E' PREVALSA LA RAGIONE: APPROVATO IL NUOVO PROGETTO STRAORDINARIO PER LA COSTITUZIONE DI SQUADRE DI EMERGENZA PER IL TERREMOTO IN ABRUZZO

RIFORMULATO SISTEMATICAMENTE IL PROGETTO ESECUTIVO E AMPLIATO IL BUDGET SIA PER I PARTECIPANTI ALLE SQUADRE CHE PER I LAVORATORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI DELL' ABRUZZO

 

     Come avevamo previsto, l'ipotesi di accordo del 7 aprile 2009, sottoscritta dalle sole tre sigle CGIL-CISL-FLP, da sola non bastava per costituire un vero e proprio progetto straordinario, così come si richiedeva dal punto di vista della correttezza amministrativa e contabile, dal momento che l'atto di per sé serviva esclusivamente ad impegnare una somma di denaro individuata e prelevata dal F.U.A. ( fondo che, si ricorda, è composto da soldi di tutti i lavoratori).

     Quindi, considerato che l'accordo di cui sopra risultava del tutto "monco", tanto da far riconoscere dalla stessa Amministrazione che occorreva presentare un progetto vero e proprio che esplicitasse dettagliatamente, in forma seria e costruttiva, le necessità organizzative, finanziarie e le relative risorse umane da impiegare per tali finalità.

     Pertanto, la riunione ha avuto luogo con una prolusione da parte del Direttore Generale Arch. Antonia Pasqua Recchia la quale ha precisato che, vista la particolare situazione di emergenza, non era possibile fare un ulteriore approfondimento in merito alla proposta in discussione, anche perché ci sono già molte persone che intendono partecipare al progetto, così come esiste una differenza tra il progetto presentato e l'attività dei volontari che si esplica con modalità diverse.

     Rispetto a quanto si era prospettato, il numero dei destinatari è stato ampliato, così come è prevista una rotazione di due settimane lavorative salvo, ovviamente, ridurle a una settimana, se richiesto dai lavoratori.

     Inoltre, occorre che vi sia almeno un giorno di affiancamento tra la squadra che smonta e quella che monta.

     Per quanto concerne la nostra richiesta di ricercare più fondi per gestire l'emergenza, il Direttore Generale ha precisato che da parte dell'Amministrazione già sono in atto tutte le procedure per l'assegnazione di fondi per lo stato di emergenza e per la gestione delle relative missioni (trasporto, alloggio, buoni pasto aggiuntivi, ecc.) e spese organizzative.

     Altresì l'Amministrazione sta predisponendo uffici mobili a l'Aquila, forniti gratuitamente dalla Regione Abruzzo, anche se si è ipotizzato di utilizzare anche gli uffici delle sedi territoriali.

     Per meglio organizzare tale attività di rilevamento, l'Amministrazione fornirà alle persone che fanno parte delle squadre, l'equipaggiamento necessario ai fini di una più completa sicurezza, nonché computer portatili, macchine fotografiche digitali e quant' altro dovesse occorrere ed, inoltre, due fuoristrada.

     Per quanto concerne le modalità di reclutamento, sarà emanato un bando delle professionalità nel quale sarà richiesto il curriculum, affinché si possa procedere ad un reclutamento equilibrato che in tempi rapidissimi dovrà consentire di acquisire tutte le professionalità necessarie.

     In modo particolare è stata evidenziata la necessità di Restauratori, non solo perché si va al momento a valutare il danno, ma soprattutto perché c'è bisogno anche di effettuare i restauri.

     Va da sé che il progetto abbia una durata necessaria alla fase di intervento e per questo è stato dimensionato all'effettiva portata dell'intervento, anche se l'Amministrazione e le OO.SS. potranno poi, a seguito di verifica, elaborare un nuovo progetto.

     Per una maggiore sicurezza di coloro i quali interverranno sul territorio,           ( procedure per i lavori all' esterno e necessari sopralluoghi) su richiesta delle OO.SS., l' Amministrazione ha assicurato, la piena copertura assicurativa da parte dell' INAIL, che avviene d' ufficio in conformità alla normativa vigente.

     Il tavolo ha ritenuto di dover includere nel progetto di cui sopra anche la possibilità di far percepire ad ogni lavoratore in situazione di disagio e in servizio presso le sedi dell' Abruzzo la somma di Euro 1.000.

