INPS , circolare 04.02.2008 n. 16
"In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs.151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) spetta per un periodo di cinque mesi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare", a prescindere dall'età del minore adottato. E' questo uno dei principi illustrato dalla Circolare 4 febbraio 2008, n. 16 con la quale l'Inps comunica i propri chiarimenti in materia di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti. In particolare, il provvedimento specifica che in caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all'estero mentre in caso di affidamento il congedo spetta per un periodo di tre mesi, fruibile entro cinque mesi dall'affidamento stesso. Se la madre lavoratrice non usufruisce del congedo, esso può essere fruito dal padre lavoratore alle stesse condizioni
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