giovedì, luglio 03, 2008

MANOVRA D'ESTATE UNO TSUNAMI DEVASTANTE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

D.L. N.112 DEL 25 GIUGNO 2008 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA STABILIZZAZIONE DELLE FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA" – Supplemento ordinario n. 152 alla G.U. n.147 del 25 giungo 2008 ed entrato in vigore lo stesso giorno.

 

Con questo decreto particolarmente indirizzato al taglio delle spese, salvo il recupero delle maggiori entrate che dovrebbero derivare dalla tassazione delle banche, del  petrolio, delle assicurazioni nonché da un non meglio individuato recupero della lotta all'evasione fiscale, si interviene pesantemente sui pubblici dipendenti e sui pensionati.

Da oltre i cinquant'anni cambiano i Governi ma per tutti la musica è sempre la stessa: colpire il pubblico impiego, i pensionati e la sanità, i grandi bacini, cioè, dove è facile con un decretino veloce arraffare soldi per sopperire ai deficit di bilancio.

Con pochi articoli di legge si risparmiano 14,5 miliardi di euro, recuperando nel triennio circa il 40% con una forte incidenza a carico del pubblico impiego.

Osserviamo in questa prima analisi gli articoli del decreto legge che incidono direttamente sul pubblico dipendente, sconvolgendo le regole, sino ad ora in vigore, delle materie rientranti nella disciplina legislativa e quelle di competenza dell' accordo pattizio.

 

Art. 19

Abolizione dei limiti di cumulo tra pensione e redditi di lavoro

 

 

SINTESI

I redditi di lavoro autonomo e dipendente saranno dal 1 Gennaio 2009 totalmente cumulabili con la pensione di anzianità, analogamente per le pensioni contributive maturate prima dei 65 anni d'età (uomini) e 60 anni (donne). Non vi sarà alcuna decurtazione dell'assegno di pensione. Sono altresì cumulabili i redditi da lavoro dipendente con le pensioni di vecchiaia. Abolito il limite di 63 anni per la cumulabilità.

- E' da ritenersi positiva l'abolizione dei limiti di cumulo tra pensione e redditi di lavoro per la possibile emergenza del doppio lavoro sommerso.

 

Art. 26

Abolizione degli enti di piccole dimensioni

 

SINTESI

Gli enti pubblici non economici con meno di 50 persone in organico e gli enti individuati dalla Finanziaria 2008 sono soppressi al 60esimo giorno dell'entrata in vigore del decreto. Salvati gli Ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell'elenco pubblicato dall'Istat in Gazzetta Ufficiale ogni anno entro il 31 luglio, gli enti parco e quelli di ricerca. Inoltre, il ministro per la PA può confermare altri enti, con un decreto da emanare nei prossimi 40 giorni. Le funzioni degli enti soppressi passano all'amministrazione vigilante. Sono inoltre soppressi tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica maggiore che, al 31 dicembre 2008,  non sono stati confermati, riordinati o trasformati dalle amministrazioni. All'elenco dettato dalla Finanziaria 2008 degli enti da sopprimere se non riordinati sono aggiunti l'Ente italiano montagna, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente e l'Istituto agronomico per l'Oltremare.

E' una vecchia storia che si ripete periodicamente e che si ripropone per l'insuccesso delle precedenti iniziative.

 

 

Art. 46

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella Pubblica Amministrazione

 

SINTESI

Le amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a esperti privi di specializzazione universitaria se si tratta di professionisti iscritti in Ordini o Albi, o che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Occorre però accertare la loro esperienza nel settore. Il ricorso a co.co.co. per svolgere funzioni ordinarie o il loro utilizzo come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

E' una scelta operativa da sempre sostenuta dal sindacato per utilizzare le esperienze già presenti all'interno della P.A.

 

 

Art. 49

Lavoro flessibile nelle P.A.

