venerdì, ottobre 10, 2008

Dal notiziario Confsal n. 169 del 9.10.2008:

«AZIONI SINDACALI NEL PUBBLICO IMPIEGO - IMPORTANTE

 

 

Si fa seguito a quanto riportato nel Notiziario Sindacale n. 166 del 6 ottobre u.s. e si conferma che tutte le Federazioni del Pubblico Impiego aderenti alla Confsal "possono assumere autonomamente ogni iniziativa di lotta e protesta ritenuta utile al fine di contribuire alla modifica di atti legislativi approvati o in iter parlamentare, con particolare riferimento ai contenuti della proposta governativa di Legge Finanziaria 2009".

Le eventuali azioni di sciopero delle categorie a livello nazionale e/o territoriale devono essere precedute, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, dalla proclamazione dello stato di agitazione e dalla contestuale richiesta di esperimento della procedura di conciliazione rivolte alle autorità competenti.

Resta inteso che la Confsal valuterà puntualmente gli sviluppi politico-sindacali, riservandosi l'eventuale proclamazione dello sciopero generale.

 

 

FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO" E "SIRIO"

 

            Si comunica che oggi, 9 ottobre 2008, all'Aran si è tenuto il preannunciato incontro tra la Parte Pubblica (Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comitati di settore interessati) e le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Fondi Pensione Complementare "Perseo" (14 maggio 2007) e "Sirio" (1 ottobre 2007) con il seguente ordine del giorno:

 

situazione riguardante i Fondi Pensione Complementare "Perseo" e "Sirio", verifica congiunta sugli adempimenti non ancora definiti e previsione dei tempi per la stipula dei rogiti costitutivi dei fondi;

 

            il Fondo "Perseo" riguarda i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali (n. 593.000) e della Sanità (n. 687.000) per un totale di 1.280.000 ed il Fondo "Sirio" interessa i lavoratori dei Ministeri (n. 190.000) e degli Enti Pubblici non economici (n. 60.000) per un totale di 250.000 e le nostre Federazioni aderenti interessate sono, per il Fondo "Perseo" la Confsal-Fenal e la Confsal-Fials e per il Fondo "Sirio" la Confsal-Unsa.

  

Pertanto, la nostra delegazione era composta: per la Confsal dal Vicesegretario Renato Plaja e dal Coordinatore del Pubblico Impiego Fedele Ricciato; per la Confsal-Unsa da Massimo Battaglia e da Marco Corsi; per la Confsal-Fenal da Domenico De Grandis e da Rita Mottola e per la Fials-Confsal da Massimo Trucco.

La delegazione di parte pubblica era guidata dal Dr. Giancarlo Fontanelli (Aran), il quale, in apertura, ha rappresentato la posizione dell'Agenzia sulle principali questioni aperte riguardanti lo statuto, il regolamento elettorale, il Consiglio di amministrazione provvisorio, la sede legale e operativa, ecc..

Successivamente sono intervenute tutte le parti presenti rappresentando posizioni differenziate e possibili proposte risolutive.

La delegazione Confsal ha incentrato il suo intervento sulla necessità di un rapido raggiungimento di accordi finalizzati alla stipula dei due rogiti notarili costitutivi dei fondi. Inoltre, riferendosi all'esperienza del Fondo Espero già attivo per la scuola, ha prospettato possibili soluzioni analoghe sui problemi irrisolti, affermando comunque il principio irrinunciabile del raccordo tra le esigenze della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e della funzionalità degli organi di gestione e di controllo.

In chiusura dell'incontro il Dr. Fontanelli si è impegnato a riferire al Ministero della Funzione Pubblica e dell'Innovazione gli esiti del confronto.

            Vi terremo puntualmente informati sugli sviluppi della situazione.(Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)»

 

 

         Cordialità e saluti.

 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                              Renato Plaja

PROCLAMAZIONE STATO AGITAZIONE COMPARTO MINISTERI E PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

Si riporta, qui di seguito, la nota prot.n. 473 del 9/10/08 di questa Federazione Confsal-Unsa con la quale si proclama lo stato di agitazione del personale dei Comparti Ministeri e Presidenza Consiglio dei Ministri e si richiede l'esperimento della procedura di conciliazione:

"    Prot.n.473, Roma, 09/10/08 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

AL MINISTRO DELL' AMBIENTE

AL MINISTRO  DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AL MINISTRO DEI BENI CULTURALI

AL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

AL MINISTRO DELLA DIFESA

AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA

AL MINISTRO DELL'INTERNO

AL MINISTRO DEL LAVORO, SALUTE E DELLE P.S.