     Pertanto il Coordinamento Nazionale Beni Culturali della CONF.SAL-UNSA ancora una volta ha avuto la sua soddisfazione in quanto è caduta la pregiudiziale del tavolo separato e l'implicita imposizione di una parte del tavolo che ha dovuto invece sottostare alla riunione a tavolo congiunto, così come è miserevolmente caduta l'intesa dei "Tre" che volevano a tutti i costi far firmare la pseudo intesa del giorno precedente anche alle altre Organizzazioni.

     Infine, l' Amministrazione ci ha informato che la prosecuzione della trattativa su CCIM avverrà a tavoli separati nei seguenti giorni: mercoledi 15 aprile CGIL-CISL; giovedi 16 aprile CONF.SAL-UNSA, UIL, FLP, RDB. Il giorno 17 aprile 2009 sarà invece dedicato all' esame dell' accordo per gli A.T.M.

     Non appena l'Amministrazione ci invierà l'accordo relativo al progetto sottoscritto in data odierna, sarà nostra cura, come sempre, trasmetterlo tempestivamente.

 

IL BOLLETTINO SINDACALE del 09 aprile 2009

BLOCCO DELLE LIQUIDAZIONI PUBBLICO IMPIEGO

Riportiamo qui di seguito il testo del comunicato diramato dalla Funzione Pubblica in data di ieri 7.04.2009, che chiarisce i termini dell'emendamento all'A/C 2187 che sarebbe stato assolutamente inaccettabile sotto l'aspetto politico e giuridico, colpendo diritti economici acquisiti relativi alle liquidazioni dei dipendenti del pubblico impiego:

« Con riferimento ad alcune notizie stampa relative a un emendamento che prevede per il pubblico impiego, oltre al pensionamento sistematico alla maturazione dei 40 anni di anzianità massima contributiva, anche il congelamento delle rispettive liquidazioni fino al 1 gennaio del 2013, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione precisa innanzitutto che trattasi di un emendamento parlamentare, peraltro dichiarato inammissibile dalla Camera, e che nel merito è assolutamente contrario ad ogni ipotesi di congelamento delle liquidazioni per i dipendenti pubblici.»

Si precisa che la questione nasce da un emendamento (dichiarato poi inammissibile dal Presidente della Camera e pertanto non presente nel testo approvato e trasmesso al Senato) imputato al Governo con il quale si procedeva arbitrariamente alla ripristino della precedente normativa relativa al pensionamento al compimento di 40 anni di anzianità contributiva e inopinatamente al congelamento per gli anni fino al 2013 delle liquidazioni che, in quanto salario differito, non possono essere ritenute nella libera ed autonoma disponibilità del Governo.

IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja

UTILIZZO DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Con riferimento all'art. 7-ter comma 15, che qui in calce si riproduce, del Disegno di Legge n. 2187-A approvato dalla Camera e trasmesso al Senato per la conversione del Decreto Legge n. 5/2009 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, si comunica con tale articolo il Governo intende avviare il processo per l'utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. È intenzione del Governo porre al Senato la questione di fiducia.

Art. 7 ter

(Misure urgenti a tutela dell'occupazione)

15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti a utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».

IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja

SISMA ABRUZZO COME DONARE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Per mero errore, nel nostro precedente comunicato n. 22/09, non sono state incluse le coordinate per effettuare donazioni alla Croce Rossa Italiana, che si trascrivono qui di seguito:

Conto Corrente Bancario

C/C BANCARIO n° 218020 presso: Banca Nazionale del Lavoro-Filiale di Roma Bissolati

Tesoreria - Via San Nicola da Tolentino 67 – Roma

intestato a Croce Rossa Italiana Via Toscana, 12 - 00187 Roma.

Coordinate bancarie (codice IBAN) relative sono:

IT66C0100503382000000218020

Swift Code – BNLIITRR

Causale: PRO TERREMOTO ABRUZZO

Conto Corrente Postale

CCP n. 300004 intestato a: "Croce Rossa Italiana, via Toscana 12 - 00187 Roma

c/c postale n° 300004

Codice IBAN: IT24X0760103200000000300004

Causale: PRO TERREMOTO ABRUZZO

Donazioni on line

È anche possibile effettuare dei versamenti online attraverso il sito web della CRI all' indirizzo:

www.cri.it/donazioni

Info donazioni

Tel: +39.06.4759240

Email: donazioni.sismaabruzzo@cri.it

mercoledì, aprile 08, 2009

COMUNICATO N. 22/09

APPELLO E SOTTOSCRIZIONE PER IL TERREMOTO IN ABRUZZO

 

Sono bastati pochi secondi, pochi attimi, per distruggere intere citta' e piccoli centri abitati dell'Abruzzo.                          

