mercoledì, gennaio 14, 2009

BRUNETTA: D.D.L.- A.S. 847 - RIFORMA P.A.

Il d.d.l. Atto Senato 847/08 sulla riforma della P.A. recante "delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico" è stato approvato dal Senato il 18 dicembre u.s., con voto bipartisan, è ora passato all'esame della Camera dei Deputati, in seconda lettura.

            Il testo costituito da nove articoli è così sintetizzabile:

 

            Art.1 -  RELAZIONI SINDACALI E CONCORSI

-          convergere gli assetti delle relazioni del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;

-          migliorare l'efficienza e l'efficacia della procedure della contrattazione;

-          introdurre sistemi di valutazione del personale e delle strutture amministrative;

-          valorizzare il merito ed i meccanismi premiali;

-          definire in modo più rigoroso le responsabilità dei dipendenti pubblici;

-          assicurare una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali, privilegiando il requisito della residenza dei concorrenti.

 

Art.2 – RIFORMA ARAN – AGENZIA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE.

-          precisare meglio gli ambiti di competenza in materia di rapporto di lavoro pubblico riservati alla legge od alla contrattazione collettiva;

-          riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa con il settore privato;

-          semplificare i procedimenti di contrattazione per verificare i costi degli accordi;

 

ART.3 – VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE

-          predisporre obiettivi preventivi annuali dell'Amministrazione, anche territoriale, da rilevare a consuntivo;

-          organizzare confronti pubblici annuali sul funzionamento dell'Amministrazione con la partecipazione di associazioni consumatori e utenti, sindacati, studiosi e organi di informazione;

-          prevedere mezzi di tutela giurisdizionali degli interessati nei confronti dell'Amministrazione e dei Concessionari pubblici;

-          istituzione di un organismo centrale di valutazione, autonomo ed indipendente, i cui membri saranno nominati con il parere favorevole dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti, aventi il compito di:

o       esercitare le funzioni di valutazione;

o       garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione;

o       assicurare comparabilità e visibilità degli indici gestionali.

 

ART.4 – MERITO, INCENTIVI E PREMI

-          introdurre strumenti di valorizzazione del merito e del metodo di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione in sintonia con le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva;

 

ART.5 – RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA

-          vietare la corresponsione del trattamento economico accessorio al dirigente responsabile di scarsa vigilanza sulla produttività delle risorse umane e sull'efficienza della struttura che dirige;

-          prevedere concorsi per l'accesso alla prima fascia dirigenziale con riduzione di incarichi ai non dirigenti o estranei alla p.a.;

-          favorire la mobilità  dei dirigenti fra comparti nazionali ed internazionali;

-          prevedere che la retribuzione dei dirigenti legata al risultato non debba essere inferiore al 30% della retribuzione complessiva:

 

ART.6 – SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI;

-          razionalizzare i tempi di conclusione dei procedimenti disciplinari e prevedere meccanismi rigorosi per i controlli medici nelle assenze per malattia dei dipendenti;

-          favorire la conoscenza del codice disciplinare prevedendo l'equipollenza tra affissione all'ingresso dell'ufficio e pubblicazione sul sito web dell'amministrazione;

-          prevedere la tipologia delle infrazioni più gravi che comportano la sanzione del licenziamento;

 

ART.7 – VICEDIRIGENZA

-          prevedere la istituzione e la disciplina della vicedirigenza esclusivamente con la contrattazione collettiva nazionale di comparto, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo e, pertanto, il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza a seguito della sua avvenuta istituzione.

 

ART.8 – ULTERIORI ATTRIBUZIONI AL CNEL

-          predisporre una Relazione annuale al Parlamento ed al Governo sulla qualità dei servizi erogati dalla P.A. alle imprese e ai cittadini;

-          predisporre una Relazione annuale dello stato della contrattazione collettiva nella P.A.;

-          organizzare una Conferenza annuale sull'attività della P.A.

 

ART.9 -  ULTERIORI POTERI DI CONTROLLO ATTRIBUITI ALLA CORTE DEI CONTI.

- Consentire alla Corte dei Conti di effettuate controlli sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari o del Consiglio dei Ministri.

 

             Cordialità e saluti.

 

                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                              Renato Plaja

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