 

SINTESI

Di regola la P.A. assume solo con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma può ricorrere a forme contrattuali flessibili per esigenze eccezionali e temporanee, ma mai per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per evitare abusi, la P.A. non può ricorrere allo stesso lavoratore, con più di tre anni nell'ultimo quinquennio. Le amministrazioni devono trasmettere alla Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato le convenzioni per l'utilizzo degli Lsu. Se sono violate le disposizioni di assunzione o di impiego, i lavoratori non possono chiedere alla P.A. un contratto a tempo indeterminato, ma possono chiedere un risarcimento del danno.

Occorre approfondire quali sono le esigenze eccezionali e temporanee per il ricorso a forme contrattuali flessibili che possono consentire deroghe di comodo.

Appare altresì tranciante il divieto per il lavoratore di chiedere un  contratto a tempo indeterminato consentendogli solo la richiesta di un risarcimento del danno

 

Art. 64

Esigenze prioritarie

 

SINTESI

Il comma 10 recita: "al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali……. Il fondo………è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009"

Si tenga conto che per il CCNL - biennio 2008-2009:

-                         sono disponibili appena 11 euro  mensili pro-capite legati alla indennità di vacanza contrattuale;

-                         che l'inflazione programmata è stata stabilita dal DPEF 2009-2013 nella misura del 1,7% per il 2008 e del 1,5% per il 2009, il totale del 3,2% nel biennio potrà consentire un aumento lordo di circa 50 euro;

-                         Se calcoliamo che per il 2007 il CCNL è stato definito  a 101 euro lorde pro-capite, la differenza da recuperare sarà di oltre 50 euro.

-                         Se consideriamo che l'inflazione calcolata dall'Istat è del 3,8% e quella dell'UE è del 4% per l'anno in corso, non è azzardato che occorreranno almeno 10 miliardi di euro per finanziare il biennio economico in scadenza.

 

Art. 66

Turn over

 

SINTESI

Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, possono procedere solo per il 2008  (e non anche per il 2009, come previsto dalla Finanziaria 2007) all'assunzione di personale a tempo indeterminato, per una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Nel 2009 il limite di spesa scende al 10%. Per quanto riguarda la stabilizzazione del rapporto del personale, la spesa per il 2008 non deve eccedere il 40% (confermando il dato previsto dalla Finanziaria per l'anno 2008). Nel 2009, invece, questo limite è portato al 10%. Per il 2008 e il 2009, in ogni caso, il numero delle persone da assumere o stabilizzare per ciascuna amministrazione non può superare il 10% di quanti sono usciti dal lavoro nell'anno precedente. Nel 2008 si potrà assumere ulteriore personale a tempo indeterminato, con un limite di spesa annua di 75 milioni. Per finanziare le assunzioni è istituito un fondo di 25 milioni per il 2008 e di 75 milioni dal 2009. Nel 2010 e nel 2011, invece, le amministrazioni assumono a tempo indeterminato per una spesa pari al 20% di quella relativa ai dipendenti usciti l'anno precedente. Per il 2012, il limite sale al 50%. Il numero degli assunti non può comunque eccedere, per il 2010 ed il 2011, il 20% e per il 2012, il 50% di quanti hanno cessato l'anno precedente. I limiti fissati per il 2009 – 2012 si applicano anche ai magistrati, agli avvocati, procuratori e diplomatici , ma non alle categorie protette ed a quelle connesse alla professionalizzazione delle Forze Armate. Dal 2013, le amministrazioni assumono a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dell'anno precedente. Nelle università , al periodo 2009-2011, si applica il tetto del 20% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Lo stesso limite si applica, nel 2009,per la stabilizzazione del personale. Per il triennio 2010-2012, gli enti di ricerca possono assumere personale a tempo indeterminato entro il limite del 80% delle proprie entrate correnti complessive.

In ogni caso, il numero delle persone assunte ogni anno non deve superare quello di quanti hanno cessato l'anno precedente.

