COMUNICATO STAMPA
CONFSAL: CORDOGLIO E SOLIDARIETA' TRAGICO EVENTO IN ABRUZZO
Roma, 7 aprile 2009.
IL MOBBING E LE REGISTRAZIONI FONOGRAFICHE
Siamo lieti di pubblicare l´articolo "Il Mobbing e le registrazioni fonografiche" a cura degli Avv.ti Silvia Gelfusa e Ombretta Maria Di Loreto.
Con la sentenza n. 10430 del 08 maggio 2007
La persona (P. L.) accusata di aver assunto tali atteggiamenti vessatori, non è stata sottoposta ad interrogatorio formale in quanto non rivestiva la carica di legale rappresentante della società; inoltre, avendo la società resistente contestato l´esistenza delle asserite conversazioni e della loro conformità ai fatti, il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell´art. 2712 c.c., la consulenza tecnica d´ufficio richiesta e volta alla trascrizione del nastro magnetico prodotto.
L´art. 2712 c.c., infatti, prevede: "Le riproduzioni (cod. proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
La ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado davanti alla Corte d´Appello di Firenze che, capovolgendo la pronuncia del Giudice di prime cure, ha autorizzato la consulenza tecnica affinché fosse possibile valutare gli elementi probatori desumibili dalle registrazioni fonografiche effettuate dalla D. N., in quanto il disconoscimento della conformità ai fatti rappresentati non impedisce al giudice di trarre in via presuntiva argomenti di giudizio anche dalle riproduzioni meccaniche, ove sorrette da "elementi gravi, precisi e concordanti" (Corte d´Appello di Firenze, sent. n. 213 del 2004).
In sostanza
Eseguita la perizia è, infatti, emerso un clima di "particolare ostilità" del Sig. P.L. nei confronti della ricorrente, mostrato - nello specifico - al momento della richiesta di ferie avanzata dalla lavoratrice.
La società proponeva ricorso in Cassazione deducendo la falsa applicazione degli artt. 2712 c.c., 116 c.p.c., 2729 c.c. e sostenendo che, secondo quanto disposto dell´art. 2112 c.c.,
La decisione della Corte di secondo grado è stata confermata dalla Corte di Cassazione la quale ha condiviso le statuizioni del giudice d´appello ritenendole: "non in contrasto con l´art. 2712 c.c., giacché la contestazione della società non ha riguardato il fatto della registrazione ma le sue risultanze, valutate, come già detto, dallo stesso giudice in base ad elementi presuntivi ex art. 2729 c.c.". A sostegno di tale affermazione
Secondo
Nella sostanza, dunque, si è affermato che la statuizione del Giudice d'appello non fosse in contrasto con l'art. 2712 c.c. e che, più in generale, il Giudice possa legittimamente formare il proprio convincimento sulla base delle registrazioni audio qualora da queste emergano elementi utili a formare un giudizio e/o alla ricostruzione dei fatti di causa.
Di rimando, il lavoratore, vittima di comportamenti vessatori, legittimamente può avvalersi di registrazioni audio - se contenenti "elementi gravi, precisi e concordanti" - per dimostrare il mobbing.
Con il secondo motivo di ricorso la società lamentava la violazione e falsa applicazione dell´art. 2119 c.c., nonché degli artt. 1453 e ss. c.c. sostenendo che il Giudice di secondo grado avesse erroneamente liquidato il danno nella misura delle retribuzioni maturande fino alla scadenza del contratto, infatti, secondo il P.L., non avendo la lavoratrice dato prova di aver subito un diverso e maggior danno, l´unica somma liquidabile alla D. N. fosse l´indennità di mancato preavviso ex art. 2119 c.c..
La sentenza in epigrafe fornisce senza dubbio al lavoratore un importante – legittimo – strumento cui potersi avvalere per dimostrare di essere stato vittima di un comportamento mobizzante. Tale comportamento si sostanzia in atteggiamenti a volte eclatanti, a volte subdoli ma non meno perversi che, reiterati nel tempo, finiscono con lo svilire la persona del lavoratore determinando nello stesso stati di ansia, turbamento e – non meno importante – il venir meno della serenità lavorativa. Queste azioni e/o condotte, intenzionalmente mirate a creare una pressione psicologica e morale sul lavoratore, devono essere adeguatamente dimostrate. E´ a questo punto che la pronuncia in epigrafe acquista ancor maggior pregio in considerazione del fatto che provare il mobbing (onere, ricordiamo, del lavoratore!), è tutt´altro che agevole. Non è sufficiente, infatti, la semplice accusa, al contrario, quest´ultima deve essere suffragata da valide prove documentali, come possono essere le certificazioni mediche, e/o dalle dichiarazioni rese dai testi, altrimenti il dipendente potrebbe rischiare il licenziamento, giustificato dal venir meno del rapporto di fiducia: "un´accusa non provata di mobbing giustifica la comminazione di un licenziamento per giusta causa per violazione dello stesso rapporto di fiducia lavoratore-datore di lavoro" e ancora: " (...) pur non potendosi escludere che il reperimento delle varie fonti di prova possa risultare particolarmente difficoltoso a causa di eventuali sacche di omertà sempre presenti, o per altre ragioni, non è chi non veda che la mancata acquisizione della prova in questione, alle cause che hanno determinato la lesione dedotta e gli effetti che si asserisce essere derivati, impedisce al giudice l´accoglimento della domanda" (Cass. 8/01/2000, n. 143).
E´ vero, dunque, che nel corso di un processo è difficile acquisire apprezzabili elementi di prova tali da riuscire a suffragare l´accusa di mobbing e da convincere il Giudice di aver effettivamente subito la vessatorietà da parte di un superiore e/o di un collega, ma ciò non deve scoraggiare chi sia vittima di mobbing a combatterlo. Oggi – considerata, altresì, la mancanza in Italia di una legge ad hoc che regoli e disciplini tale problematica – il rimedio più efficace e proficuo sarebbe quello di collaborare, di rompere il silenzio (denunciato dalla stessa sentenza su richiamata: "sacche di omertà", Cass. 143/2000), di non aver paura di denunciare quanto accade nei luoghi di lavoro, spesso davanti ai nostri occhi, di reagire contro tali ostilità perché non deve restare impunito chi, infischiandosene della dignità della persona del lavoratore, continua a perpetrare così deplorevoli condotte.(Avv. Silvia Gelfusa - Avv. Ombretta Maria Di Loreto)
NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
E' un sistema di posta elettronica (Cassazione Sezione Lavoro n. 6911 del 20 marzo 2009, Pres.Mattone, Rel. Mammone).
Paolino M. dipendente della s.r.l. Costruzioni Motori Diesel è stato sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata durata oltre quattro giorni. La lettera di contestazione dell'addebito gli è pervenuta il 21 dicembre 2002. Egli ha risposto fornendo le sue giustificazioni con raccomandata anticipata via telefax il 23 dicembre 2002, pervenuta per posta all'azienda il 7 gennaio
L'ACCETTAZIONE, DA PARTE DEL LAVORATORE, DI UNA DEQUALIFICAZIONE PER EVITARE IL LICENZIAMENTO, COMPORTA L'OBBLIGO DI VERIFICARE
In base all'art.
Quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a termini dell'art. 3 della legge 604/66, in particolare per soppressione del reparto cui sono addetti i lavoratori licenziati, la verifica della possibilità di rèpèchage va fatta con riferimento a mansioni equivalenti; ove i lavoratori abbiano accettato mansioni inferiori onde evitare il licenziamento, la prova dell'impossibilità di rèpèchage va fornita anche con riferimento a tali mansioni; ma occorre in quest'ultimo caso che il patto di demansionamento sia anteriore o coevo al licenziamento, mentre esso non può scaturire da una dichiarazione del lavoratore espressa in epoca successiva al licenziamento e non accettata dal datore di lavoro, specie se il lavoratore abbia in precedenza agito in giudizio deducendo l'illegittimità dello stesso demansionamento.
AL LAVORATORE PUO' ESSERE ATTRIBUITA, IN VIA CONVENZIONALE, UNA QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA SPETTANTEGLI
Ma è necessario che in occasione della sua attribuzione siano espressamente indicate le mansioni inferiori effettivamente assegnate (Cassazione Sezione Lavoro n. 7523 del 27 marzo 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Zappia).
Posto che costituisce principio assolutamente pacifico in dottrina ed in giurisprudenza quello secondo cui è perfettamente ammissibile, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro subordinato l'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore alle mansioni effettive, occorre tuttavia rilevare che la attribuzione della qualifica convenzionale deve necessariamente trovare il proprio fondamento nel contenuto degli accordi collettivi ovvero dell'autonoma determinazione della parti. La qualifica attribuita può ritenersi meramente convenzionale, e cioè non corrispondente alle mansioni inferiori effettivamente assegnate e svolte, quando in sede di attribuzione, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, di siffatta qualifica convenzionale superiore, vengano espressamente indicate le mansioni di contenuto inferiore effettivamente assegnate al dipendente; in assenza di siffatta specificazione, le mansioni non possono che corrispondere alla qualifica, non potendosi in alcun modo ritenere il carattere convenzionale della stessa.
LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE IN MOBILITA' DEIPUBBLICI IMPIEGATI DEVONO ESSERE DECISE DAL GIUDICE ORDINARIO
In base al decreto legislativo n. 165/2001 (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 6062 del 13 marzo 2009, Pres. Carbone, Rel. Amoroso).
Nella pubblica amministrazione, il procedimento di mobilità collettiva del personale in esubero è disciplinato dagli articoli 33-34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede una procedura analoga a quella prevista, nel settore privato, dalla legge n. 223 del
NEL PROCESSO DEL LAVORO IL DEPOSITO TARDIVO DEI DOCUMENTI E' INAMMISSIBILE
Tranne che la tardività sia giustificata dal tempo della formazione o dagli sviluppi della vicenda processuale (Cassazione Sezione Lavoro n. 6969 del 23 marzo 2009, Pres. Mattone, Rel. Mammone).
Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, c. 3 e 437 c. 2, cod. proc. civ., che vieta l'ammissione in appello di nuovi mezzi di prova (ivi compresi i documenti), l'omessa indicazione nell'atto introduttivo e contestuale produzione dei documenti determina la decadenza del diritto alla produzione degli stessi, salvo che la produzione tardiva non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (come nel caso, ad esempio, della proposizione di domanda riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa di terzo). Ai fini dell'operatività delle preclusioni e dei termini decadenziali previsti dalla legge, deve dunque operarsi una completa equiparazione tra prova precostituita (quale quella documentale) e prova costituenda (come quella testimoniale).
G8 LAVORO DOCUMENTO CONCLUSIVO
"People first: le persone prima di tutto", è questo il tema del Summit organizzato dalla Presidenza italiana del G8 che si è svolto a Roma alla Farnesina dal 29 al 31 marzo 2009 con lo scopo di sollecitare un risposta condivisa alla dimensione umana della crisi globale e dei suoi aspetti sociali della crisi economica (mercato del lavoro, sistemi di welfare, ecc.). Il Ministro del lavoro italiano ha invitato alla riunione, oltre alle organizzazioni internazionali e le parti sociali, anche i Ministri del Lavoro delle altre principali economie mondiali (Cina, India, Brasile, Messico, Sud Africa ed Egitto, nonché le Organizzazioni internazionali maggiormente interessate (ILO, OCSE e FMI). Un vero e proprio "Patto globale di protezione sociale" è quanto è stato discusso. E, in quest'ambito, è stato proposto di passare, dopo i vari e numerosi piani di sostegno ai mercati finanziari, alla fase due, aiutando l'economia reale e, con essa, i lavoratori Si tratta di politiche sociali, di tutela e di sostegno, necessarie per i lavoratori colpiti in tutto il mondo dalle conseguenze della crisi economica internazionale, dato che l'integrazione dei mercati del lavoro ha prodotto una localizzazione della produzione sempre più ampia (globalizzazione), un effetto negativo sulla distribuzione dei redditi nei Paesi occidentali, un aumento dei flussi migratori, politiche che hanno sottostimato la dimensione umana (Fonte: Sito presidenza italiana G8, ministero affari esteri e ministero lavoro, salute e politiche sociali). Per una migliore informazione, al fine di contribuire al dibattito che si è aperto sulle 'nuove' strategie e prospettive del Mercato del lavoro alla luce di questa crisi globale, crediamo sia utile riportare il testo ufficiale delle Conclusioni della Riunione del G8 sul Lavoro e l'Occupazione.
Il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali
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