AL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

AL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO –                  DIREZIONE GENERALE  TUTELA CONDIZIONI DI LAVORO

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI  PUBBLICI   ESSENZIALI

ALLA CONFSAL –CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI DEI LAVORATORI

 

Raccomandata A.R. e FAX

                                                 AI COORDINAMENTI NAZIONALI DELLA

                                                 FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

                                                                                                                             LORO SEDI                                                                                              

 

OGGETTO: proclamazione stato di agitazione del personale dei Comparti Ministeri e Presidenza Consiglio Ministri  e richiesta esperimento procedura di conciliazione.

 

            La Federazione CONFSAL-UNSA, ai sensi dell'art.2, comma 2 della Legge 146/90, come modificato dalla Legge 83/2000, proclama lo stato di agitazione del personale dei Comparti dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

           La decisione dello stato di agitazione è motivata:

-          dal mancato reintegro delle risorse per finanziare il contratto dei dipendenti pubblici;

-         dalla mancata eliminazione dei tagli alle risorse destinate al Fondo per la  contrattazione integrativa;

-         per la mancata detassazione degli straordinari e del salario di produttività;

-         per il mantenimento delle prerogative contrattuali e garanzie contro le incursioni legislative nella disciplina del rapporto di lavoro;

-         per la tutela del personale precario.

Obiettivo della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa è conseguire un adeguato finanziamento delle risorse per il rinnovo del contratto del CCNL biennio economico 2008-2009, l'eliminazione dei tagli per la contrattazione integrativa, il riconoscimento –in analogia per quanto previsto per il settore privato- della detassazione degli straordinari e del salario di produttività, il mantenimento delle prerogative contrattuali e garanzie contro le incursioni legislative nella disciplina del rapporto di lavoro, la difesa del personale precario.

           In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione o di mancata convocazione, si preannuncia fin d'ora la proclamazione di azioni di sciopero del personale dei Comparti dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

            Con la presente si richiede, pertanto, l'esperimento della procedura conciliativa prevista dalla citata Legge.

Allo scopo di accelerare la soluzione di tali problematiche si chiede nel contempo l'apertura di un tavolo generale di confronto con tutte le controparti pubbliche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

         Cordialità e saluti.                                          IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                              Renato Plaja

ASSENZA PER MALATTIA E CONTRIBUTI.

Come è noto il governo ha adottato una serie di misure restrittive indirizzate ai lavoratori pubblici, tra cui quella relativa all'assenza per malattia.

La norma, contenuta nel D.L. 112-2008 convertito in Legge 133-2008, è contemplata all'art. 71 della stessa legge e prevede di fatto la decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia.

Nulla però viene disposto in merito ai contributi pensionistici che, a nostro parere,  devono rimanere pertanto integri e non subire sottrazioni rispetto alla riduzione dello stipendio subita.

Questo sembra essere l'orientamento espresso dall'Inpdap in alcuni pareri informali resi a varie richieste di diverse Amministrazioni.

In ogni caso occorre attendere l'interpretazione definitiva dell'Ente che a tal riguardo emanerà, anche a seguito di contatti con la Funzione Pubblica, una circolare esplicativa per chiarire gli effetti delle misure governative riguardo alle assenze per malattia sulla copertura contributiva riconosciuta ai dipendenti pubblici.

 

 

DETRAZIONI FISCALI – DIFFICOLTA' APPLICATIVE E SCARSA CHIAREZZA

 

Come a molti è noto, già dalla metà del 2007 è in vigore il così detto "scontrino parlante", che consente di beneficiare di detrazioni fiscali, in presenza degli elementi essenziali quali:

-                                 il dettaglio dei prodotti acquistati;

-                                 la quantità delle confezioni;

-                                 il codice fiscale del paziente.

La procedura, non entrata ancora del tutto a regime per una serie di difficoltà, ha imposto ai farmacisti una serie di adempimenti di rilevanza contabile che esulano propriamente dal campo delle loro occupazioni professionali, imponendo ad essi, di fatto, di aggiornare gli strumenti informatici in dotazione, al fine di consentire alla clientela di ottenere la documentazione utile alla detrazione fiscale.

