Sul tema della Riforma della Pubblica Amministrazione è più volte intervenuta la nostra Confederazione Confsal e la Federazione Confsal-Unsa, nonché il nostro Coordinamento con l'ultima lettera del 27/05/08 inviata al Ministro Brunetta e per conoscenza al Ministro per i Beni e le Attività Culturali On. le Bondi.
Poiché la materia è strettamente interessante, si rimette qui di seguito la sintesi del DDL di Riforma del Lavoro Pubblico elaborato dal Ministro Renato Brunetta.
Ovviamente a breve vi informeremo sull'incontro che si è tenuto ieri presso il Dipartimento della Funzione Pubblica tra OO.SS. e il Ministro Brunetta.
RIFORMA P.A. DEL MINISTRO RENATO BRUNETTA
Art. 1
Modifica della disciplina dei rapporti di lavoro e della relativa contrattazione collettiva secondo principi ispirati alla meritocrazia, premialità, trasparenza, responsabilizzazione, per garantire la conformità dei servizi offerti agli standard di qualità internazionali, introducendo sistemi interni ed esterni di valutazione del prodotto finale offerto all'utente;
Art. 2
1. Introduzione nell'organizzazione delle PP.AA. della cultura della valutazione, del rendimento individuale, collettivo della struttura e del servizio finale offerto all'utente, attraverso la previsione di sistemi di selezione, valutazione e gestione improntati sul merito e sulla trasparenza;
2. Fissazione di percentuali minime di risorse da destinare al merito ed alla produttività;
3. Graduazione dell'erogazione delle indennità e dei premi incentivanti, da corrispondere secondo criteri di meritocrazia, evidenziando il contributo ed il rendimento del singolo dipendente, previa individuazione di quote massime di personale cui destinarle;
4. Destinazione al personale, anche con qualifica dirigenziale, di parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento;
5. Progressioni economiche secondo principi di selettività e concorsualità, sulla scorta dei risultati delle procedure di valutazione;
6. Progressioni di carriera prevalentemente per concorso pubblico, con limitazioni della individuazione di aliquote da destinare al personale interno;
7. Individuazione di ulteriori criteri di premiazione per il personale, in relazione all'estensione dell'orario di apertura al pubblico e di attivazione di servizi telematici interattivi.
Art 3
1. Modifica della disciplina del sistema di valutazione delle strutture dei dipendenti per assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione dei servizi resi;
2. Previsione di un sistema di indicatori di produttività e misuratori della qualità del rendimento del personale che siano strettamente ancorati al risultato conseguito individualmente, nonché all'interno della struttura;
3. Riordino degli organismi vigenti interni che svolgono funzioni di valutazione del personale;
4. Estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
5. Previsione della istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, di un organismo centrale con il compito di validare i sistemi di valutazione adottati dalle singole Amministrazioni;
6. Totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla P.A. tramite pubblicità e trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna P.A.;
7. Previsione dell'obbligo per le PP.AA. di individuare le unità di personale le cui prestazioni risultano di utilità minima o nulla per l'Amministrazione, a causa di grave e colpevole inefficienza o incompetenza professionale, nonché l'obbligo di collocamento a disposizione e riassegnazione del suddetto personale, anche ad altre PP.AA.;
Art 4
1. Modifica della disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici attraverso la lotta all'assenteismo e alla scarsa produttività. In seno alle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili da parte della contrattazione collettiva;
2. Semplificazione delle fasi dei provvedimenti disciplinari;
3. Accelerazione dei termini del procedimento disciplinare;
4. Previsione che il procedimento disciplinare prosegua e si concluda, anche in pendenza di procedimento penale, fatta salva, in caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'obbligo di valutazione da parte dell'Amministrazione della sussistenza del diritto del dipendente al reintegro, ovvero al risarcimento del danno;
5. Definizione delle tipologie delle infrazioni che comporti, per la loro gravità, il licenziamento, ivi comprese quelle relative ai casi di scarso rendimento, falsificazione di attestazioni di presenze, presentazione di certificati medici falsi ed in tal caso l'integrazione degli estremi del reato di truffa aggravata con l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subita dall'amministrazione;
6. Introduzione di meccanismi più rigorosi per l'esercizio dei controlli medici giornalieri durante i periodi di assenza per malattia;
7. Ampliamento dei poteri disciplinari del dirigente;
Art. 5
1. Modifica della disciplina della dirigenza pubblica;
2. Garanzia della piena autonomia nella gestione manageriale del dirigente pubblico nell'uso delle risorse umane e finanziarie e sua esclusiva competenza in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, previa previsione di una specifica responsabilità nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate;
3. Individuazione di coefficienti di valutazione comparativa dei costi per servizi omogenei resi dalle singole Amministrazioni da rendere pubblici, congiuntamente ai risultati e allo standard qualitativo dei servizi medesimi per responsabilizzare la dirigenza.
4. Rivisitazione, in senso meritocratico della disciplina per l'accesso alla dirigenza, prevedendo che l'accesso alla prima fascia avvenga mediante procedure selettive pubbliche di tipo concorsuale per almeno una percentuale dei posti;
5. Ridefinizione dei criteri di conferimento, rinnovo, revoca degli incarichi dirigenziale, limitando i casi di conferimento di incarichi a dirigenti esterni;
6. Ridefinizione ed ampliamento delle competenze dei Comitati dei garanti;
7. Valorizzazione delle eccellenze mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un limitato numero di dirigenti;
8. Rivisitazione della disciplina delle incompatibilità e rafforzamento dell'autonomia rispetto alle organizzazioni sindacali;
9. Semplificazione della disciplina della mobilità nazionale.
Art 6
1. Modifica della disciplina della contrattazione collettiva al fine di rafforzare la tutela degli interessi pubblici, nonché per conseguire una migliore organizzazione del lavoro ed al fine di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, ad atti pubblicisti e datoriali e quelle sottoposte alla contrattazione;
2. Previsione dell'autonomia e responsabilità del datore di lavoro nella gestione delle risorse umane attraverso la competenza esclusiva in materia di valutazione del personale, progressione economica, riconoscimento della produttività e della mobilità;
3. Riduzione dei comparti di contrattazione;
4. Revisione della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi dei rinnovi e far coincidere la regolamentazione giuridica con quella economica;
5. Individuazione dei criteri di regolazione della contrattazione di secondo livello;
6. Valutazione del contenuto dei contratti collettivi nazionali e di secondo livello, al fine di accertare l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti ed indiretti;
7. Rafforzamento dei controlli sui contratti collettivi di secondo livello;
8. Soppressione dell'ARAN, ovvero riordino delle relative competenze;
9. Rafforzamento della rappresentatività delle esigenze datoriali e della indipendenza dalle organizzazioni sindacali;
10. Definizione delle modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale, dei contratti e degli atti di indirizzo, utilizzando il d.lgs n. 82/05