NIENTE LICENZIAMENTO PER IL LAVORATORE CHE DICE AL CAPO CHI C... SEI
La risposta era costata il posto a un ausiliario addetto al servizio stoviglie
Per la Cassazione si tratta di una semplice ''reazione emotiva ed istintiva '' ai rimproveri ricevuti e non di ''una vera e propria insubordinazione''. Respinto il ricorso di un'azienda napoletana, l'Alma Mater, che si era opposta alla reintegrazione di un proprio dipendente
Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Il lavoratore rimproverato dal capo può reagire con un ''Chi c... credi di essere'' senza incorrere nel licenziamento. Parola di Cassazione, secondo la quale l'espressione va inquadrata come semplice ''reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai rimproveri ricevuti'', escludendone quindi ''l'ascrivibilità ad un'ipotesi di vera e propria insubordinazione''. In questo modo la sezione lavoro (sentenza 6569) ha respinto il ricorso di un'azienda napoletana, l'Alma Mater che si era opposta alla reintegrazione di un proprio dipendente, un ausiliario addetto al servizio stoviglie, che rimproverato dall'amministratore della società per il lavoro che stava svolgendo, di tutta risposta gli aveva detto ''Chi c... ti credi di essere, se sei un uomo esci fuori, non ti faccio campare più tranquillo''. Una risposta che, insieme ad altre inottemperanze contestate dall'azienda, era costata al lavoratore Saverio M. il licenziamento intimato il 18 giugno del
Lavoro: presentato il pacchetto per la tutela dei lavoratori e incentivi per la riassunzione
Il Ministro del Lavoro, lo scorso 13 marzo, ha presentato un pacchetto di norme in materia di ammortizzatori sociali aventi ad oggetto l'accelerazione nel pagamento degli assegni, il raddoppio dell'indennità per i co.co.pro che restano senza lavoro, il voucher per pagare piccoli lavori occasionali sempre nel periodo in cui il lavoratore resta senza occupazione fissa. Il pacchetto sarà sottoposto, come insieme di emendamenti, all'approvazione del Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 5 del
Cassazione: indennità di accompagnamento? Va riconosciuta anche durante i ricoveri in ospedale
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. N. 2691/2009) ha stabilito che l'indennità di accompagnamento (prevista dalla L. 11.2.1980 n.
La Corte ha altresì aggiunto che "il beneficio può spettare all'invalido grave durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'Ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana e che in tema di indennità di accompagnamento per coloro che subiscono trattamenti di chemioterapia il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di vita quotidiana.
Lavoro pubblico: il via della riforma con la
consultazione telematica
Il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, di concerto con il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, hanno avviato una consultazione pubblica telematica, in vista della definizione dei decreti attuativi previsti dalla legge di riforma del lavoro pubblico. In particolare, la consultazione è stata avviata con lo scopo di raccogliere i contributi di circa 2900 operatori della PA e di circa 70 esperti selezionati sulle opzioni di attuazione della legge delega di riforma del lavoro pubblico.
E' stato quindi chiarito che il provvedimento (che fa parte della riforma della PA approvata dal Consiglio dei Ministri il 18.6.08 ed è legge dal 25.2.09) ha lo scopo di convergere gli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali, di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, di introdurre sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità, di valorizzare il merito e il conseguente riconoscimento di meccanismi premiali, di definire un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici, di introdurre strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, di valorizzare il requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, qualora ciò sia strumentale al migliore svolgimento del servizio. Inoltre, i vincitori delle procedure di progressione verticale dovranno permanere per almeno 5 anni nella sede della prima destinazione e sarà considerato titolo preferenziale la permanenza nelle sedi carenti di organico.
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