A tutte quelle persone tra cui molti nostri colleghi dei beni culturali, che hanno perso un parente, un amico, vanno le nostre sincere condoglianze.

Le polemiche, se esistono e non siamo di certo noi a stabilirlo, apprese sia in televisive che nei giornali, mettiamole da parte, vediamo di fare tutti qualcosa, subito, ognuno per quel che gli e' possibile.

A seguito nostri contatti telefonici con i responsabili della protezione civile, per far fronte alle prime necessità e ai bisogni essenziali di chi e' stato colpito da questa calamità, il modo più concreto per aiutarli, sono le offerte in denaro, poiché i cibi o derivati, sarebbero inutili a causa della mancanza di energia elettrica e di gas, nonché per le difficoltà oggettive legate alla spedizione e consegna di tale materiale.

Pertanto, ai fini di una più puntuale, trasparente e tempestiva raccolta dei fondi in favore della popolazione colpita dal sisma, invitiamo tutti gli iscritti e/o simpatizzanti ad effettuare una donazione alla Croce Rossa Italiana oppure alla Caritas con le modalità sottoelencate:

 

PER EFFETTUARE DONAZIONI ALLA CRI SI POSSO UTILIZZARE I SEGUENTI SISTEMI:

 

(causale "TERREMOTO ABRUZZO")

si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite C/C POSTALE N. 347013 (*BIC: BPPIITRRXXX)

o tramite UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. IBAN IT38 K03002 05206 000401120727

*BIC: BROMITR1707

 

Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:

 

        Intesa Sanpaolo, via Aurelia 796, Roma

IBAN: IT19 W030 6905 0921 0000 0000 012

*BIC: BCITITMM

 

        Allianz Bank, via San Claudio 82, Roma

IBAN: IT26 F035 8903 2003 0157 0306 097

*BIC: BKRAITMM

 

        Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma

IBAN: IT29 U050 1803 2000 0000 0011 113

*BIC: CCRTIT2T84A

 

        CartaSi e Diners

telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario di ufficio)

 

 * Per bonifici provenienti dall'estero

 

PER EFFETTUARE DONAZIONI ALLA CARITAS SI POSSO UTILIZZARE I SEGUENTI SISTEMI:

 

«fondo di solidarietà» per la popolazione abruzzese della Caritas: è possibile contribuire alla colletta di solidarietà versando

sul conto corrente postale numero 82881004 (Iban: IT77K0760103200000082881004) intestato a Caritas diocesana di Roma, specificando nella causale 'Terremoto Abruzzo',

oppure tramite bonifico bancario Iban:IT13R0306905032000009188568. Anche la Caritas Ambrosiana ha lanciato una raccolta fondi: è possibile effettuare un versamento, specificando nella causale "Terremoto Abruzzo 2009" sia sul conto corrente postale n. 13576228, sia sul conto corrente bancario IT16 P 0351201602000000000578, entrambi intestati a Caritas Ambrosiana Onlus

 

Cordialità e saluti

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Dott. Giuseppe Urbino)

 

 

BOLLETTINO SINDACALE del 08 aprile 2009

COMUNICATO STAMPA

 

CONFSAL:  CORDOGLIO E SOLIDARIETA' TRAGICO EVENTO IN ABRUZZO

 

Roma, 7 aprile 2009.   La Confsal, la maggiore confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori italiani, in una nota inviata alle principali autorità della Regione Abruzzo (governatore, presidente provincia, sindaco dell'Aquila), nonché ai dirigenti Confsal Abruzzo ha espresso i sentimenti di profondo cordoglio per le numerose vittime e gli incalcolabili danni economici, civili e culturali provocati dal devastante sisma di lunedì scorso. La Confsal, ha dichiarato il Segretario Generale, Marco Paolo Nigi, parteciperà insieme con le Federazioni aderenti a concrete iniziative di solidarietà e sostegno ai cittadini abruzzesi duramente provati dal tragico evento. (Il Segretario Generale, prof. Marco Paolo Nigi)»

 

 

IL MOBBING E LE REGISTRAZIONI FONOGRAFICHE

 

Siamo lieti di pubblicare l´articolo "Il Mobbing e le registrazioni fonografiche" a cura degli Avv.ti Silvia Gelfusa e Ombretta Maria Di Loreto.

