Il tipo di ricorso in questione, infatti, è già stato in precedenza esperito dalla nostra Confederazione con esito purtroppo negativo, come pure i ricorsi presentati singolarmente da diversi lavoratori sulla stessa materia.
In particolare risulta che
Infatti, il mancato riconoscimento è dipeso dalla posizione assunta dall'Inpdap che non ha ritenuto calcolabile in quota "A", agli effetti pensionistici, l'indennità di Amministrazione in quanto la stessa non risulta compresa nella nota del Ministero del Lavoro fra le voci del trattamento retributivo valutate "salario Fondamentale", ai sensi dell'art.15 della legge n.177/1996.
L'interpretazione restrittiva persiste nonostante sia stato affermato chiaramente nel CCN Integrativo del 16.05.2001, all'art. 17, comma 11 - che ha integrato l'art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999 introducendo il comma 3- che "L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente".
Ad avviso della scrivente Federazione occorrerà, invece, percorrere la strada della trattativa contrattuale proprio per rivendicare e tutelare un fondato diritto dei lavoratori.
A tal fine, utilizzando lo strumento della coda contrattuale, previsto dall'art.35 del CCNL comparto ministeri, dovrà essere ricercata la migliore soluzione per il riconoscimento in quota "A" dell'intera indennità di Amministrazione agli effetti del trattamento pensionistico nonché per il calcolo della medesima indennità sulla 13^ mensilità.
Altre rivendicazioni attendono di essere risolte, come la riduzione delle indennità di Amministrazione nei casi di malattia inferiore a 15 giorni, i cui effetti deteriori interessano entrambi le parti contrattuali, nonché l'eliminazione del blocco dell'estensione dei giudicati, i cui effetti attualmente si applicano solo per i ricorrenti, restando esclusi tutti gli altri soggetti che versano nelle identiche condizioni.
In questo senso dovranno essere verificati all'Aran i tempi ed i modi per affrontare queste tematiche.
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