 

- Si opera una drastica riduzione degli organici delle amministrazioni pubbliche, che in molti casi sono già in situazioni di forte sofferenza. 

- Si posticipa lo sblocco del turn-over di due anni rispetto a quanto stabilito dall'ultima finanziaria.

- Si abbassano le percentuali di nuove assunzioni dall'esterno con la conseguenza di una negativa ripercussione sulla possibilità di effettuare passaggi di area attraverso percorsi di riqualificazione interna.

- Si vanificano gli impegni assunti dal precedente governo con le oo.ss. di eliminare il fenomeno del precariato nella p.a. con grave nocumento delle aspettative maturate.

 

Art. 67

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

 

SINTESI

Sono ridotte del 10% le risorse per combattere l'evasione fiscale. Venti milioni di euro destinati al fondo di assistenza per finanzieri. Disapplicate per il 2009 le norme sul finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, elencate nell'allegato B del D.L. Dal 2010 sono ridotte del 20% le risorse per la contrattazione integrativa. Introdotti nuovi criteri per la verifica degli obiettivi istituzionali. Le regole si applicano anche alle altre amministrazioni statali, agenzie, agenzie fiscali, enti di ricerca. Le somme tagliate devono essere restituite dagli enti al bilancio dello Stato. Gli accordi integrativi non possono essere sottoscritti se non c'è certificazione positiva della Corte dei Conti. In tal caso si riapre la trattativa.

Previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'Economia le informazioni specifiche  sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

Il Ministero dell'Economia integra le informazioni annualmente richieste con il modello di rilevazione inserendo una scheda con altre informazioni di interresse della Corte dei Conti. La Corte dei Conti utilizza le informazioni per il referto sul costo del lavoro e, se le spese eccedono i limiti fissati, introduce correttivi a livello di ente o comparto. Salve altre responsabilità, le clausole esorbitanti sono immediatamente sospese. Gli integrativi devono essere poi pubblicati su internet per permettere il controllo a tutti i cittadini. In caso di violazione, le amministrazioni responsabili si vedranno prescrivere il divieto di trattare.

- La riduzione demolitrice delle risorse previste per la contrattazione integrativa rappresenta l'aspetto più devastante dell'assetto economico e normativo che in tale sede finanzia la produttività e quindi la maggiore efficienza e qualità del lavoro.

- Le indicate decurtazioni spingeranno molte amministrazioni a rimettere in discussione i percorsi di riqualificazione interna del personale ancora da effettuare e comporteranno di fatto una riduzione del salario accessorio per moltissimi lavoratori.

 

Art. 70

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

 

SINTESI

Sarà previsto solo l'equo indennizzo per causa di servizio.

Dal 1 gennaio 2009 alle infermità per causa di servizio riconosciute ai dipendenti pubblici non si potranno più sommare altri trattamenti economici previsti da leggi o altri accordi.

- L'abolizione dell'incremento retributivo del 2,50% oppure del 1,25%, secondo il tipo di menomazione, costituisce una nuova "menomazione" per i soggetti che hanno subito un'infermità per causa di servizio. Piove sul bagnato!

 

                                                                                                                 Art. 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

 

SINTESI

Queste le innovazioni introdotte:

a)     per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento previsto dal CCNL o da normativa di settore per le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per assenze gravi che richiedono terapie salva vita;

b)     in caso di assenza superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (ossia al terzo) l'assenza viene giustificata elusivamente mediante la presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica;

c)      la verifica di controllo dello stato di malattia deve essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione anche per assenze di un solo giorno;

d)     le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sono 8,00 – 13,00 e 14,00 – 20,00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi;

e)     per i permessi retribuiti nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa l'incidenza dell'assenza sul monte ore del dipendente, per ciascuna tipologia, viene calcolata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza;

f)        le assenze dal servizio dei dipendenti per malattia non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per maternità, ivi compresa l'astensione anticipata, il congedo per paternità, le assenze per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per congedi parentali (art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000) e, per i soli portatori di handicap (e non per i familiari), i permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992;

g)     viene infine inserita una norma di salvaguardia: questi principi non sono derogabili dalla contrattazione collettiva.

Provvedimento demagogico che non costituisce deterrente per gli  abusi degli assenteisti incalliti.

Le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo consentono solo un'ora d'aria dalle 13 alle 14. Peggio che agli arresti domiciliari.

La decurtazione dal salario per le malattie fino a dieci giorni non può essere utilizzata per la contrattazione integrativa in quanto costituisce economia di bilancio.

La previsione della necessità di presentare –al terzo evento di malattia nell'anno solare, anche nel caso di malattie di un solo giorno- il certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica si traduce in una vessazione ulteriore specialmente per quei dipendenti che sono affetti da patologie tali da pregiudicare gli spostamenti extra casalinghi. Se già, infatti, per il malato comune non è agevole presentarsi alla USL per il rilascio del certificato medico, ancor meno agevole questa procedura è per il lavoratore affetto da malattia che rende difficile o addirittura impossibile uscire di casa per farsi rilasciare il certificato medico da presentare in ufficio.

Art. 72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

 

SINTESI

Uscita anticipata dal lavoro.

Dal 2009 al 2011 i dipendenti pubblici (esclusi quelli della scuola) possono chiedere, entro il 1 Marzo di ogni anno, di essere esonerati dal servizio nei cinque anni che precedono la maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni e se entro l'anno raggiungono il requisito minimo di età. Nel periodo di esonero è garantito ai lavoratori un trattamento pari al 50% di quello che avevano in servizio (che sale al 70% se si impegnano solo nel volontariato). Al momento del collocamento a riposo, riceveranno la stessa pensione che avrebbero avuto se fossero rimasti in servizio. Il trattamento temporaneo si può cumulare con altri rediti da lavoro autonomo o per collaborazioni e consulenze, purchè non rese alla P.A.. In base ai risparmi ottenuti, la P.A. può procedere ad assunzioni in più rispetto a quelle consentite.

I dipendenti pubblici  che vogliono rimanere al lavoro oltre il limite per il collocamento a riposo devono presentare domanda tra i 24 e i 12 mesi prima. La P.A.  valuta se accogliere o no la richiesta. Sono fatte salve le permanenze al lavoro esistenti e quelle già decise e che partono prima del 31 dicembre 2008, ma la P.A. rivede quelle già disposte e che partono dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009, mentre quelle in partenza dal 2010 decadono e i dipendenti devono presentare una nuova richiesta.

Quando i dipendenti compiono l'anzianità contributiva massima di 40 anni, la P.A. può risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

- E' un tentativo per liberarsi degli anziani;

- C'è da chiedersi quanti sono in grado con l'inflazione  galoppante di correre il rischio di dover vivere con metà stipendio.

- Non è una novità la facoltà dell'Amministrazione di accogliere le domande per la permanenza in servizio dopo il limite per il collocamento a riposo, come era previsto per le domande per restare in servizio da 65 a 67 anni.

  

Art. 73

Part-time

 

SINTESI

Sono state introdotte alcune norme modificative per la concessione del part-time nel pubblico impiego, attraverso modifiche all'art. 1, comma 58, della legge n. 662/1996.

In particolare, viene meno l'automaticità della trasformazione che, ora, si afferma che "può essere concessa dall'Amministrazione"

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale non avviene più automaticamente dopo 60 giorni dalla domanda, ma deve essere concessa dall'amministrazione, che la può negare se reca pregiudizio (non più grave pregiudizio) alla funzionalità dell'amministrazione. I risparmi che derivano dalla trasformazione dei contratti part-time sono utilizzati al 70% per la mobilità del personale delle amministrazioni che hanno già attivato  i piani di mobilità.

Le poche volte che un istituto normativo funziona si cerca di modificarlo per peggiorarlo.

Si ritorna alla burocratica discrezionalità dei dirigenti con tutte le conseguenze di disparità e incertezza che si ripresenteranno negli uffici.

    

Art. 74

Riduzione degli assetti organizzativi

 

SINTESI

Entro il 31 ottobre le amministrazioni pubbliche (Ministeri, Enti Pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti di Ricerca,ed Enti ex art 70) devono ridurre, entro il 31/10/08:

-         del 20% i dirigenti di livello generale e del 15 % quelli di livello non generale,

-         del 10% il personale con compiti logistico-strumentali e di supporto

-         del 10% la spesa per il personale dirigenziale.

-         Le amministrazioni possono stipulare accordi per gestire in modo unitario le funzioni logistiche e strumentali, inclusa la gestione del personale, e l'utilizzo congiunto dei lavoratori presso le strutture centrali e periferiche.

-         Sempre entro il 31 ottobre le amministrazioni statali rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale o, in alternativa, la riorganizzano.

-         Per i ministeri, si tiene conto delle riduzioni già decise in attuazione della Finanziaria 2007.

-         Nell'attesa che i provvedimenti di riduzione siano emanati, gli organici sono individuati in base ai posti coperti al 30 giugno 2008.

-         Le amministrazioni che non si adeguano al piano di snellimento non possono fare nuove assunzioni.

Il provvedimento ricalca soluzioni spesse volte adombrate e sicuramente gravi per l'efficienza delle Amministrazioni, tenuto conto del prevalente criterio del taglio numerico delle unità lavorative e non della reale e diversa situazione in cui operano gli uffici.

 

PER CONCLUDERE

 

Per quanto riguarda il DPEF 2009-2013 è possibile condividere i due obiettivi che si vogliono raggiungere, peraltro richiesti dall'U.E.,  del pareggio del bilancio e della riduzione al di sotto del 100% del rapporto tra Debito pubblico e PIL.

Si condivide, altresì, la rinnovata tempistica in materia di rivisitazione degli strumenti della manovra politica economica, volta ad impedire il blocco dell'attività legislativa delle Camere con l'esame del DPEF nel primo semestre e l'esame della legga Finanziaria nel secondo trimestre.

Si esprime invece una forte riserva sulla scelta compiuta di utilizzare, in modo prevalente, per la traduzione concreta della manovra di politica economica, un solo provvedimento legislativo, per di più nella forma del decreto legge.

La scelta del Decreto legge bypassa in un solo colpo il sistema della contrattazione con le parti sociali e le stesse Camere legislative incalzate dalla scadenza dei 60 giorni per la conversione in legge dei decreti con l'aggravante, a tutti nota, del sovrapporsi dell'esame di altri decreti legge e della concomitanza della scadenza ricadente nel periodo delle ferie di agosto.

Ma tutto questo è un problema che ci preme meno, rispetto ai contenuti del D.L.112 che rappresentano, come mai prima accaduto, uno tsunami che tutto travolge dissacrando la distinzione tra materie di competenza della legge e quelle di competenza della contrattazione.

La tutela del lavoratore viene messa in discussione con l'accentramento della gestione e della organizzazione P.A. nelle mani del Ministro e della Amministrazione lasciando nella disponibilità delle organizzazioni sindacali una marginale funzione rivendicativa di modesti aspetti economici.

Denunciamo con forza che la crescita dei prezzi delle materie prime essenziali (pasta, pane, energia) fanno perdere potere di acquisto a stipendi, salari e pensioni.

Occorre, pertanto, porre rimedio alla crescente povertà che incombe sui redditi bassi e medio bassi con interventi diretti alla "restituzione fiscale", comunque realizzata,  attraverso detassazioni, detrazioni o mirata destinazione dell'extragettito eventualmente realizzato.

Un dato è certo: i dipendenti pubblici non possono essere chiamati a pagare gli effetti di una politica perversa e incapace in materia di bilancio, di politica energetica, di equità fiscale e responsabile di aver tollerato facili arricchimenti di poteri finanziari speculativi a danno della maggioranza dei lavoratori.

E' un segnale forte lanciato dalla Federazione Confsal-Unsa perchè tutti insieme siamo chiamati a tutelare le categorie che rappresentiamo.

 

Cordialità e saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Renato Plaja

 

mercoledì, luglio 02, 2008

famigerato DECRETO LEGGE n. 112

FACCIAMO CHIAREZZA

almeno sugli Articoli  71 e 73:

"Assenze per malattia"  e  "Part time"

 

 

Come ormai saprete (grazie anche dal nostro Comunicato n. 48), dal 25 giugno 2008 sono entrate in vigore numerose disposizioni in materia di pubblica amministra-zione e di lavoro pubblico, previste dal Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Due su tutte, cominciano già ad avere degli effetti sui Lavoratori pubblici: quella prevista dall'art. 71 "Assenze per malattia…" e quella dell'art. 73 "Part time".

Di  fatto, però, l'Amministrazione dei Beni Culturali si è premunita solo di sollecitare gli Istituti centrali e periferici con una striminzita circolare (la n. 133) che ben poco spiega cosa debbano fare tanto le strutture, quanto i lavoratori interessati se non «… si richiama l'attenzione delle SS.LL. all'applicazione delle disposizione in esso contenute [Decreto-Legge n.d.r.], con riguardo a quelle che attengono alla "gestione del personale" ed in particolare all'art. 71…, con il quale sono state apportate innovazioni alla disciplina vigente.", tralasciando di citare almeno gli articoli 73 (Part time) e 41 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro).

In data odierna, comunque, la Segreteria nazionale, nel prendere visione della Circolare ministeriale n. 133, pur comprendendone le motivazioni, ha espresso con una nota diretta

   « le proprie perplessità circa la chiarezza di alcuni passaggi della circolare medesima. In particolar modo all'esortazione fatta ai destinatari di attenersi a quanto previsto dall'art. 71.

   Tale articolo è, infatti, composto di alcuni passaggi alquanto evidenti ma altresì vi sono delle disposizioni assolutamente poco chiare. Per quanto riguarda la malattia, ad esempio, (articolo 71 comma 2), non è affatto chiaro che cosa si intenda per "struttura sanitaria pubblica".

   Di conseguenza, si chiede l'emanazione di una circolare che sia veramente "esplicativa" a vantaggio della chiarezza e del buon funzionamento dell'Amministrazione  ».

 

Al fine di una maggiore chiarezza, si riportano di seguito i commenti ed il testo all'art. 71 "Assenze per malattia…" ed i nuovi commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, sul Part time, così come modificati dall'art. 73.

• Articolo 71: ASSENZE PER MALATTIA… – Essenzialmente tre le novità:

1)    Nei primi 10 giorni di assenza per malattia viene corrisposto il solo trattamento economico base e, quindi, non quello accessorio, anche se fisso. Viene superata, quindi, la norma (prevista dai CCNL) che escludeva le trattenute per le malattie superiori a 15 giorni: da oggi (25 giugno 2008), infatti, le trattenute per i primi 10 giorni si applicano in ogni caso.

2)    Per le malattie superiori a 10 giorni e, in ogni caso, "dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare", l'assenza dovrà essere giustificata tramite certificato medico rilasciato da "struttura sanitaria pubblica", per ora non meglio definita.

3)    Vengono estese praticamente all'intera giornata le fasce di reperibilità per il controllo fiscale della malattia: dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00, compresi i giorni festivi.

 

• Articolo 73: PART-TIMEIl part time non è più automatico, da oggi (25 giugno 2008) viene concesso solo con la discrezionalità dell'amministrazione.

Siamo in presenza di un arretramento della normativa sul part-time. Si ritorna a criteri discrezionali da parte dei dirigenti, che inevitabilmente faranno rinascere in tutti gli uffici situazioni di disparità e di incertezza.