Con la sentenza n. 10430 del 08 maggio 2007 la Corte di Cassazione ha statuito che il mobbing può essere provato anche mediante registrazioni audio. Il caso su cui si è pronunciata la Corte riguarda, nello specifico, la vicenda di una dipendente (D. N.) che, essendo stata vittima di ingiurie e molestie sul luogo di lavoro, era stata costretta a dimettersi chiedendo il risarcimento del danno subito. In giudizio, la ricorrente aveva prodotto come prova una cassetta registrata.

La persona (P. L.) accusata di aver assunto tali atteggiamenti vessatori, non è stata sottoposta ad interrogatorio formale in quanto non rivestiva la carica di legale rappresentante della società; inoltre, avendo la società resistente contestato l´esistenza delle asserite conversazioni e della loro conformità ai fatti, il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell´art. 2712 c.c., la consulenza tecnica d´ufficio richiesta e volta alla trascrizione del nastro magnetico prodotto.

L´art. 2712 c.c., infatti, prevede: "Le riproduzioni (cod. proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

La ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado davanti alla Corte d´Appello di Firenze che, capovolgendo la pronuncia del Giudice di prime cure, ha autorizzato la consulenza tecnica affinché fosse possibile valutare gli elementi probatori desumibili dalle registrazioni fonografiche effettuate dalla D. N., in quanto il disconoscimento della conformità ai fatti rappresentati non impedisce al giudice di trarre in via presuntiva argomenti di giudizio anche dalle riproduzioni meccaniche, ove sorrette da "elementi gravi, precisi e concordanti" (Corte d´Appello di Firenze, sent. n. 213 del 2004).

In sostanza la Corte d´Appello ha ritenuto ammissibile la consulenza tecnica finalizzata a valutare gli elementi probatori desumibili dalle registrazioni effettuate dalla ricorrente.

Eseguita la perizia è, infatti, emerso un clima di "particolare ostilità" del Sig. P.L. nei confronti della ricorrente, mostrato - nello specifico - al momento della richiesta di ferie avanzata dalla lavoratrice. La Corte, sulla base di una così palese rimostranza del P.L., ha conseguentemente 1 ritenuto giustificate sotto l´aspetto psicologico le dimissioni anticipate della ricorrente, liquidando il risarcimento del danno dalla stessa patito in € 8.367,29 pari alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza del contratto a termine, qualora la dipendente non fosse stata costretta a dimettersi.

La società proponeva ricorso in Cassazione deducendo la falsa applicazione degli artt. 2712 c.c., 116 c.p.c., 2729 c.c. e sostenendo che, secondo quanto disposto dell´art. 2112 c.c., la Corte d´Appello di Firenze non avrebbe dovuto consentire la trascrizione del nastro magnetico perché disconosciuto in primo grado. La D. N. resisteva con controricorso contestando tutto quanto ex ad verso argomentato.

La decisione della Corte di secondo grado è stata confermata dalla Corte di Cassazione la quale ha condiviso le statuizioni del giudice d´appello ritenendole: "non in contrasto con l´art. 2712 c.c., giacché la contestazione della società non ha riguardato il fatto della registrazione ma le sue risultanze, valutate, come già detto, dallo stesso giudice in base ad elementi presuntivi ex art. 2729 c.c.". A sostegno di tale affermazione la Cassazione ha, poi, citato una sentenza emessa dalla stessa Corte di legittimità e riguardante le riproduzioni meccaniche, secondo la quale: "il disconoscimento, che fa perdere alle riproduzioni meccaniche la loro qualità di prova e va distinto dal mancato riconoscimento – diretto o indiretto – che non esclude il libero apprezzamento da parte del giudice delle riproduzioni legittimamente acquisite, deve essere chiaro e circostanziato ed esplicito con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 8998 del 2001)."

Secondo la Suprema Corte, dunque, la mera dichiarazione con la quale si disconosce una riproduzione meccanica, non è sufficiente a far perdere alla stessa la qualità di prova essendo, altresì, necessaria la produzione di elementi che dimostrino – a conferma e a sostegno del disconoscimento – l´effettiva divergenza e/o difformità tra ciò che si sostiene e ciò che risulta dalle riproduzioni. Nel caso di specie, al di là del disconoscimento verbale del P.L., non è stato prodotto alcunché che potesse, in qualche modo, attestare e/o confermare quanto contestato. Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il disconoscimento del P.L. fosse generico e che da tale genericità derivasse la possibilità per il Giudicante di un "libero apprezzamento degli anzidetti elementi presuntivi ex art. 2729 Cod. Civ.".

