lunedì, gennaio 21, 2008

PUBBLICO IMPIEGO E MANSIONI SUPERIORI

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili - sentenza 11 dicembre 2007 n. 25837

"In materia di pubblico impiego - come si evince anche dalla lettura dell'art. 56, comma sesto, d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (nel testo sostituito dall'art. 25 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, così come successivamente modificato dall'art. 15 d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387) - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni". E' il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Suprema Corte ai sensi del disposto dell'art. 384, 1° comma, c.p.c. (nel testo riscritto dall'art. 12 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40).