Ma le maggiori difficoltà sono arrivate dalla stessa Agenzia delle Entrate, alla quale si sono rivolte le stesse associazioni dei farmacisti, che, pur cercando di chiarire la materia con una serie di circolari esplicative, ha espresso pareri non sempre omogenei, inducendo spesso da un lato i farmacisti a "improvvisare" e dall'altro il cittadino a non capire quali siano i confini certi entro cui poter beneficiare delle detrazioni fiscali per l'acquisto di prodotti farmaceutici.

Sulla base delle indicazioni acquisibili -Agenzia delle Entrate e consulenti commercialisti– si può descrivere un quadro di massima, suscettibile in ogni caso di costante aggiornamento, dei prodotti acquistabili in farmacia e per i quali è possibile richiedere la detrazione fiscale nella propria dichiarazione dei redditi:

 

·                     MEDICINALI CON RICETTA OBBLIGATORIA: si deve allegare lo scontrino fiscale alla ricetta medica, oppure, in caso di ricette non ripetibili, a una copia della stessa.

 

·                    MEDICINALI SENZA RICETTA OBBLIGATORIA: gli scontrini vanno allegati al modulo di autocertificazione.

 

·                    TICKET SANITARIO:  lo scontrino fiscale va allegato alla fotocopia della ricetta.

 

·                    RICETTA ALIMENTI PER L'INFANZIA: si può allegare lo scontrino alla ricetta specialistica nella quale deve risultare la patologia. Non sono detraibili, anche se prescritti, gli alimenti ad uso esclusivamente alimentare.

 

·                    APPARECCHIATURE SANITARIE: si può allegare lo scontrino o la fattura al modulo di autocertificazione in caso di acquisto di apparecchi quali:
-    aerosol (acquistati direttamente o utilizzati a noleggio);

-                                 misuratori di glicemia, di pressione, siringhe, termometri;

-                                 apparecchi ortopedici, contenitori per esami, ecc.

 

·                    PRODOTTI OMEOPATICI: lo scontrino va allegato alla ricetta medica o al modulo di autocertificazione.

 

·                    PRODOTTI MEDICINALI VETERINARI: è possibile richiedere detrazioni per l'acquisto di medicinali veterinari da somministrare ad animali di compagnia. In questo caso lo scontrino fiscale va allegato alla ricetta o al modulo di autocertificazione.

 

·                    AUTOANALISI: lo scontrino si deve allegare al modulo di autocertificazione.

 

·                    SPESE PER PRODOTTI NON DETRAIBILI: attualmente non posso essere detratte le seguenti categorie di prodotti merceologici:

-                                 dietetici;

-                                 integratori;

-                                 alimenti;

-                                 medicazioni;

-                                 cosmetici.

 

In conclusione risulta evidente che la regolamentazione della deducibilità ai fini fiscali dalla propria dichiarazione dei redditi delle spese dei prodotti farmaceutici, oltre a risultare incompleta e poco chiara,  è lontana da quella semplicità applicativa necessaria per rendere agevole il compito alla platea dei numerosi contribuenti maggiormente interessati che risultano in possesso di più bassi redditi imponibili.

 

Cordialità e saluti.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Renato Plaja

 

CONTRATTO COMPARTO MINISTERI : DALLA MOBILITAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PROTESTA

La trattativa, apertasi ieri all'Aran e relativa al rinnovo del contratto del solo personale del comparto ministeri (escluso quindi l'area 1 dirigenza) – biennio economico 2008/2009, dopo l'illustrazione dell'atto di indirizzo del Governo da parte del Presidente, si è provvisoriamente conclusa con le dichiarazioni a verbale (vedasi il nostro comunicato n.196/08 di ieri), rese dai singoli sindacati presenti al tavolo.

Nella dichiarazione la CONFSAL e l'UNSA hanno sostenuto la necessità di incrementare le risorse finanziarie stanziate per il biennio 2008-2009 per la difesa del potere di acquisto delle retribuzioni e per una adeguata remunerazione del trattamento accessorio incentivante il merito e la professionalità.

Si è ora in attesa di conoscere le comunicazioni dell'Aran prevedibili nella prossima settimana.