Nella sostanza, dunque, si è affermato che la statuizione del Giudice d'appello non fosse in contrasto con l'art. 2712 c.c. e che, più in generale, il Giudice possa legittimamente formare il proprio convincimento sulla base delle registrazioni audio qualora da queste emergano elementi utili a formare un giudizio e/o alla ricostruzione dei fatti di causa.

Di rimando, il lavoratore, vittima di comportamenti vessatori, legittimamente può avvalersi di registrazioni audio - se contenenti "elementi gravi, precisi e concordanti" - per dimostrare il mobbing.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamentava la violazione e falsa applicazione dell´art. 2119 c.c., nonché degli artt. 1453 e ss. c.c. sostenendo che il Giudice di secondo grado avesse erroneamente liquidato il danno nella misura delle retribuzioni maturande fino alla scadenza del contratto, infatti, secondo il P.L., non avendo la lavoratrice dato prova di aver subito un diverso e maggior danno, l´unica somma liquidabile alla D. N. fosse l´indennità di mancato preavviso ex art. 2119 c.c..

La Corte di Cassazione ha ritenuto questo secondo motivo infondato considerando che, nel caso di specie, non si trattava di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione al quale è prevista l´indennità sostitutiva del preavviso, bensì di rapporto a termine. Pertanto, la Corte d´Appello di Firenze aveva correttamente configurato – e, conseguentemente, liquidato – il danno subito dalla D. N. nelle retribuzioni che la dipendente avrebbe potuto percepire fino alla scadenza del contratto qualora non fosse stata costretta a dimettersi.

La sentenza in epigrafe fornisce senza dubbio al lavoratore un importante – legittimo – strumento cui potersi avvalere per dimostrare di essere stato vittima di un comportamento mobizzante. Tale comportamento si sostanzia in atteggiamenti a volte eclatanti, a volte subdoli ma non meno perversi che, reiterati nel tempo, finiscono con lo svilire la persona del lavoratore determinando nello stesso stati di ansia, turbamento e – non meno importante – il venir meno della serenità lavorativa. Queste azioni e/o condotte, intenzionalmente mirate a creare una pressione psicologica e morale sul lavoratore, devono essere adeguatamente dimostrate. E´ a questo punto che la pronuncia in epigrafe acquista ancor maggior pregio in considerazione del fatto che provare il mobbing (onere, ricordiamo, del lavoratore!), è tutt´altro che agevole. Non è sufficiente, infatti, la semplice accusa, al contrario, quest´ultima deve essere suffragata da valide prove documentali, come possono essere le certificazioni mediche, e/o dalle dichiarazioni rese dai testi, altrimenti il dipendente potrebbe rischiare il licenziamento, giustificato dal venir meno del rapporto di fiducia: "un´accusa non provata di mobbing giustifica la comminazione di un licenziamento per giusta causa per violazione dello stesso rapporto di fiducia lavoratore-datore di lavoro" e ancora: " (...) pur non potendosi escludere che il reperimento delle varie fonti di prova possa risultare particolarmente difficoltoso a causa di eventuali sacche di omertà sempre presenti, o per altre ragioni, non è chi non veda che la mancata acquisizione della prova in questione, alle cause che hanno determinato la lesione dedotta e gli effetti che si asserisce essere derivati, impedisce al giudice l´accoglimento della domanda" (Cass. 8/01/2000, n. 143).

E´ vero, dunque, che nel corso di un processo è difficile acquisire apprezzabili elementi di prova tali da riuscire a suffragare l´accusa di mobbing e da convincere il Giudice di aver effettivamente subito la vessatorietà da parte di un superiore e/o di un collega, ma ciò non deve scoraggiare chi sia vittima di mobbing a combatterlo. Oggi – considerata, altresì, la mancanza in Italia di una legge ad hoc che regoli e disciplini tale problematica – il rimedio più efficace e proficuo sarebbe quello di collaborare, di rompere il silenzio (denunciato dalla stessa sentenza su richiamata: "sacche di omertà", Cass. 143/2000), di non aver paura di denunciare quanto accade nei luoghi di lavoro, spesso davanti ai nostri occhi, di reagire contro tali ostilità perché non deve restare impunito chi, infischiandosene della dignità della persona del lavoratore, continua a perpetrare così deplorevoli condotte.(Avv. Silvia Gelfusa - Avv. Ombretta Maria Di Loreto)

 

 

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LA COMUNICAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI VIA TELEFAX PUO' ESSERE RITENUTA VALIDA

E' un sistema di posta elettronica (Cassazione Sezione Lavoro n. 6911 del 20 marzo 2009, Pres.Mattone, Rel. Mammone).

