Dal notiziario Confsal n. 31 del 17.02.2009:
NOTIZIE DAL GOVERNO
1) ACCORDO GOVERNO-REGIONI PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO
Il 13 febbraio 2009 si è tenuta a Palazzo Chigi la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, con la partecipazione dei Ministri dei Rapporti con le Regioni, Raffalele Fitto, dell'Economia, Giulio Tremonti, e del Welfare, Maurizio Sacconi, dedicata in particolare all'accordo raggiunto tra Governo e Regioni in materia di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro nel biennio 2009-2010. Si tratta di un accordo complessivo di 8 miliardi, dei quali 2,65 miliardi dal Fondo Sociale Europeo regionale e 5,35 miliardi a carico dello Stato. Il documento sarà ora firmato nella prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni e inviato successivamente a Bruxelles per il vaglio da parte della Commissione Europea. "Abbiamo coordinato e condiviso - ha detto il Ministro Fitto - un percorso che entro quindici giorni porterà alla delibera del CIPE che assegnerà le risorse FAS rispetto ai singoli programmi regionali". L'accordo quadro sarà poi monitorato costantemente, in quanto, su un tema del genere, la domanda sarà diversificata per Regioni, per cui non è possibile anticipare soluzioni e numeri relativi ad ogni singola realtà.
2) ABUSO SUI MINORI: IL GOVERNO RATIFICA CONVENZIONE E INASPRISCE LE PENE
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, e il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, hanno presentato il 13 febbraio 2009, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, lo schema del disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale", adottata a Lanzarote (Spagna) il 25 ottobre 2007. Lo schema del DdL recepisce le disposizioni della Convenzione che non trovano riscontro nel nostro ordinamento. Le maggiori novità riguardano: l'integrazione del reato di atti sessuali commessi su minorenni con la punizione dei soggetti che abusino della loro autorità o influenza sul minore anche quando questi abbia superato i sedici anni d'età; l'integrazione del reato di prostituzione minorile, per cui "è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto"; l'introduzione del reato di adescamento dei minori a scopi sessuali, per cui "chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni"; la confisca dei patrimoni delle associazioni criminali che si dedicano ai reati in esame; la subordinazione della concessione dei benefici penitenziari, quando possibili, alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione.
3) GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili. In base all'attuale normativa, le principale agevolazioni riguardano: figli a carico,veicoli, sussidi tecnici e informatici, spese sanitarie, assistenza personale, abbattimento barriere architettoniche. Le agevolazioni riguardanti Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà sono fruibili di norma anche da parte dei familiari del disabile, quando il disabile stesso sia da considerare a carico in base al proprio reddito personale complessivo. Fanno eccezione i casi specifici previsti dalla normativa e indicati in dettaglio dalla Guida. Da ricordare che nell'anno 2009, in base al decreto legge 185/2008, convertito nella L. 2/2009 (misure anticrisi), è previsto un bonus per le famiglie a basso reddito, è possibile, cioè, usufruire di un beneficio nella misura di 1.000 euro se nel nucleo familiare vi sono figli a carico del richiedente portatori di handicap, riconosciuto come tale ai sensi della legge 104 del 1992 e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 35.000.00. Per i contribuenti con disabilità che non possono recarsi presso gli sportelli, l'Agenzia delle entrate ha attivato un servizio di assistenza fiscale domiciliare da parte di funzionari qualificati. Per usufruirne è possibile rivolgersi alle Associazioni che operano nel settore, ai servizi sociali degli enti locali, ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell'Agenzia. Informazioni e chiarimenti si possono avere rivolgendosi ai centri di assistenza telefonica, al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, oppure agli sportelli degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, è sul sito www.agenziaentrate.gov.it è on line una sezione apposita. (www.governo.it – Newsletter Anno X n. 7 del 17 febbraio 2009) (ll Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)»
RICORSO PER RICONOSCIMENTO DEL 18% SULL'IIS DELLO STIPENDIO TABELLARE
Si riporta, qui di seguito, la nota azione n.45 pervenuta il 17/2709 dalla Confsal ed avente il seguente oggetto:
"Oggetto: Azione n. 45 - Ricorso Corte dei Conti per i dipendenti dei comparti:
- Ministeri
- Enti locali
- Amministrazioni autonome dello Stato (Vigili del Fuoco)
- Enti pubblici non economici
- Presidenza del consiglio dei ministri
- Sanità
- Università
- Agenzie Fiscali
- Afam
cessati dal servizio con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 per la ricomprensione nella base pensionabile, ai fini della applicazione della maggiorazione del 18%, dell'importo corrispondente alla indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio
Come è noto, i contratti collettivi relativi al quadriennio 2002-2005 hanno previsto il conglobamento, a far data dal 1° gennaio 2003, della indennità integrativa speciale nella retribuzione.
