Dal notiziario Confsal 29 /2009
UTILIZZAZIONE GRADUATORIE DI CONCORSO
Consiglio Di Stato, Sez. vi - Sentenza 13 febbraio 2009 n. 793
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, 1° comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, una controversia nella quale viene in rilievo non già la contestazione di una determinazione della P.A. di bandire un nuovo concorso per la copertura dei posti rimasti vacanti, ma semplicemente la contestazione dei soggetti risultati idonei in graduatoria, avanzata nei confronti della determinazione dell'Amministrazione di denegare e/o escludere lo scorrimento della graduatoria medesima, a fronte di specifiche richieste degli interessati.
DIRITTO DI ACCESSO
Consiglio di Stato, sez. VI - sentenza 9 febbraio 2009 n. 736
E' legittimo il provvedimento con il quale è stata respinta una istanza presentata da una impresa tendente ad ottenere la visione e l'estrazione di copia delle dichiarazioni rese da un proprio dipendente, in occasione di una visita ispettiva effettuata dall'Ispettorato del lavoro, motivato con riferimento al fatto che gli articoli 2 e 3 del D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (Regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso), esplicitamente precludono l'accesso ai documenti la cui conoscenza possa essere causa di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
Le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione nei termini di cui all'art. 22 della citata legge n. 241/90 con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi specificamente quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili"
che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (art. 22 cit., comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi al punto d) quelli relativi a "documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono"). L'art. 20, comma 7, L. n. 241/90 (come successivamente modificato tra il 2001 e il 2005 dall'art. 22 L. n. 45/01, dall'art. 176, c. 1, D.Lgs. n. 196/03 e dall'art. 16 L. n. 15/05) specifica con molta chiarezza come non bastano esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti contenenti "dati sensibili e giudiziari".
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
CON REQUISITI RIDOTTI
Il 31 marzo 2009 scade il termine di presentazione delle domande che i lavoratori stagionali o occasionali devono inoltrare per ottenere l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
L'indennità è riconosciuta a condizione che il lavoratore abbia prestato almeno 78 giorni (di calendario) di attività lavorativa nel 2008 e abbia anche un solo contributo precedente al gennaio 2007. Sono validi anche i periodi di malattia, ferie, ecc., fruiti durante il rapporto di lavoro. Non è però valido - ai fini del biennio di anzianità assicurativa il lavoro da apprendista.
L'indennità spetta nella misura del 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e il 40% per i giorni successivi.
Il modulo di richiesta dell'indennità e della dichiarazione che il datore di lavoro deve rilasciare sono disponibili sul sito internet dell'INPS sotto la voce moduli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle sedi del nostro Patronato.
Prof.Marco Paolo Nigi
D.D.L. BRUNETTA - PASSA AL SENATO PER L'ESAME DEFINITIVO
40 ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO E SI VA IN PENSIONE !!
L'A/C 2031, d.d.l.( c.d. Brunetta) sulla delega per l'ottimizzazione della produttività e del lavoro nella P.A., approvato dall'aula l'11 febbraio scorso, passa ora al Senato in seconda e definitiva lettura, se non interverranno nuove modifiche.
L'emendamento approvato, d'iniziativa del Partito Democratico alla Camera, prevede le seguenti modifiche:
· l'originario art. 5 del citato A/C 2031, modificativo dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/08, convertito nella legge 133/08, prevedeva il collocamento in pensione dei dipendenti pubblici dei comparti e delle aree della dirigenza al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni di contribuzione, quindi comprensiva dei periodi riscattati, come ad esempio corsi di laurea, servizi militari, riscatti di lavoro svolto nel settore privato, ecc.;
· la modifica introdotta dall'emendamento approvato al citato art. 5 dell'A.C. 2031 prevede ora il collocamento in pensione dei dipendenti pubblici al compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni, escludendo,pertanto, i periodi riscattati sopra indicati.
Con questo emendamento quindi si è di fatto prolungata la permanenza in servizio del personale interessato pari ai periodi eventualmente interessati da riscatti.
Per fare un esempio pratico: chi ha 36 anni di servizio effettivo e quattro anni di riscatto laurea (pari a 40 anni contributivi) con la prima versione sarebbe stato collocato subito in pensione, con la modifica introdotta, invece, avendo solo 36 anni di anzianità di servizio effettivo, potrà essere collocato in pensione solo fra quattro anni, utili per raggiungere i 40 anni, in quanto i quattro anni di riscatto laurea non rientrano più nel calcolo.
Si tenga conto che la norma interessa tutto il personale rientrante nella Decreto legislativo 165/2001, art. 1, comma 2 ( escluso quindi il personale disciplinato per legge magistrati, professori universitari, ecc.) e consente all'Amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro dando un preavviso di sei mesi al compimento dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo.
Sarà necessario attendere il DPCM che dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione della nuova norma nei confronti dei dipendenti del comparto sicurezza, esteri e difesa per le peculiari disposizione che disciplinano i rispettivi ordinamenti.
Si assicura infine, che questo emendamento non riguarda l'attuale disciplina in materia di trattamenti pensionistici previdenziali che continuano ad applicarsi in base al raggiungimento del requisito unificato (età+anzianità) ed alle finestre programmate di uscite annuali, lasciando quindi inalterato il diritto del pubblico dipendente di scegliere quando andare in pensione.
DIRIGENTI RESPONSABILITA'
Un altro emendamento all'art.5, presentato dal gruppo U.D.C. della Camera ed approvato, interviene sulla natura del dirigente pubblico nel senso che lo stesso non agisce nella veste di datore di lavoro pubblico ma si limita ad esercitare i poteri del datore di lavoro.
SISTEMI DI VALUTAZIONE NUOVA AUTHORITY
Si tratta di un nuovo organismo che avrà il compito di coordinamento e supervisione in materia di valutazione dei dipendenti pubblici dei comparti e delle aree della dirigenza.
Viene in altri termini ripristinato il vecchio giudizio dato, allora, dal capo ufficio utile per la progressione in carriera e l'attribuzione dei c.d. premi in deroga.
Ora,invece, saranno valutati da un organismo terzo e definiti premi di produttività, non più distribuiti a pioggia con il rischio, in caso di insufficiente rendimento, di sanzioni che possono giungere anche al licenziamento.
Le risorse economiche previste per l'istituzione del citato organismo sono state ridotte del 50%: da
CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO per i pubblici dipendenti
Si inserisce con una norma legislativa l'obbligo, già previsto sul piano regolamentare e quindi facoltativa, di indossare un cartellino identificativo o di esporre sulla propria scrivania una targhetta di riconoscimento con proprio nome e cognome.
Fanno eccezione a questa regola solo alcune categorie da esplicitare.
VICE DIRIGENZA ARRIVEDERCI ALLA SUA ISTITUZIONE
Resta confermato che la istituzione della Vice dirigenza possa essere prevista solo in sede di contrattazione collettiva di comparto e che il personale interessato, in possesso dei requisiti previsti, potrà esserne destinatario solo dopo la sua istituzione.
Per i commenti si rinvia alle analisi riportate nei precedenti comunicati.
Si resta in attesa della definizione dell'iter legislativo per affrontare organicamente tutte le novità introdotte dal disegno di legge delega.
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