 

Paolino M. dipendente della s.r.l. Costruzioni Motori Diesel è stato sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata durata oltre quattro giorni. La lettera di contestazione dell'addebito gli è pervenuta il 21 dicembre 2002. Egli ha risposto fornendo le sue giustificazioni con raccomandata anticipata via telefax il 23 dicembre 2002, pervenuta per posta all'azienda il 7 gennaio 2003. L'azienda lo ha licenziato con lettera spedita per posta il 10 gennaio e pervenuta il 14 gennaio 2003. Egli ha chiesto al Tribunale di Melfi di annullare il licenziamento sia perché ingiustificato, sia in base all'art. 23 del contratto collettivo dei lavoratori metalmeccanici, secondo cui, in caso di procedimento disciplinare, se il provvedimento non viene emesso entro i sei giorni successivi alla ricezione delle giustificazioni del lavoratore, queste si riterranno accolte. Il Tribunale ha rigettato la domanda motivando le sua decisione con riferimento alla ritenuta fondatezza dell'addebito. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dalla Corte di Potenza che ha annullato il licenziamento per tardività, in quanto ha ritenuto che l'azienda, avendo ricevuto le giustificazioni del lavoratore, per telefax, il 23 dicembre 2002, avrebbe dovuto emettere il licenziamento nel termine di sei giorni previsti dal contratto collettivo e pertanto entro il 29 dicembre 2002, mentre lo aveva comunicato il 10 gennaio 2003. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l'altro, che il giudice avrebbe dovuto calcolare il termine di sei giorni previsti dal C.C.N.L. con effetto dal 7 gennaio 2002 data in cui la lettera anticipata via telefax le era pervenuta per posta. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 6911 del 20 marzo 2009, Pres. Mattone, Rel. Mammone) ha rigettato il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui le riproduzioni meccaniche indicate con elencazione non tassativa dall'art. 2712 cod. civ. formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, ove la parte contro cui (le riproduzioni) sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti. Nella specie - ha affermato la Corte - deve ritenersi che il giudice di merito abbia ottemperato al suo compito, avendo egli ritenuto adempiuto l'onere probatorio gravante sul dipendente sulla base di due argomenti: a) la produzione della attestazione della trasmissione del messaggio all'indirizzo telefonico del datore; b) la circostanza che l'utilizzo del telefax fosse abituale strumento di comunicazione tra le parti, atteso che il numero telefonico cui era stato inoltrato il messaggio era lo stesso indicato nella lettera di assunzione del dipendente; tale accertamento di merito è incensurabile, essendo fondato su argomentazione congrua e logicamente articolata.

 

 

L'ACCETTAZIONE, DA PARTE DEL LAVORATORE, DI UNA DEQUALIFICAZIONE PER EVITARE IL LICENZIAMENTO, COMPORTA L'OBBLIGO DI VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI IMPIEGARLO CON MANSIONI INFERIORI

In base all'art. 3 L. n. 604/66 (Cassazione Sezione Lavoro n. 6552 del 18 marzo 2009, Pres. Battimiello, Rel. Di Nubila).

 

Quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a termini dell'art. 3 della legge 604/66, in particolare per soppressione del reparto cui sono addetti i lavoratori licenziati, la verifica della possibilità di rèpèchage va fatta con riferimento a mansioni equivalenti; ove i lavoratori abbiano accettato mansioni inferiori onde evitare il licenziamento, la prova dell'impossibilità di rèpèchage va fornita anche con riferimento a tali mansioni; ma occorre in quest'ultimo caso che il patto di demansionamento sia anteriore o coevo al licenziamento, mentre esso non può scaturire da una dichiarazione del lavoratore espressa in epoca successiva al licenziamento e non accettata dal datore di lavoro, specie se il lavoratore abbia in precedenza agito in giudizio deducendo l'illegittimità dello stesso demansionamento.

