venerdì, marzo 06, 2009

BOLLETTINO SINDACALE del 05 marzo 2009

Stralcio dal notiziario Confsal n.38-09:

 

«LA CONFSAL A PALAZZO CHIGI

 

Oggi, alle ore 17,30, la Confsal congiuntamente alle altre Parti Sociali più rappresentative del Paese, incontrerà il Governo che ha promosso una riunione "con riferimento all'intesa sottoscritta il 22 gennaio e all'impegno assunto per un'ulteriore consultazione prima delle deliberazioni del CIPE".

Nell'incontro verranno esaminate le problematiche afferenti le "Politiche per l'economia sociale di mercato".

Sugli esiti della riunione saranno inviate ulteriori informazioni.

 

Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi

 

 

Dal notiziario Confsal n.39-09 del 4 marzo 2009:

 

VISITA DI CONTROLLO DEI DIPENDENTI IN MALATTIA

Parere del Consiglio di Stato- Sez. III - del 16 dicembre 2008 n. 3991/08

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 3391/08 ha ritenuto legittima la decurtazione economica del trattamento economico disposta dall'Amministrazione, in applicazione dell'art. 5, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638 (secondo cui "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dall'intero trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo"), nei confronti di un dipendente che sia risultato assente in occasione della visita medica di controllo, a nulla rilevando che l'assenza sarebbe stata giustificata dall'esigenza del dipendente stesso di recarsi presso lo studio del medico curante proprio durante la "fascia di reperibilità", nel caso in cui il dipendente non abbia provato né l'effettivo orario di visita, né la sussistenza di situazioni cogenti che gli rendevano impossibile recarsi dal medico curante in fasce orarie diverse da quelle di reperibilità e neppure l'esistenza di uno stato patologico tale da richiedere una visita medica urgente che giustificasse l'allontanamento dal proprio domicilio.

 

GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONCORSI INTERNI

 

Corte di Cassazione, sez. Unite civili - sentenza 9 febbraio 2009 n. 3055

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi non solo sussiste per le controversie relative a concorsi aperti a candidati esterni (la possibilità di vincitori "esterni" da assumere priva di rilevanza la partecipazione anche di soggetti già dipendenti della P.A.. - cd. concorsi misti - restando ascritta la procedura, unitariamente considerata, ai concorsi pubblici di cui all'art. 97 Cost. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35), ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra (pure in questo caso non rileva la natura "mista", cioè la partecipazione anche di dipendenti già inquadrati nell'area superiore); di conseguenza, la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie concorsuali si atteggia come residuale, in quanto relativa ai concorsi per soli candidati "interni" che comportino progressione nell'ambito della medesima area professionale. La pretesa allo "scorrimento" della graduatoria di concorso si colloca, di per sè, fuori dell'ambito della procedura concorsuale ed è conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al "diritto all'assunzione", salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dall'ambito delle questioni di giurisdizione.

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi la controversia relativa ad una delibera con la quale la P.A., piuttosto che utilizzare una graduatoria di concorso ancora valida ed efficace, ha stabilito di coprire i posti vacanti e disponibili mediante un concorso interno. In tal caso, infatti, la controversia ha come oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo di bandire un concorso interno per la progressione a categoria diversa e superiore rispetto a quella di inquadramento dei dipendenti. Ne discende l'appartenenza alla categoria degli interessi legittimi delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost..

 

TRASPORTO ALUNNI DISABILI

 

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili - Ordinanza 9 febbraio 2009 n. 3058

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo una azione con la quale i genitori esercenti la potestà su di un minore portatore di handicap hanno chiesto nei confronti di un Comune il riconoscimento del diritto al trasporto gratuito del proprio figlio, dalla abitazione alla scuola e la condanna del Comune stesso ad assicurare tale trasporto, con idoneo mezzo, nonchè al risarcimento del danno. Tale controversia, infatti, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, sia perchè la posizione del disabile è di interesse legittimo, non lamentandosi la lesione del diritto allo studio, ma della mancata attivazione di un mezzo di trasporto idoneo, la quale investe valutazioni degli interessi coinvolti e delle disponibilità finanziarie, sia perchè in ogni caso si versa in ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998.

Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi

 

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