L'oggetto della protesta attiene, in sintesi, le seguenti motivazioni:

Reintegro delle risorse per finanziare il contratto dei dipendenti pubblici .

o                                                       Risorse nuove previste dal governo con la prossima finanziaria per il biennio 2008/2009 per lo stipendio base ………………….€  2.300 milioni;

o                                                       Risorse stanziate dal precedente governo, finanziaria

2007, anno 2008, pari alla vacanza contrattuale…………€     540 milioni;

o                                                       Totale risorse per il biennio……….........……………......€ 2.840 milioni, che consentono un aumento medio del 3,2% nel biennio 2008/2009 (1,7%+1,5%), e non del 6% come riferito dal governo che cumula gli arretrati del precedente contratto 2004/2007, erogati tardivamente.

o                                                       Con queste risorse si rendono disponibili mediamente i seguenti aumenti mensili lordi:

o                                                       Anno 2008 = € 8 ; anno 2009 = € 60 ; totale biennio 2008/2009 = € 68 Lorde.

o                                                       Con questa rilevante riduzione si opera un taglio di circa 1,7 miliardi che comporterà una diminuzione degli stipendi per i dipendenti pubblici di circa 80-300 euro al mese!!

-                                 Eliminazione delle riduzione del 10% delle risorse destinate al Fondo per la  contrattazione integrativa.

o                                                       Il governo ha operato un taglio netto del 10% sulle risorse dei fondi Unici di amministrazione destinati al finanziamento della contrattazione integrativa per la produttività. La riduzione opererà dal prossimo mese di gennaio 2009 e ammonterà per le sole amministrazioni centrali a 190 milioni di euro secondo quanto riferisce il governo. Da una rilevazione, invece, della Ragioneria Generale i risparmi, ammontano a circa 1,2 miliardi di euro, se calcolati su tutto il pubblico impiego.

o                                                       Si vogliono riconoscere ai più bravi e professionalizzati i premi incentivanti la produttività, riducendo incoerentemente i fondi della contrattazione decentrata.

-                                 Detassazione degli straordinari e del salario di produttività.

o                                                       Per un criterio di equità tra settore privato e pubblico occorre riconoscere al dipendente pubblico la detassazione degli straordinari e del salario di produttività, conseguendo in tal modo un aumento in busta paga.

Siamo alle ultime battute.

 

            La legge finanziaria, in corso di trasmissione al Senato per l'inizio dell'esame rappresenta il punto di riferimento per l'inizio di quell'azione di sensibilizzazione dei componenti delle Commissioni senatoriali interessate, al fine di meglio rappresentare le istanze del personale del comparto ministeri, particolarmente penalizzato prima dalla legge taglia spese 133/08, e ora mortificato della esiguità delle risorse inserite nella citata legge finanziaria 2009.

            Contestualmente occorre intensificare la campagna di mobilitazione della categoria attraverso assemblee sui luoghi di lavoro organizzate dai coordinamenti che, nello stesso tempo avanzeranno richieste di confronto con le autorità responsabili dei singoli Ministeri.

 

            Parallelamente questa Federazione valuterà il momento per dichiarazione dello stato di agitazione, per il conseguente tentativo di conciliazione, e quindi per la proclamazione dello sciopero.

 

 

Cordialità e saluti.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Renato Plaja

martedì, ottobre 07, 2008

MODIFICHE ALLA LEGGE 104/1992: RITIRATO L'EMENDAMENTO

Avevamo dato notizia nei giorni scorsi di un comunicato del Ministero della Pubblica Amministrazione, relativo alle intenzioni del Governo di modificare l'articolo 33 della Legge 104/1992 per la parte relativa ai permessi ai lavorativi a chi assiste parenti e affini con handicap grave. L'intenzione era stata formalizzata in uno specifico emendamento a progetto di legge 1441-quater (Collegato alla Finanziaria) in discussione alla Camera (vedi nostro comunicato n. 76/08).

Nel frattempo l'emendamento presentato alla Camera è stato pubblicato e, il 2 ottobre 2008, ritirato dallo stesso Governo in Commissione Lavoro alla Camera, sotto la spinta delle critiche degli stessi membri di quella Commissione.

È comunque molto interessante conoscere i contenuti di quell'emendamento (che riportiamo integralmente in fondo a questo articolo).

Madri casalinghe

L'emendamento proposto dal Governo prevedeva l'abrogazione dell'articolo 20 della Legge 53/2000. Quella disposizione modificava il testo originario dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedendo che i permessi potessero essere concessi al lavoratore dipendente anche quando il coniuge non ne aveva diritto (perché lavoratore autonomo o perché disoccupato o perché casalinga).

