mercoledì, luglio 18, 2007

CCNL COMPARTO MINISTERI: PRIME RIFLESSIONI

Sabato scorso, 14 luglio, è stata siglata l'ipotesi di accordo del CCNL, comparto ministeri, parte normativa 2006 / 2009, parte economica 2006 / 2007.

Ai fini della valorizzazione del personale, ed al rafforzamento della qualità dei servizi resi dallo Stato, si è ideato un nuovo sistema di classificazione.

Veniamo alla descrizione dei punti salienti.

Come già detto in precedenti comunicati, detto nuovo sistema di classificazione si articola, ai sensi dell'art. 6, in tre aree:

·              Prima Area (ex posizioni A1 – A1 S)

·              Seconda Area (ex posizioni B1 - B2 – B3 e B3 S)

·              Terza Area (ex posizioni C1, C1 S, C2, C3 e C3 S).

Per ciascun profilo, collocato all'interno di ogni singola area, è prevista la possibilità di progressione economica, attuabile mediante l'attribuzione di successive fasce retributive (tre per la prima area, sei per la seconda e sette per la terza).

All'interno di ciascuna delle aree, inoltre, con riferimento alle mansioni, sono stati ulteriormente accentuati i criteri di flessibilità.

Sempre in tema di nuovo ordinamento professionale, all'art. 8 vengono fissati i criteri per la definizione dei profili professionali, che saranno distinti per settori di attività e potranno accorpare le mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche di ciascuna area.

In sede di contrattazione integrativa di amministrazione, per la definizione dei profili professionali [ co. 2, lettera a) ] si dovrà tener conto di una serie di criteri, fra i quali il superamento dell'eccessiva parcellizzazione del sistema previgente, con la costituzione di profili che comprendano, al loro interno, attività fra loro simili e la impossibilità [ co. 2, lett. b) ] di costituire uno stesso profilo articolato su due aree diverse.

Accesso dall'esterno (art. 11):

In relazione alle vacanze organiche, le Amministrazioni sono tenute a riservare all'accesso dall'esterno una quota pari al 50% dei posti disponibili per ciascun profilo.

Progressioni (artt. 12, 13, 14):

Le Amministrazioni dovranno preventivamente individuare le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree.

Le progressioni da un'area all'altra immediatamente superiore si attuano previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo, ed avvengono nel rispetto dei seguenti principi:

a) in relazione ai posti disponibili in ciascun profilo, come detto sopra, dovrà essere garantito l'accesso dall'esterno nella misura del 50%.

b) ai fini della determinazione del punteggio finale della selezione, si dovrà fare riferimento all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ed alle prove selettive finali.

Flessibilità tra i profili all'interno dell'area (art. 16):

All'interno delle aree (Prima, Seconda e Terza), ai dipendenti che volessero farne richiesta, è consentito il passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed in presenza degli altri requisiti previsti per l'accesso medesimo e cioè:

·      rispetto del limite della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata all'accesso dall'interno,

·       esigenze di servizio dell'amministrazione

·      verifica tesa ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste da parte del dipendente

Sviluppo economico all'interno delle aree (art. 17):

All'interno di ciascuna area viene realizzato un articolato sviluppo economico che prevede, dopo il trattamento economico iniziale, successive fasce retributive:

1.   Tre nella Prima Area (F1, F2 e F3)

2.   Sei nella Seconda Area (F1, F2, F3, F4, F5 e F6)

3.   Sette nella Terza Area (F1, F2, F3, F4, F5, F6 e F7)

Esso si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Amministrazione, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo.

Con riferimento alle procedure ed ai criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area (art. 18), si precisa che i passaggi da una fascia retributiva all'altra, immediatamente successiva, hanno decorrenza fissa 1° Gennaio, e le Amministrazioni dovranno programmarli tenendo conto delle risorse presenti nel fondo alla data del 31 Dicembre di ciascun anno precedente.

I passaggi stessi avvengono sulla base dei seguenti criteri e principi meritocratici:

a) esperienza professionale maturata;

b) titoli di studio, culturali e pubblicazioni, tutti coerenti con la attività del profilo di appartenenza, nonché ulteriori titoli culturali e professionali non altrimenti valutabili;

c) percorsi formativi, con esame finale, qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata. Ove le amministrazioni non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato.