 

 

AL LAVORATORE PUO' ESSERE ATTRIBUITA, IN VIA CONVENZIONALE, UNA QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA SPETTANTEGLI

Ma è necessario che in occasione della sua attribuzione siano espressamente indicate le mansioni inferiori effettivamente assegnate (Cassazione Sezione Lavoro n. 7523 del 27 marzo 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Zappia).

 

Posto che costituisce principio assolutamente pacifico in dottrina ed in giurisprudenza quello secondo cui è perfettamente ammissibile, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro subordinato l'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore alle mansioni effettive, occorre tuttavia rilevare che la attribuzione della qualifica convenzionale deve necessariamente trovare il proprio fondamento nel contenuto degli accordi collettivi ovvero dell'autonoma determinazione della parti. La qualifica attribuita può ritenersi meramente convenzionale, e cioè non corrispondente alle mansioni inferiori effettivamente assegnate e svolte, quando in sede di attribuzione, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, di siffatta qualifica convenzionale superiore, vengano espressamente indicate le mansioni di contenuto inferiore effettivamente assegnate al dipendente; in assenza di siffatta specificazione, le mansioni non possono che corrispondere alla qualifica, non potendosi in alcun modo ritenere il carattere convenzionale della stessa.

 

 

LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE IN MOBILITA' DEIPUBBLICI IMPIEGATI DEVONO ESSERE DECISE DAL GIUDICE ORDINARIO

In base al decreto legislativo n. 165/2001 (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 6062 del 13 marzo 2009, Pres. Carbone, Rel. Amoroso).

 

Nella pubblica amministrazione, il procedimento di mobilità collettiva del personale in esubero è disciplinato dagli articoli 33-34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede una procedura analoga a quella prevista, nel settore privato, dalla legge n. 223 del 1991 in materia di riduzione del personale. Conclusa tale procedura l'amministrazione, originaria datrice di lavoro del dipendente eccedentario, colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli eventuali accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, ne avrebbe consentito la ricollocazione. Con il collocamento in disponibilità, ove disposto nel rispetto delle regole procedimentali dettate dall'art. 33 cit., si ha l'effetto della sospensione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, che entra in una fase di quiescenza, e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per la durata massima di ventiquattro mesi. Gli articoli 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 prevedono poi un meccanismo per la ricollocazione del personale disponibile presso altre amministrazioni che abbiano necessità di personale. In sostanza nella complessa vicenda del ricollocamento del personale in disponibilità, che realizza un mutamento soggettivo nel rapporto di lavoro pubblico con la sostituzione dell'amministrazione datrice di lavoro, sono coinvolti più soggetti: l'amministrazione sostituita, originaria datrice di lavoro; l'amministrazione intermediaria che individua il dipendente in disponibilità da ricollocare; l'amministrazione che si è determinata all'avvio di una procedura concorsuale per l'assunzione di nuovo personale e che è destinataria dell'assegnazione; il dipendente in disponibilità che è anch'egli destinatario del ricollocamento mediante assegnazione alla nuova amministrazione pubblica. Per effetto dell'assegnazione sorge l'obbligo, per l'amministrazione pubblica destinataria della stessa, di iscrivere il dipendente individuato per il ricollocamento nei ruoli del proprio personale con la conseguenza che il rapporto di lavoro pubblico "prosegue" con tale nuovo datore di lavoro, realizzandosi così una forma di mutamento soggettiva nel rapporto di impiego. Questa complessa vicenda può dar luogo a contestazioni sia da parte del lavoratore assegnato che dell'amministrazione pubblica destinataria dell'assegnazione. Nell'uno e nell'altro caso - vuoi che sia l'amministrazione di destinazione ad insorgere impugnando gli atti della procedura di ricollocamento, vuoi che sia il dipendente pubblico a far valere il suo diritto alla prosecuzione del rapporto - c'è una "controversia relativa a rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 con conseguente giurisdizione del giudice ordinario che è facoltizzato a disapplicare gli atti amministrativi della procedura, se illegittimi. Pertanto le controversie che attengono a questa complessa vicenda di transito di un dipendente pubblico da un'amministrazione ad un'altra sotto tutte attratte alla giurisdizione del giudice ordinario: quella promossa dal dipendente che faccia valere l'obbligo dell'amministrazione ad quem di iscriverlo nei ruoli del proprio personale; quella promossa da quest'ultima amministrazione per l'"annullamento" dell'atto di assegnazione del dipendente (id est per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione del dipendente a lei assegnato nei ruoli del proprio personale). Si impone quindi una nozione di atto di gestione del rapporto di lavoro pubblico che comprenda anche l'atto di assegnazione ad altra amministrazione del dipendente in esubero, iscritto negli elenchi del personale in disponibilità; atto che non implica alcun esercizio di poteri amministrativi o di discrezionalità e che si colloca nel contesto di una collaborazione tra enti diversi, imposta per legge, al fine di realizzare la più razionale gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato nel quadro del bilanciamento operato dal legislatore di opposte esigenze afferenti a tale rapporto (tutela dell'occupazione, da un parte, ed economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, dall'altra). In conclusione deve quindi affermarsi che - in base al criterio di riparto della giurisdizione secondo l'oggetto della controversia, il quale va identificato non solo in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario una controversia nella quale l'ente pubblico destinatario di un atto di assegnazione di personale collocato in disponibilità ed iscritto negli elenchi di cui all'art. 34 bis del d.lgs. 165 del 2001 contesti, attraverso la sua impugnazione, il diritto del lavoratore assegnato di essere o di rimanere iscritto nei suddetti elenchi o la sussistenza dei requisiti professionali per il trasferimento in mobilità nei propri ruoli.