Si tratta di una norma che accoglie un'istanza seria e motivata in particolare dalla considerazione che il carico assistenziale di un figlio non può essere completamente a carico del genitore non lavoratore.

L'emendamento proposto riportava la situazione a prima del 2000, anno di approvazione, a larghissima maggioranza, della Legge 53.

Durata dei permessi

La modificazione proposta dal Governo era, nell'emendamento ritirato, piuttosto subdola. Dalla locuzione "tre giorni di permesso mensile" si passava a "un permesso pari a tre giorni". La nuova definizione apriva la strada ad un contingentamento orario nella fruizione di tali permessi.

Condizioni sanitarie

Altra modificazione proposta, apparentemente innocua, riguardava i requisiti sanitari per accedere ai permessi. Come è noto la fruizione è condizionata da uno specifico accertamento di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), verbale rilasciato dalle Commissioni operanti nelle Aziende Usl.

Nel testo proposto dal Governo non è più presente il riferimento a quello specifico verbale, ma alla "grave disabilità", concetto comprensibile nel senso comune, ma non definito sotto il profilo medico legale e non dimostrabile automaticamente con alcun certificato. Anche questa nuova definizione apriva la strada a successive probabili evoluzioni in cui il certificato di handicap grave non sarebbe stato più sufficiente e, verosimilmente, sarebbe stata richiesta una ulteriore valutazione medico legale.

Esclusività e continuità dell'assistenza

I concetti di continuità ed esclusività di assistenza sono stati finora mal definiti dal Legislatore, ma rappresentano i due requisiti che consentono la fruizione dei permessi lavorativi anche in assenza di convivenza.

Nell'emendamento il Governo non reintroduce l'obbligo della convivenza, ma enfatizza il concetto di esclusività. Avendo abrogato – come già detto – l'articolo 20 della legge 53/2000, ne deriva che i permessi non sarebbero più stati concessi nel caso in cui il disabile convivesse con un altro familiare.

Inoltre il Ministero precisa che i permessi possono essere concessi solo nel caso di convivenza o di distanza massima dall'abitazione della persona disabile da assistere di 100 chilometri. Un'indicazione simile esiste già nella prassi adottata da INPS.

Parenti e affini

L'emendamento previsto dal Governo prevede la restrizione al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il secondo grado della platea di soggetti che possono fruire dei permessi per assistere il portatore di handicap.

Ad oggi i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 sono concessi ai parenti e affini fino al terzo grado oltre che al coniuge. Sono parenti di primo grado i figli e genitori. Fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni sono parenti di secondo grado. Zii e nipoti (figli di un fratello o una sorella) sono parenti di terzo grado.

Controlli

Il Ministero si riserva esplicitamente la possibilità di controlli serrati sui requisiti alla concessione dei permessi lavorativi ai dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a raccogliere dati specifici, con deroghe anche alla normativa sulla privacy, sulla fruizione dei permessi lavorativi suddivisi per dipendente. Questi dati devono essere inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce una specifica banca dati.

Anche questa parte dell'emendamento è stata ritirata.

Emendamento del Governo al progetto di Legge 1441-quater in esame alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

Art. 38-bis (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per portatori di handicap grave)

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste, in via esclusiva, persona affetta da grave disabilità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore ai 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, ha diritto a fruire, anche in maniera continuativa, di un permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, pari a tre giorni..",

b) Al comma 5 le parole da: "Il genitore" fino a: "handicappato" sono sostituite dalle seguenti: "Il lavoratore di cui al comma 3" e le parole: "al proprio domicilio" sono sostituite con le seguenti: "al domicilio della persona da assistere";

2) Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, è sostituito dal seguente: "Tali permessi spettano a condizione che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, assista, in via esclusiva, il proprio figlio affetto da grave disabilità, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.".

3. L'art. 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è abrogato.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accodati i permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri o delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore in situazione di handicap grave, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona in situazione di handicap grave, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza con un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità, il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre la specificazione della minore o maggiore età del figlio;

e) il contingente complessivo di ore di permesso fruite da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese;

f) il comune di residenza del lavoratore che fruisce dei permessi.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in via elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. E' inoltre consentita la pubblicazione e divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in maniera anonima. Le attività di cui al comma 4, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.

 

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