martedì, luglio 29, 2008

SI, GUERRA AI FANNULLONI MA..SE UNO È MALATO, È MALATO!

Riteniamo interessante segnalare questo pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sull'argomento delle assenze dal servizio per malattia, con un orientamento giurisprudenziale che non sembra coincidere col pensiero del ministro Brunetta, autore dell'ultima circolare esplicativa dello scorso 17 luglio.

Con la sentenza n. 20080 del 21.7.2008, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che riportiamo qui di seguito, ha estesa la tolleranza sulle assenze nel p.i., giustificando la mancanza di reperibilità del dipendente a domicilio se sussiste un valido motivo per assentarsi da casa, durante la visita fiscale dell'incaricato ASL. Come pure, su alcune tipologie di malattia che prevedono la 'boccata d'aria'…

 

Ne vedremo ancora delle belle. Alla prossima…

 

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione lavoro

– Sentenza n. 20080/2008 del 21 luglio 2008

 

Presidente Sciarelli - Relatore Maiorano - Pm Apice Svolgimento del processo Con ricorso alla Corte d'Appello di Torino l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino con la quale in contraddittorio anche con ... OMISSIS ...Spa, era stata accolta la domanda di R.F.M. per il pagamento delle spettanze per il periodo di malattia di 10 giorni nel novembre 2001, per l'importo di Euro 486,36 ingiustamente trattenuto; la ricorrente infatti si era assentata alla visita di controllo in quanto si era recata presso il Centro medico diagnostico di (OMISSIS) per effettuare un elettrocardiogramma e una visita cardiologia. ... OMISSIS ...restava contumace, mentre l'INPS contrastava la domanda. La Corte d'Appello rigettava il gravame sulla base delle seguenti considerazioni: infondata era l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per avere la ricorrente, col ricorso avverso il provvedimento con cui veniva comunicata la trattenuta dell'indennità, manifestato in sede amministrativa la volontà di opporsi consentendo all'Istituto di pronunciarsi in proposito. Infondata era l'eccezione di prescrizione annuale ex art. 6 L. L. 138/43, perché la stessa iniziava a decorrere dalla reiezione della domanda da parte dell'INPS: dopo provvedimento del 31/10/2002, l'istante aveva proposto ricorso amministrativo il 29/11/2002, rigettato in data 24/10/2003: tempestiva quindi era la domanda in via giudiziaria proposta il 24/12/2003.

Nel merito, l'assenza alla visita di controllo era giustificata dalla necessità di recarsi presso il Centro medico per la visita cardiologia e l'elettrocardiogramma e quindi da un motivo serio, per una prestazione che deponeva per   l'indifferibilità degli accertamenti. L'eccezione di inammissibilità per mancanza di domanda amministrativa era infondata, perché l'INPS aveva contestato l'assenza alla visita di controllo e comunicato che sarebbe stata trattenuta la indennità di malattia; l'istante quindi con il suo ricorso non aveva soltanto giustificato l'assenza alla visita di controllo, ma, contestando la legittimità di detta trattenuta, aveva chiesto implicitamente la corresponsione della stessa. La prima censura era quindi infondata. In ordine alla seconda, infondata era la censura secondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe alla data della malattia, in quanto lo stesso decorreva o dalla data in cui era stata comunicata la trattenuta, 31/10/02, o dalla data in cui la stessa era stata effettuata, dicembre 2002, alla data di deposito del ricorso 29/11/02 presso l'INPS, pervenuto il 10/12/2002, la prescrizione non era decorsa e poi era rimasta sospesa fino alla decisione del ricorso comunicata il 24/10/03.