 

Nei prossimi giorni, sarà nostra cura fornirvi (anche attraverso il nostro sito internet www.unsabeniculturali.it ulteriori approfondimenti sul Decreto-Legge n. 112, nonché tenervi costantemente aggiornati su tutte le iniziative che prenderemo per tentare di far modificare gli aspetti più negativi del provvedimento, prima della sua definitiva conversione in legge.

Cordialità,

IL SEGRETARIO NAZIONALE

      (dott. Giuseppe Urbino)

 

 

Assenze per Malattia

 

 Art. 71.

Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
 
  1.  Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
  2.  Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
  3.  L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
  4.  La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
  5.  Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  6.  Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

 

Part-Time

Nuove Disposizioni

 

«    All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

LEGGE 23 dicembre 1996 n. 662

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996 n. 303 - S.O. n. 233 )

 

Art. 1.
Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.

…OMISSISS…

  1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente  può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale é indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
    L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio  pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi.

    La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente é tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.

    Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro  il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  1. -bis Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
  1. -ter Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità
  2. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Un quota pari al 50 70 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55   è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.  L'ulteriore quota del 20 per cento é destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva.  I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.
  3. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale é fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.
  4. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.
  5. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.
  7. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

 

 

famigerato DECRETO LEGGE n. 112

                                                                         FACCIAMO CHIAREZZA

almeno sugli Articoli  71 e 73:

"Assenze per malattia"  e  "Part time"

 

 

Come ormai saprete (grazie anche dal nostro Comunicato n. 48), dal 25 giugno 2008 sono entrate in vigore numerose disposizioni in materia di pubblica amministra-zione e di lavoro pubblico, previste dal Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Due su tutte, cominciano già ad avere degli effetti sui Lavoratori pubblici: quella prevista dall'art. 71 "Assenze per malattia…" e quella dell'art. 73 "Part time".

Di  fatto, però, l'Amministrazione dei Beni Culturali si è premunita solo di sollecitare gli Istituti centrali e periferici con una striminzita circolare (la n. 133) che ben poco spiega cosa debbano fare tanto le strutture, quanto i lavoratori interessati se non «… si richiama l'attenzione delle SS.LL. all'applicazione delle disposizione in esso contenute [Decreto-Legge n.d.r.], con riguardo a quelle che attengono alla "gestione del personale" ed in particolare all'art. 71…, con il quale sono state apportate innovazioni alla disciplina vigente.", tralasciando di citare almeno gli articoli 73 (Part time) e 41 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro).

In data odierna, comunque, la Segreteria nazionale, nel prendere visione della Circolare ministeriale n. 133, pur comprendendone le motivazioni, ha espresso con una nota diretta

   « le proprie perplessità circa la chiarezza di alcuni passaggi della circolare medesima. In particolar modo all'esortazione fatta ai destinatari di attenersi a quanto previsto dall'art. 71.

   Tale articolo è, infatti, composto di alcuni passaggi alquanto evidenti ma altresì vi sono delle disposizioni assolutamente poco chiare. Per quanto riguarda la malattia, ad esempio, (articolo 71 comma 2), non è affatto chiaro che cosa si intenda per "struttura sanitaria pubblica".

   Di conseguenza, si chiede l'emanazione di una circolare che sia veramente "esplicativa" a vantaggio della chiarezza e del buon funzionamento dell'Amministrazione  ».

 

Al fine di una maggiore chiarezza, si riportano di seguito i commenti ed il testo all'art. 71 "Assenze per malattia…" ed i nuovi commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, sul Part time, così come modificati dall'art. 73.

• Articolo 71: ASSENZE PER MALATTIA… – Essenzialmente tre le novità:

1)     Nei primi 10 giorni di assenza per malattia viene corrisposto il solo trattamento economico base e, quindi, non quello accessorio, anche se fisso. Viene superata, quindi, la norma (prevista dai CCNL) che escludeva le trattenute per le malattie superiori a 15 giorni: da oggi (25 giugno 2008), infatti, le trattenute per i primi 10 giorni si applicano in ogni caso.

