venerdì, aprile 11, 2008

PENSIONI DI ANZIANITA' - ULTERIORI CHIARIMENTI

Ci giungono richieste di precisazioni in merito a quanto riferito con il comunicato n. 64 del 19 marzo scorso sull'argomento "Pensioni di anzianità – il cambio delle regole" – finestra di uscita del 1° luglio 2008 – in ordine ai requisiti richiesti : 57 anni di età al 30-6-2008 e 40 anni di contributi al 31-03-2008.
In particolare si chiede di sapere perché i requisiti non corrisponderebbero con quelli indicati in via generale,anche dall'Inpdap, secondo cui dal 1-1-2008 al 30-6-2009 occorrono 58 anni d'età e 35 di contributi per andare in pensione di anzianità.
L'osservazione è pertinente in quanto con la finestra di luglio 2008 può accedere al pensionamento anticipato un ristretto numero di dipendenti pubblici (ma anche privati) che, pur maturando il diritto con le nuove regole introdotte dalla legge 247/2007, possono andare in pensione con un anno in meno d'età 57 (invece di 58) maturata al 30 giugno 2008, ma con 40 anni di contributi, invece di 35 anni, maturati al 31-3-2008.
Il legislatore ha voluto così usare un trattamento di riguardo nei confronti di coloro che pur non avendo i 58 anni di età richiesti dal 1° gennaio 2008, maturano il requisito dei 40 anni di contributi entro il 30.03.2008.
L'eccezione del limite di 57 anni d'età riguarda solo le finestre di luglio e ottobre prossimi, mentre per le precedenti finestre di gennaio e marzo è rimasto valido il limite di 58 anni di età e 35 di contributi, che resterà parimenti valido per le successive finestre sino al 30-6-2009.
Resta, altresì, valido il diritto alla pensione con almeno 40 anni di contributi, senza alcun limite di età.
A completamento dei requisiti richiesti dalla nuova normativa per andare in pensione si riportano le seguenti indicazioni:
- secondo semestre 2009 e anno 2010 – quota 95, cosi conseguibile: 59 anni di età e 36 di contributi, oppure 60 anni d'età e 35 di contributi;
- anni 2011 e 2012 – quota 96, così conseguibile: 60 anni d'età e 36 di contributi oppure 61 anni d'età e 35 di contributi;
- anni 2013 e 2014 - quota 97 soggetta a verifica, così conseguibile: 61 anni d'età e 36 di contributi oppure 62 anni d'età e 35 di contributi;

Purtroppo la farraginosità della norma ne rende sempre più difficoltosa l'interpretazione che finisce col diventare sempre meno semplice e trasparente, in particolare quando è rivolta ai lavoratori ed ai pensionati !!

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