Richiesta di pagamento delle differenze retributive a seguito dello svolgimento di Mansioni Superiori.
Rivendicazione sindacale da parte dei Lavoratori aventi diritto e apertura del contenzioso con l'Amministrazione
Abbiamo ricevuto delle richieste da parte di alcuni lavoratori circa l'iniziativa ultimamente attivata in ambito sindacale per il pagamento delle differenze retributive. Infatti, secondo gli attuali orientamenti giurisprudenziali, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione a più riprese si è occupata nell'ambito del pubblico impiego del diritto alle differenze retributive in caso di esercizio di mansioni superiori. I giudici fanno richiamo espressamente all'art. 36 della Carta fondamentale, uniformandosi alla giurisprudenza costituzionale.
Secondo la Corte - come si evince anche dal DLgs n. 29 del 1993 art. 56 c. 6, nel testo, sostituito dal DLgs n. 80 del 1998, art. 25, e successivamente modificato dal DLgs n. 387 del 1998 art. 15 ora riprodotto nel DLgs n. 165 del 2001 art. 52 - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; detto principio deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza.
La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, ritenuto direttamente applicabile al rapporto di pubblico impiego i principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando che detta norma "determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato" a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte cost., 23 febbraio 1989, n. 57; Corte cost., Ord. 26 luglio 1988, n. 908).
Il giudice delle leggi ha, altresì, precisato che "il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.) " (Corte cost., 27 maggio 1992, n. 236); inoltre, il mantenere da parte della pubblica amministrazione l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perché non può ravvisarsi, nella violazione della mera ristretta legalità, quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto "con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento" e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte cost., 19 giugno 1990, n. 296).
Va da se quindi, che nei casi di svolgimento di mansioni superiori, così come è emerso nel corso dei processi di riqualificazione, all'interno del MiBAC, sia per i passaggi interni alle aree che per quelli tra le aree, tali mansioni, sono state realmente certificate dai capi degli istituti che hanno dovuto, come di norma garantire il buon funzionamento degli Uffici anche in caso di mancanza delle rispettive figure professionali idonee, e quindi hanno dovuto fronteggiare la carenza di organici con l'impiego di lavoratori in mansioni superiori. Successivamente nell'ambito dei processi di riqualificazione hanno suffragato tale utilizzo di detto personale con il rilascio di attestati e dichiarazioni aventi valore probatorio, ove era ben specificato lo svolgimento delle mansioni superiori. Gli interessati hanno successivamente sottoposto tali attestati alle Commissioni esaminatrici, che di fatto li hanno regolarmente confermati.
Poiché riteniamo che si possa chiedere il pagamento delle differenze retributive con gli interessi legali e la contestuale rivalutazione monetaria, anche in base alla recente sentenza n. 23741 del 17.09.2008 della Cassazione, Sezione Lavoro, che per altro prevede che: " In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 52 del Dlgs n. 165/2001 - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; detto principio deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato.
Pertanto, anche se non è possibile fare un calcolo preciso degli importi per le differenze retributive con gli interessi e rivalutazione monetaria, spettanti al personale interessato rispetto al periodo di riferimento 1996 al 2007 si riporta una apposita tabella indicativa:
POSIZIONI ECONOMICHE | IMPORTI CON INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA |
Dalla posiz econ A a B1 | € 6945,00 |
Dalla posiz econ B1 a B2 | € 8819.00 |
Dalla posiz econ B2 a B3 | € 9392,00 |
Dalla posiz econ B3 a C1 | € 10.308,00 |
Dalla posiz econ C2 a C2 | € 10.978,00 |
Dalla posiz econ C2 a C3 | € 12.841,00 |
Tali importi potranno essere ricalcolati in riferimento ai singoli periodi relativi allo svolgimento delle mansioni superiori. La tabella di cui sopra costituisce una prima indicazione dal momento che andrà integrata anche con le retribuzioni previste per il biennio 2008/2009.
I lavoratori interessati a tale iniziativa sindacale potranno rivendicare le differenze retributive con gli interessi e la rivalutazione monetaria, inviando il modello in allegato per il tramite dell'Ufficio di appartenenza.
In merito al contenzioso in atto e alla complessa procedura che si andrà ad istaurare, il Coordinamento Nazionale si attiverà presso l'Amministrazione Centrale affinché il tutto venga discusso al Tavolo di contrattazione nazionale e nel contempo solleciterà l'azione di autotutela a riguardo.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE
SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
Al Capo d'Istituto
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Al Direttore Generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali
Via del Collegio Romano 27
00186 Roma
OGGETTO: Corresponsione differenze retributive per svolgimento di Mansioni Superiori.
Il sottoscritto_______________________________, nato a____________________________________, il ____/____/____, dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attualmente inquadrato nell'Area_____, Posizione Economica________, Profilo Professionale__________________, in servizio presso_______________________
CONSIDERATO
che nel periodo intercorrente tra il ____/____/____ ed il ____/____/____, sebbene inquadrato nell'Area ____, Posizione Economica____, Profilo Professionale_______________, Il sottoscritto ha svolto in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale mansioni superiori riferibili all'Area ___, Posizione Economica ___, come risulta dalla certificazione e/o attestazione, rilasciata dal Capo d'Istituto, in data _________________.
RILEVA
a) che l'art. 52, 2° comma, D. Lgs. 165/2001, prevede la possibilità di assegnare mansioni superiori solo: a) per sopperire ai casi di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici e b) per la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza;
b) che l'art.52, 3° comma, D. Lgs. 165/2001, pur sanzionando con la nullità l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori al di fuori dei casi previsti dal secondo comma, dispone comunque che al lavoratore sia "corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore";
c) che la stessa giurisprudenza ha costantemente riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive in questione, come confermato anche dalla recente sentenza n. 23741 del 17.09.2008 della Cassazione, Sezione Lavoro, secondo cui: "In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 52 del Dlgs n. 165/2001 - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; detto principio deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza.".
Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto_________________________________________ rivolge espressa e formale richiesta, da valere a tutti gli effetti di legge, di determinazione e conseguente corresponsione delle differenze retributive maturate nel periodo in premessa indicato, in conseguenza delle mansioni superiori svolte, come certificate dal Capo di Istituto. Con interessi e rivalutazione sino all'effettivo ed integrale pagamento.
A tal proposito si chiede altresì di conoscere a norma della legge 241/90 il responsabile del procedimento nonché di rispettare i termini per la risposta.
Data ________________________ Firma_____________________
P.S. Si raccomanda l'inoltro al Ministero tramite l'Amministrazione di appartenenza
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