 

 

NEL PROCESSO DEL LAVORO IL DEPOSITO TARDIVO DEI DOCUMENTI E' INAMMISSIBILE

Tranne che la tardività sia giustificata dal tempo della formazione o dagli sviluppi della vicenda processuale (Cassazione Sezione Lavoro n. 6969 del 23 marzo 2009, Pres. Mattone, Rel. Mammone).

 

Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, c. 3 e 437 c. 2, cod. proc. civ., che vieta l'ammissione in appello di nuovi mezzi di prova (ivi compresi i documenti), l'omessa indicazione nell'atto introduttivo e contestuale produzione dei documenti determina la decadenza del diritto alla produzione degli stessi, salvo che la produzione tardiva non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (come nel caso, ad esempio, della proposizione di domanda riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa di terzo). Ai fini dell'operatività delle preclusioni e dei termini decadenziali previsti dalla legge, deve dunque operarsi una completa equiparazione tra prova precostituita (quale quella documentale) e prova costituenda (come quella testimoniale).

 

G8 LAVORO DOCUMENTO CONCLUSIVO

 

"People first: le persone prima di tutto", è questo il tema del Summit organizzato dalla Presidenza italiana del G8 che si è svolto a Roma alla Farnesina dal 29 al 31 marzo 2009 con lo scopo di sollecitare un risposta condivisa alla dimensione umana della crisi globale e dei suoi aspetti sociali della crisi economica (mercato del lavoro, sistemi di welfare, ecc.). Il Ministro del lavoro italiano ha invitato alla riunione, oltre alle organizzazioni internazionali e le parti sociali,  anche i Ministri del Lavoro delle altre principali economie mondiali (Cina, India, Brasile, Messico, Sud Africa ed Egitto, nonché le Organizzazioni internazionali maggiormente interessate (ILO, OCSE e FMI). Un vero e proprio "Patto globale di protezione sociale"  è quanto è stato discusso. E, in quest'ambito, è stato proposto di passare, dopo i vari e numerosi piani di sostegno ai mercati finanziari, alla fase due, aiutando l'economia reale e, con essa, i lavoratori Si tratta di politiche sociali, di tutela e di sostegno, necessarie per i lavoratori colpiti in tutto il mondo dalle conseguenze della crisi economica internazionale, dato che l'integrazione dei mercati del lavoro ha prodotto una localizzazione della produzione sempre più ampia (globalizzazione), un effetto negativo sulla distribuzione dei redditi nei Paesi occidentali, un aumento dei flussi migratori, politiche che hanno sottostimato la dimensione umana (Fonte: Sito presidenza italiana G8, ministero affari esteri e ministero lavoro, salute e politiche sociali). Per una migliore informazione, al fine di contribuire al dibattito che si è aperto sulle 'nuove' strategie e prospettive del Mercato del lavoro alla luce di questa crisi globale, crediamo sia utile riportare il testo ufficiale delle Conclusioni della Riunione del G8 sul Lavoro e l'Occupazione.

Il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali