Si riporta, qui di seguito, il notiziario n.8-09 del Coordinamento Nazionale Ministero Interno relativo alla Sentenza n.19 del 30 gennaio 2009 della Corte Costituzionale:
"Art.42 c.5 del D.lgs.151/2001 riconosciuto anche al figlio convivente il congedo straordinario retribuito per assistenza al genitore in situazione in situazione di grave disabilità"
Tale omissione, secondo la suprema Corte, viola gli artt.2, 3 e 33 della Costituzione ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto normativo il quale come evidenziato nella sentenza, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo.
Inoltre la suddetta omissione determina un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del disabile allorchè sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di qust'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che diversificando situazioni omogenee quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare risulta privo di ogni ragionevole giustificazione.
Nell' accogliere favorevolmente la nuova sentenza della Corte Costituzionale, ricordiamo che il congedo previsto dal citato art.42, remunerato con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, spetta per un periodo massimo di due anni, nell'arco della vita lavorativa, da fruire anche frazionata. (Coordinamento Nazionale Interno )
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