Mobilità del personale:

Questa materia, disciplinata dall'art. 26 del nuovo contratto, è stata innovata abbastanza significativamente, con lo scopo dichiarato di contemperare le esigenze delle amministrazioni con carenza di personale con le richieste dei dipendenti intenzionati a cambiare collocazione. Per favorire detto processo ogni amministrazione si doterà di una banca dati ove confluiranno le vacanze organiche, distinte per sede di destinazione, area e profilo. Eventualmente saranno anche indicate relative funzioni e specifiche idoneità richieste.

Per garantire la più ampia diffusione delle informazioni sui posti che si rendono disponibili, i dati verranno comunicati anche alla Funzione Pubblica, affinché tutti i dipendenti pubblici interessati possano consultarli attraverso uno sportello unico della mobilità.

 

Norme disciplinari (Art. 27), relative alle modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 12.6.2003:

Si premette che nulla è cambiato per quanto attiene la eventuale compresenza di fatti che abbiano, oltre alla rilevanza disciplinare, anche rilevanza penale.

In simili frangenti, infatti, l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale all'Autorità Giudiziaria.

Tuttavia, fino alla definitiva decisione della A.G., il procedimento disciplinare, di norma (salvo casi particolarissimi), rimane sospeso.

Significative novità, invece, per quanto attiene alle modifiche dell'art. 13, commi 3 e 4, del Codice Disciplinare suindicato.

A mero scopo esemplificativo ricordiamo, fra le altre cose, che si è estesa l'ipotesi della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nei casi di fatti e comportamenti tesi ad eludere i sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza.

 

Fondo unico di amministrazione (art. 32):

A partire dal 31 dicembre 2007, il FUA erogato ex art. 3 dell'Acc. 21.4.2006 (Contratto Integrativo del CCNL, biennio economico 2004-2005) è incrementato dello 0,11% del monte salari anno 2005.

Una quota non inferiore al 20% (che potrebbe essere, quindi, anche maggiore)  delle risorse di detto Fondo destinate alla produttività è riservata alla contrattazione decentrata sui posti di lavoro, ad eccezione, però, di quelle risorse espressamente finalizzate a specifici scopi da disposizioni di legge.

Appare di tutta evidenza come, con detta ultima norma, si sia rafforzata l'importanza dell'azione sindacale a livello di contrattazione locale, in quanto una rilevante quota del salario accessorio verrà gestita con il controllo del sindacato stesso.

Personale assunto a tempo determinato presso le sedi estere (art. 34)

Si sottolinea il parziale riconoscimento ottenuto con il comma 2 del citato articolo che riconosce, sulla base delle richieste contenute, su istanza della Confsal-Unsa/Sicis-Mae, nella nostra piattaforma rivendicativa, l'intera retribuzione per i primi 90 giorni di assenza, raddoppiando così i 45 giorni prima previsti dal precedente contratto.

 

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Norme finali:

Con la disposizione transitoria di cui all'art. 36, viene demandata alla contrattazione integrativa la possibilità di promuovere iniziative di riqualificazione professionale per agevolare il personale in servizio all'entrata in vigore del contratto per il passaggio dalla Prima alla Seconda Area, sempre nel rispetto delle percentuali previste per l'accesso dall'esterno.

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Questa Federazione, pur non ritenendosi sufficientemente soddisfatta in relazione a tutte le proposte contenute nella propria piattaforma rivendicativa, ha ritenuto opportuno siglare l'ipotesi di accordo, già inviata a tutte le strutture federate, le quali potranno discuterne e registrarne l'eventuale consenso al fine della sottoscrizione definitiva.

La CONFSAL-UNSA, comunque, si è riservata di riproporre la disciplina di alcuni istituti (quali ad esempio la destinazione in quota A dell'intera indennità di amministrazione, l'eliminazione della trattenuta di quota-parte dell'indennità di amministrazione in caso di malattia) all'inizio del prossimo anno, in occasione della coda contrattuale prevista dall'art. 35 dell'ipotesi di accordo.

Resta ferma la richiesta formulata dalla nostra Federazione in ordine all'attuazione della Legge n. 145/02 istitutiva della separata Area della Vicedirigenza, o, comunque, di dare la dovuta risposta all'attesa dei funzionari incaricati della direzione degli Uffici sedi dirigenziali.

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