La Suprema Corte aveva affermato il principio secondo cui "il termine prescrizionale annuale del diritto all'indennità di malattia, previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138, inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio - rifiuto, ex art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533, sulla domanda rivolta all'INPS per ottenerla, salvi gli effetti dell'eventuale ricorso contro il detto provvedimento a norma dell'art. 46, quinto comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, la proposizione del quale implica la non computabilità, ai fini prescrizionali, del successivo periodo di novanta giorni previsto dal sesto comma del medesimo articolo, decorso il quale l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria" (Cass. 1396/02). Infondata era anche la terza censura sulla giustificazione dell'assenza alla visita di controllo, sussistendo evidenti ragioni di indifferibilità degli accertamenti cardiologici e non avendo l'interessata onere di comunicazione preventiva dell'assenza all'organo di controllo (Cass. 9453/05) ed essendo l'assenza giustificata da una "seria e valida ragione, socialmente apprezzabile" (Cass. 16996/02) e da un interesse apprezzabile" (Cass. 5492/00). Gli accertamenti, anche se non assolutamente indifferibili, costituivano seria e valida ragione per giustificare l'assenza. Non sussisteva infine il vizio di extrapetizione, per essere stata pronunciata la condanna dell'INPS in difetto di specifica richiesta, in quanto la domanda doveva essere interpretata nel senso che nella richiesta di revoca della sanzione legale applicata dall'INPS doveva intendersi ricompresa quella di restituzione della somma trattenuta a tale titolo.

L'appello quindi doveva essere rigettato.

Motivi della decisione È domandata ora ad istanza dell'INPS la cassazione di detta pronuncia con un solo motivo col quale si lamenta violazione degli art. 5 DL 11/9/1983 n. 463, convertito in L. 11/11/83, n. 638, art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere il giudice ritenuto giustificata l'assenza della lavoratrice alla visita di controllo nell'orario di reperibilità in adempimento del dovere di cooperazione gravante sul lavoratore al fine dell'erogazione del trattamento di malattia (Corte Cost. n. 7811988). L'assenza può essere giustificata per un motivo molto serio (Cass. 4247/04) e quindi nella specie da una oggettiva indifferibilità della visita medica cui si sarebbe sottoposta la lavoratrice. La motivazione sul punto è apodittica ed inadeguata, non avendo la ricorrente dimostrato l'assoluta indifferibilità della prestazione e l'impossibilità di effettuarla al di fuori delle fasce orarie di reperibilità (Cass. 8544/01). Resiste l'intimata con controricorso.

Il ricorso è infondato.

La contestazione di violazione di legge si risolve in quella di vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto giustificata l'assenza da casa della lavoratrice nelle ore di reperibilità con conseguente sottrazione della stessa alla visita di controllo. In proposito si osserva che "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, in quanto è del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa; ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia. prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio. ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione; pertanto le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito" (Cass. 12467/03).

Nessuno di tali vizi si riscontra nella sentenza impugnata, in quanto la Corte di merito dopo avere risolto altre questioni che non interessano più in questa sede, conformandosi a costante giurisprudenza di legittimità, esclude che la  lavoratrice avesse l'obbligo di preventiva comunicazione all'organo di controllo della indifferibile assenza dal domicilio e poi valuta positivamente la "seria e valida ragione" e l'interesse "apprezzabile" che ha determinato il suo allontanamento da casa In quanto "l'effettuazione di un elettrocardiogramma" e la "visita cardiologica" data la natura delle prestazioni presentano "di per sé un certo carattere di urgenza se non di assoluta indifferibilità" tale da  giustificare l'assenza alla visita di controllo. Si tratta di una valutazione di merito. logicamente e congruamente motivata e come tale incensurabile in cassazione e sicuramente non validamente contrastata dall'affermazione che manca il "requisito dell'indifferibilità", sia perché si tratta di un elemento relativo, sia perché l'eventuale differimento di un appuntamento già fissato comporta il rischio di un rinvio molto lungo stante le ben note difficoltà in cui versa il servizio sanitario; a giudizio della Corte per giustificare la violazione dell'obbligo reperibilità in determinati orari non è richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento da casa. Il ricorso quindi va rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 27,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorario, nonché alle spese generali IVA e CPA.

 

Inizia così la fase di numerosi ricorsi che potranno essere intrapresi dai Pubblici Dipendenti, che

oltre ad essere chiamati alla lotta e a manifestare la loro contrarietà, affideranno caso per caso le

storture di una legge ingiusta, direttamente alle magistrature competenti.

 

Cordialità,

SERVIZIO STAMPA E COMUNICAZIONI

 

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