In virtù di tali disposizioni collettive la indennità integrativa speciale ha cessato di essere corrisposta come singola voce.
Ora, nonostante il predetto conglobamento, la maggiorazione del 18% della base pensionabile prevista dall'art. 43 del DPR n. 1092 del 1973, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 177 del 1976, ha continuato ad essere applicata, scorporando dall'ultimo stipendio l'importo corrispondente alla I.I.S. conglobata.
Le amministrazioni e l'Inpdap ritengono, infatti, che alla applicazione della maggiorazione del 18% sull'importo dell'ultimo stipendio comprensivo della indennità integrativa speciale conglobata, farebbe ostacolo il disposto del citato art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973, il quale non ricomprende l'IIS tra gli emolumenti rientranti nella base pensionabile.
Ciò alla luce del principio di "tipicità", in virtù del quale sarebbero pensionabili unicamente gli emolumenti ritenuti tali da una norma di legge.
Ciò premesso, anche alla luce dell'orientamento espresso da talune sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti con riferimento ad altre categorie di dipendenti pubblici, può ipotizzarsi la proposizione di un ricorso al giudice delle pensioni per ottenere il ricalcolo della quota "A" della pensione, applicando la maggiorazione del 18% sulla intera voce stipendio, comprensiva dell'indennità integrativa speciale.
L'intervenuto conglobamento della predetta indennità nello stipendio, infatti, ha fatto sì che essa abbia perduto la sua natura di elemento distinto della retribuzione.
Al riguardo, si rappresenta che la circostanza che taluni contratti collettivi espressamente prevedano che il conglobamento di tale indennità non modificherebbe le modalità di determinazione della base di calcolo della pensione, non appare ostativa della proposizione del ricorso.
Va infatti osservato che se spetta alla contrattazione collettiva determinare la struttura della retribuzione dei dipendenti pubblici, le conseguenze derivanti sul piano previdenziale sono sottratte alla autonomia collettiva.
Il ricorso è proponibile da tutti i dipendenti dei comparti indicati in oggetto, cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 2003. Il ricorso andrà proposto dinanzi alla Corte dei conti regionale competente in relazione al luogo di residenza del pensionato.
Naturalmente, l'azione giudiziaria da intraprendere comporterà dei costi; pur intendendo contenere gli stessi al minimo, l'Ufficio Legale Centrale ha fissato – per coloro che fossero interessati – come equo contributo, un rimborso spese pari a €. 100,00 per gli iscritti e di € 250,00 per i non iscritti (di cui 50%= € 50 Segreteria Provinciale e 50%= € 50 Segreteria Nazionale CONFSAL). Pertanto dovrà essere inviato a questa Segreteria l'importo di 50 euro.
Il versamento potrà anche avvenire tramite assegno o bonifico bancario intestato a:
Confsal Segreteria Generale
UNICREDIT BANCA di Roma- Viale di Trastevere n. 92 –00153 ROMA
IT 74 F 03002 05319 000400214491
Si confida, ovviamente, in una Vostra fattiva collaborazione onde pubblicizzare adeguatamente la suddetta iniziativa e così in una corretta e sollecita comunicazione da parte Vostra delle adesioni raccolte.
Successivamente, sarà nostra cura inviare la diffida e lo schema di ricorso.
Si ringrazia per la collaborazione.
All.ti. 1) Scheda di adesione. (ll Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)»
AZIONE N. 45
SCHEDA DI ADESIONE
Ricorso diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18% anche sull'IIS ormai conglobata nello stipendio tabellare.-
(Federazione _______________________)
Il sottoscritto
COGNOME_______________________________
NOME___________________________________
INDIRIZZO______________________________
TELEFONO_______________________________
E-MAIL__________________________________
Cessato dal servizio in data __________________
delega l'associazione sindacale Confsal ad assisterlo nella vertenza diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18% anche sull'IIS ormai conglobata nello stipendio tabellare, impegnandosi a versare la somma di € 100,00 all' O.S. quale equo contributo da ripartirsi secondo convenzione (50% Segreteria provinciale – 50% Segreteria Generale).
Luogo e data
FIRMA
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Autorizza l'O.S. e l'ufficio legale nazionale e la Segreteria generale al trattamento dei dati personali ai sensi della legge di tutela della privacy.
Luogo e data
FIRMA
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