2)     Per le malattie superiori a 10 giorni e, in ogni caso, "dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare", l'assenza dovrà essere giustificata tramite certificato medico rilasciato da "struttura sanitaria pubblica", per ora non meglio definita.

3)     Vengono estese praticamente all'intera giornata le fasce di reperibilità per il controllo fiscale della malattia: dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00, compresi i giorni festivi.

 

• Articolo 73: PART-TIMEIl part time non è più automatico, da oggi (25 giugno 2008) viene concesso solo con la discrezionalità dell'amministrazione.

Siamo in presenza di un arretramento della normativa sul part-time. Si ritorna a criteri discrezionali da parte dei dirigenti, che inevitabilmente faranno rinascere in tutti gli uffici situazioni di disparità e di incertezza.

 

Nei prossimi giorni, sarà nostra cura fornirvi (anche attraverso il nostro sito internet www.unsabeniculturali.it ulteriori approfondimenti sul Decreto-Legge n. 112, nonché tenervi costantemente aggiornati su tutte le iniziative che prenderemo per tentare di far modificare gli aspetti più negativi del provvedimento, prima della sua definitiva conversione in legge.

Cordialità,

IL SEGRETARIO NAZIONALE

      (dott. Giuseppe Urbino)

 

 

 

Assenze per Malattia

 

 Art. 71.

Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
 
  1.  Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
  2.  Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
  3.  L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
  4.  La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
  5.  Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  6.  Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

 

Part-Time

Nuove Disposizioni

 

«    All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

LEGGE 23 dicembre 1996 n. 662

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996 n. 303 - S.O. n. 233 )

 

Art. 1.
Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.

…OMISSISS…

57.  Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente  può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale é indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio  pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi.

La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente é tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.

Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro  il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

58.  -bis Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

58.  -ter Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità

59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Un quota pari al 50 70 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55   è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.  L'ulteriore quota del 20 per cento é destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva.  I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

60.  Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale é fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61.  La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

62.  Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

63.  Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

64.  Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

 

 

martedì, luglio 01, 2008

FERMIAMOLI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

La recente pubblicazione del Decreto Legge n. 112/08 impone un'attenta riflessione soprattutto su quelle norme che coinvolgono direttamente il Pubblico impiego e i Pubblici dipendenti.

Bisogna premettere che le norme oggetto di modifica (come ad esempio quelle sulla malattia del Pubblico dipendente), sono frutto di anni di lotte sindacali e la loro variazione (estremamente punitiva) va a minare dalle fondamenta un diritto del lavoratore.

Quella sulla malattia è solo una delle tante norme arroganti e discriminatorie contenute nel Decreto ma è la più simbolica anche perché va a ledere due diritti: il primo è quello del lavoratore di potersi ammalare e il secondo è quello di non essere discriminati rispetto a lavoratori di altri settori.

Sembra di assistere all'operato di una ditta di demolizioni che piazza le mine nelle fondamenta per poi fare piazza pulita in un attimo di tutte le conquiste sindacali ottenute in decenni di lotte.

Misure restrittive erano nell'aria già da tempo e sicuramente un certo malcostume si era consolidato in alcuni uffici. Questo non significa però dover penalizzare un'intera categoria di lavoratori che fatica ad arrivare alla fine del mese, che non vede i buoni pasto da sei mesi ( almeno nei Beni Culturali), che non ha una quattordicesima e che ora non potrà più neanche ammalarsi.

L'invito che rivolgiamo a tutti è quello di trasmetterci una e mail all'indirizzo info@unsabeniculturali.it con il vostro parere in merito al Decreto 112/08.

Non dimentichiamoci che il Decreto deve essere ancora convertito in legge e, pertanto, alcuni articoli possono essere ulteriormente modificati, integrati, cassati.

Grazie per la vostra collaborazione.